Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25247 del 09/10/2019

Cassazione civile sez. trib., 09/10/2019, (ud. 03/07/2019, dep. 09/10/2019), n.25247

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22834-2016 proposto da:

SAN LIBERALE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIALE G. MAZZINI 146, presso lo

studio dell’avvocato EZIO SPAZIANI TESTA, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato SARA BALDON giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI MESTRINO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA TARO 35, presso le studio dell’avvocato

CLAUDIO MAZZONI, rappresentato e difeso dall’avvocato GIANFRANCO

RONDELLO giusta delega in calce;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 640/2016 della COMM. TRIB. REG. di VENEZIA,

depositata il 16/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/07/2019 dal Consigliere Dott. RITA RUSSO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

KATE TASSONE che ha concluso per il rigetto del ricorso,

inammissibile in subordine infondati tutti i motivi;

udito per il ricorrente l’Avvocato SPAZIANI TESTA che si riporta agli

atti;

udito per il resistente l’Avvocato RONDELLO’ che si riporta agli

atti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- La società San Liberale s.r.l. impugna gli avvisi di accertamento ICI degli anni 2010/2011 relativi ad una area edificabile che è stata oggetto di compravendita nel 2011. La società oppone che gli avvisi sono illegittimi in quanto fondati unicamente sul prezzo del terreno indicato in contratto e non sui criteri di cui al D.Lgs. n. 504 del 1002, art. 5, nonchè immotivati perchè privi di riferimento ai suddetti criteri.

2.- In primo grado il ricorso è stato parzialmente accolto, riducendo le sanzioni e nel resto è stato rigettato. La società contribuente ha proposto appello, che è stato rigettato dalla CTR del Veneto con sentenza depositata in data 16.5.2016.

3.- Avverso la predetta sentenza ricorre la società affidandosi a quattro motivi. Resiste il Comune con memoria difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.- Con il primo motivo di ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riferimento al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5. Secondo la ricorrente la determinazione del valore venale del bene sulla base del prezzo di vendita è erronea perchè il prezzo di vendita dichiarato dalla parti non è uno dei parametri di cui all’art. 5 e in ogni caso fare riferimento al prezzo svuota di significato la norma esonerando l’ente da ogni valutazione.

Con il secondo motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione alla L. n. 212 del 2000, art. 7, alla L. n. 241 del 1990, art. 3, e alla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 162. La parte lamenta che l’ente impositore non abbia motivato gli avvisi di accertamento e non abbia indicato i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato l’imposta.

Con il terzo motivo del ricorso la parte lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., perchè l’ente impositore non ha fornito alcuna prova del valore venale in commercio del bene assoggettato ad imposta.

Con il quarto motivo di ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 473 del 1997, art. 7, comma 4, per non avere il giudice dell’appello applicato la riduzione delle sanzioni nella misura richiesta e cioè la metà del minimo.

4.1.- I primi tre motivi possono essere esaminati congiuntamente essendo strettamente collegati.

I motivi sono infondati.

La decisione della CTR è conforme alla giurisprudenza di questa Corte. Il giudice d’appello ha ritenuto che, nel momento in cui il Comune ha determinato il valore venale del bene sulla base del prezzo di vendita del bene in questione, ha tenuto conto in modo semplificato ma chiaro e inequivocabile di tutti i parametri di cui all’art. 5. Osserva la CTR che si tratta di un valore chiaramente congruo e motivato, proprio perchè parificato al prezzo di vendita voluto dalle stesse parti, le quali nel determinarlo hanno presuntivamente tenuto conto proprio dei parametri di cui all’art. 5, che sono quelli che concorrono alla determinazione del valore del bene, e non avendo peraltro la contribuente allegato alcun elemento di prova sulla divergenza tra il prezzo di vendita e il valore di mercato. Inoltre, secondo la CTR, il Comune indicando il valore di mercato ha soddisfatto anche il requisito della chiarezza della motivazione, adottando un paramento ben comprensibile dal contribuente posto che è lo stesso scelto come prezzo di vendita.

Tale motivazione applica in maniera ineccepibile i principi fissati da questa Corte, la quale ha affermato che: “in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), ai fini della determinazione del valore imponibile è necessario che la misura del valore venale in comune commercio sia ricavata in base ai parametri vincolanti e tassativi di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5, solo laddove si debba pervenire al calcolo del valore venale in comune commercio in mancanza di un valore direttamente riferibile al terreno oggetto di stima, mentre, ove il valore del terreno, e quindi il suo prezzo, sia già assegnato, perchè posto in vendita, il valore fissato, considerato congruo o rettificato con avviso di accertamento divenuto definitivo, ne rappresenta il valore venale in comune commercio” (Cass. 14118/29017; v. anche Cass. 27708/2018; Cass. 10308/2019)

Le censure della parte sono quindi prive di fondamento.

5.- Altresì infondato il motivo sulle sanzioni, sul cui rifiuto di riduzione, secondo la ricorrente, la CTR ha errato a fare riferimento al parametro della eccezionalità delle circostanze, abolito dalla riforma del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 7, comma 4, operata dalla della L. 208 del 2015, art. 1, comma 133, e comunque senza adeguata motivazione. Invero, pur se la sentenza della CTR fa riferimento a “circostanze eccezionali” (e il termine eccezionale è stato espunto dalla norma) resta il fatto che, come rileva la CTR, la circostanza che giustificherebbe la riduzione del sanzioni nella misura voluta dal contribuente sono le stesse deduzioni di illegittimità dell’operato del Comune, sulla determinazione della base imponibile. L’operato del Comune è invece legittimo e quindi – come giustamente rileva la CTR- non ci sono ragioni, nè il ricorrente le deduce in questa sede, per ulteriori riduzioni delle sanzioni.

Ne consegue il rigetto del ricorso.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, non ravvisandosi i presupposti per l’applicazione dell’art. 96 c.p.c., invocata dal Comune; in particolare, rispetto all’originario ricorso della contribuente deve apprezzarsi la circostanza che le sanzioni siano state comunque ridotte.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 7.000,00 oltre rimborso spese forfetarie ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, Camera di consiglio, il 3 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2019

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