Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25247 del 08/11/2013
Civile Sent. Sez. 2 Num. 25247 Anno 2013
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: PROTO CESARE ANTONIO
SENTENZA
sul ricorso 25910-2007 proposto da:
CENTRO MEC SRL 00813830106 in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14, presso lo studio
dell’avvocato BARBANTINI MARIA TERESA, che lo
rappresenta
2013
e
difende
unitamente
all’avvocato
CALCAGNO LORENZO;
– ricorrente –
1970
contro
cyz, g 3+-x(2,o1
LUIGI FLORIO & C SPA,
persona del legale
rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato
Data pubblicazione: 08/11/2013
in ROMA, VIA VITTORIA COLONNA 32, presso lo studio
dell’avvocato MENGHINI MARIO, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato NARDOCCI EDOARDO;
– controricorrente nonchè contro
pro tempore;
– intimato –
avverso la sentenza n. 347/2007 della CORTE D’APPELLO
di TORINO, depositata il 05/03/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 26/09/2013 dal Consigliere Dott. CESARE
ANTONIO PROTO;
udito l’Avvocato BARBANTINI Maria Teresa, difensore
della ricorente che ha chiesto l’accoglimento del
ricorso;
udito l’Avvocato DE MICHELI Cinzia, con delega
depositata in udienza dell’Avvocato NARDOCCI Edoardo,
difensore della resistente che ha chiesto il rigetto
del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per il
rigetto del ricorso.
ENERCARBO SRL in persona del legale rappresentante
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza del 2/11/1996 il Vice Pretore
onorario di Alessandria accoglieva la domanda della
società Luigi Florio S.p.A. di reintegrazione nel
possesso di un raccordo ferroviario posto al
inutilizzabile in conseguenza della modifica dello
stato dei luoghi.
Il susseguente giudizio per il merito possessorio
si concludeva con sentenza del 16/4/2004 con la
quale il Tribunale di Alessandria ordinava alla
Centro Mec s.r.l. di ripristinare il raccordo
ferroviario nell’originaria posizione.
La Centro Mec s.r.l.
proponeva appello che era
dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 342
c.p.c. con sentenza 5/3/2007 della Corte di Appello
di Torino.
La Corte territoriale rilevava che l’atto di
appello, puf
eprirmndo la volontà di impugnare la
sentenza, non consentiva di individuare le
specifiche censure e quali fossero gli
iudicando
o
in procedendo
errores in
della sentenza perché
l’appellante si era limitato a trascrivere
pedissequamente
il
contenuto
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della
comparsa
servizio del suo immobile che era stato reso
conclusionale del primo grado ed aveva poi
affermato, apoditticamente e disinteressandosi
totalmente delle valutazioni del Tribunale, che,
tenuto conto delle considerazioni svolte non
occorrevano molte parole per sottolineare
di appello richiamava giurisprudenza di questa
Corte secondo la quale la specificità dei motivi
esige che questi siano contrapposti alle
argomentazioni della sentenza in modo tale da
incrinarne il fondamento logico-giuridico;
dichiarava inoltre l’inammissibilità della
produzione di documentazione fotografica dello
stato dei luoghi perché non prodotta in primo grado
e irrilevante ai fini della decisione perché
successiva al sofferto spoglio.
Centro Mec s.r.l. ha proposto ricorso affidato a
quattro motivi e ha depositato memoria; ha
resistito con controricorso la Luigi Florio S.p.A.
Motivi della decisione.
1. Con il primo motivo la ricorrente deduce il
vizio di omessa motivazione sostenendo:
– che l’affermazione secondo la quale l’atto di
appello
avrebbe
semplicemente
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riprodotto
il
l’erroneità della impugnata decisione; il giudice
contenuto
della
comparsa
conclusionale
contraddetta dall’esame dell’atto processuale in
questione,
– che nell’atto di appello erano sviluppate
argomentazioni già sostenute ed illustrate nel
introdotti motivi nuovi in quanto sarebbero stati
inammissibili;
– che con l’atto di appello era stato contestata la
tutela possessoria per l’utilizzo del raccordo in
quanto non accordabile alla Florio S.p.A. che si
era dichiarata non interessata all’utilizzo del
raccordo
2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce
violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c. sostenendo
che non poteva essere dichiarato inammissibile
l’appello per difetto di specificità dei motivi in
quanto l’appello conteneva una pluralità di censure
mirate a contestare l’animus possidendi e le
risultanze della CTU, nonché a rilevare
l’equivocità di alcune risultanze istruttorie e lo
stato di abbandono dei binari e il tal senso
formula il relativo quesito.
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giudizio di primo grado e non potevano essere
3.
I
due
motivi
devono
essere
esaminati
congiuntamente in quanto con il secondo motivo si
ripropone, sotto la corretta prospettazione del
vizio processuale (in ordine al quale il giudice di
legittimità è giudice del fatto)
la stessa
motivo sotto il profilo del vizio di motivazione.
Le censure sono infondate.
