Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25247 del 10/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 10/11/2020, (ud. 10/09/2020, dep. 10/11/2020), n.25247

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14148-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

GRUPPO MESSINA SPA in proprio e nella qualità dell’ATI tra GRUPPO

MESSINA E TERMINAL SAN GIORGIO SRL, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA

GIAMBATTISTA VICO 22, presso lo studio dell’avvocato BENEDETTO

SANTACROCE, che le rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1410/3/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LIGURIA, depositata il 26/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RUSSO

RITA.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1.- La società Gruppo Messina svolge attività di terminalista portuale consistente nella ricezione, stoccaggio, custodia, imbarco e sbarco merci, ed è titolare di concessione demaniale rilasciata dalla autorità portuale di Genova; ha impugnato l’avviso di accertamento con il quale l’ufficio ha rettificato il classamento catastale delle aree in questione. La società aveva proposto, tramite DOCFA, il classamento in categoria El, e di contro, l’ufficio ha riclassificato i beni nella categoria D8. La società ha dedotto che le aree in questione sono aree scoperte operative, adibite alla soste di veicoli e container per il deposito di materiali vari, oltre ad un piccolo fabbricato (mq 51) adibito ad ufficio e che pertanto, svolgendo essa società operazioni servizi che costituiscono servizio pubblico in ambito portuale, le aree devono essere classificate nella cat. E. Il ricorso del contribuente è stato accolto in primo grado. L’Agenzia delle entrate ha proposto appello e la CTR della Liguria con sentenza depositata in data 26.10.2018, ha confermato la sentenza di primo grado rilevando che gli immobili dati in concessione dalla autorità portuale a un soggetto privato devono essere accatastati nella categoria del gruppo E in quanto comunque destinati al perseguimento dell’utilità pubblica. Secondo il giudice d’appello, i beni demaniali sono per definizione destinati al perseguimento dell’utilità pubblica e pertanto devono essere censite in categoria E1 quelle unità immobiliari che risultano strumentali alla attività di trasporto; poichè il terminal merci dato in concessione alla società viene gestito al solo fine di attuare operazioni connesse al trasporto anche il predetto terminal deve essere accatastato categoria E1.

2. Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia affidandosi a un motivo. Resiste con controricorso la società contribuente. Assegnato il procedimento alla sezione sesta, su proposta del relatore è stata fissata l’adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. notificando la proposta e il decreto alle parti.

Diritto

RITENUTO

CHE:

3.- Con il primo motivo del ricorso, la parte lamenta la violazione e falsa applicazione del D.M. n. 28 del 1998, art. 2, d5 del R.D.L. n. 652 del 1939, del D.P.R. n. 1149 del 1949, art. 40 in relazione all’art. 3360 n. 3 c.p.c. Deduce che le aree scoperte e attrezzate per la movimentazione delle merci in transito sono esercizio di attività commerciali autonomamente individuabili e rilevanti. Di conseguenza sono indispensabili al concessionario per svolgere attività imprenditoriale e quindi da inquadrare nella categoria catastale D.

Il motivo è fondato.

La CTR ha affermato che: “Gli immobili dati in concessione dalla autorità portuale a un soggetto privato devono essere accatastati nella categoria del gruppo E in quanto comunque destinati al perseguimento dell’utilità pubblica. Non si può infatti parlare di utilizzazione del bene dal punto di vista commerciale, poichè il suo uso particolare mediante atto di concessione deve essere rivolto esclusivamente allo svolgimento delle funzioni marittime e portuali, considerato che anche in questo modo l’autorità portuale amministra i beni demaniali a lei affidati promuovere l’attività del porto svolgendo attività di controllo e coordinamento di tutti i servzi i portuali”. Non si tratta, come deduce la parte controricorrente, di un giudizio in fatto, ma della applicazione erronea di una norma di legge e della enunciazione di un principio di diritto in aperto contrasto con la giurisprudenza di questa Corte. E’ infatti pacifico che la società svolga nell’area in questione attività di termalista portuale con ricezione, stoccaggio, custodia, imbarco e sbarco merci. Il giudice di appello ha affermato che tutti gli immobili dati dalla autorità portuale in concessione a privati sono destinati a utilità pubblica e quindi da accatastare in El, fondandosi quindi sul criterio della ubicazione di dette aree e della loro natura di bene demaniale.

Si deve quindi osservare che il D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 40 (convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2006, n. 286, art. 1, comma 1) così dispone: “nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/ 1, E/2, E/3, E14, E15, E I 6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale”.

Nella ormai consolidata interpretazione di questa Corte, cui questo Collegio intende dare continuità, si afferma “in tema di ICI, ai fini del classamento di un immobile nella categoria E, come previsto dal D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 40, conv. dalla L. n. 286 del 2006, è necessario che lo stesso presenti caratteristiche tipologico-funzionali tali da renderlo estraneo ad ogni uso commerciale o industriale, con la conseguenza che le aree portuali non sono classificabili in detta categoria se in concreto destinate a tali finalità” (ex multis: Cass. n. 10674/ 2019). Ciò in quanto l’imposizione ICI sulle aree portuali è fondata sul criterio della funzione (attività libero-imprenditoriale) e non sul criterio di ubicazione, con la conseguenza che il censimento catastale delle stesse impone l’accertamento non già della loro localizzazione, bensì dell’esercizio dell’attività secondo parametri imprenditoriali, restando invece irrilevante l’interesse pubblico al suo svolgimento (Cass. 23067/2019). Sulla scorta di queste considerazioni, questa Corte ha costantemente ritenuto che le aree scoperte e i magazzini utilizzati dalle società imprenditrici “terminaliste”, concessionarie del suolo, per le attività di movimentazione, stoccaggio, deposito, imbarco e sbarco di merci non possono essere classificati nella categoria E (Cass. 10287/2019; Cass. 34657/2019; Cass. 10674/2019; Cass. 10031/2017 e 10032 del 2017) Ne consegue l’accoglimento del ricorso la cassazione della sentenza impugnata e non essendo necessari accertamenti in fatto può decidersi nel merito con il rigetto dell’originario ricorso del contribuente che condanna alle spese del giudizio di legittimità compensando le spese dei gradi di merito.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta l’originario ricorso del contribuente e condanna parte controricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.000,00 oltre rimborso spese forfetarie ed accessori di legge.

Compensa le spese del doppio grado di merito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2020

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