Occorre premettere, anche in risposta a quanto
affermato dalla ricorrente in memoria e al richiamo
ivi contenuto ad un precedente di questa Corte
risalente al 1993, che questa Corte a Sezioni Unite
con sentenza n. 16 del 29/1/2000 ha affermato che
la mancanza di specificità dei motivi di appello
comporta l’inammissibilità dell’impugnazione non
sanabile neppure con la costituzione
dell’appellato; il principio è stato anche
successivamente applicato dalla giurisprudenza di
questa Corte (v. tra le tante Cass. 25/7/2005 n.
15558) e pertanto, in adesione alla giurisprudenza
da ultimo richiamata, si deve concludere che non
rileva, ai fini di escludere l’inammissibilità
dell’appello, la costituzione dell’appellato o
l’accettazione del contraddittorio.
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questione incongruamente proposta con il primo
Come in precedenza accennato, essendo denunciato
col ricorso per cassazione un vizio attinente
all’applicazione dell’art. 342 c.p.c. in ordine
alla specificità dei motivi di appello, questo
giudice di legittimità non deve limitare la propria
della motivazione con cui il giudice di merito ha
vagliato la questione, ma è investito del potere di
esaminare direttamente gli atti e i documenti sui
quali il ricorso si fonda.
La sentenza di primo grado aveva ritenuto che,
nonostante le contestazioni mosse sul punto da
Centro Mec al momento dello spoglio la Florio Luigi
S.p.A. avesse il possesso del raccordo ferroviario,
(posto al servizio del proprio immobile e
utilizzato per l’esercizio della sua attività (che
era stato spostato dall’originaria posizione) per i
seguenti motivi:
– le testimonianze dei testi Siess e Cavanna perchè
il primo aveva confermato l’utilizzo dei binari da
parte della società flario e il secondo aveva
riferito che i binari erano già in precedenza
utilizzati dal precedente proprietario della stessa
area;
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cognizione all’esame della sufficienza e logicità
- le testimonianze consentivano, secondo il giudice
di primo grado, di ritenere superata l’obiezione
secondo la quale la Florio non avrebbe potuto
utilizzare i binari essendo priva di un binario di
penetrazione perché la circostanza, quand’anche
documentazione prodotta secondo quanto affermato in
sentenza), non escludeva possibilità di utilizzo
diverse da quelle ipotizzate da Centro Mec;
– le testimonianze dei testi Bazzani e Caroggio non
consentivano di negare il possesso della società
Florio, perchè avevano deposto su circostanze
negative che non escludevano la situazione vantata
dalla Florio e non risultava alcuna incompatibilità
tra l’uso da parte della società Centro Mec e
quello della società Florio;
– anche a volere ritenere che la Florio non avesse
utilizzato nel periodo antecedente ai fatti per cui
causa, siccome la relazione con la cosa era
iniziata come possesso
animo et corpore,
il
possesso, poteva anche essere conservato come
possesso solo animo avendo la Florio la possibilità
di ripristinare il possesso
“corpore”,
perché lo
stato dei luoghi era tale da consentire in ogni
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fosse stata provata (ma provata non risultava dalla
momento l’uso del raccordo, come anche confermato
dalla richiesta di Centro Mec di partecipare alle
spese di rinnovamento e potenziamento dei binari.
Quanto alla sussistenza dello spoglio, il giudice
di primo grado aveva rilevato:
lo spoglio, realizzato con lo spostamento della
sede di transito del binario l e con piccoli
spostamenti dei binari 2 e 3 in parte a vantaggio
e in parte a danno della proprietà attorea; lo
scambio inglese, prima posizionato all’interno
della proprietà Centro Mec, si trovava ora
collocato all’interno della proprietà Florio con
uno spostamento di circa 50 metri; l’area adibita
allo scarico e carico merci, come risultava dalle
produzioni e dalle verifiche in loco, aveva subito
una sensibile riduzione; il teste Siess aveva
inoltre riferito che non c’era più un binario
libero per effettuare la sosta e che non era
possibile tenere fermo un vagone senza intralciare
il passaggio di altri;
– che pertanto le modifiche integravano uno spoglio
del possesso.
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– che dagli accertamenti peritali risultava attuato
Raffrontando le motivazioni della sentenza di primo
grado e l’atto di appello risulta che nell’appello
non si prendono in alcuna considerazione le
motivazioni del primo giudice, ma si contesta la
pretesa avversaria negli stessi termini con i quali
generiche censure alla CTU senza specificare come
queste potessero influire sull’accertamento dello
spoglio in relazione alla motivazione della
sentenza.
La sentenza di primo grado viene presa in
considerazione solo per affermare:
– che le difese del primo grado dimostrerebbero
l’erroneità della decisione appellata;
–
che il Tribunale sarebbe stato fuorviato da
risultanze
testimoniali
contraddittorie
ed
equivoche e da una consulenza non esaustiva e in
parte
errata,
ma
senza
alcuna
ulteriore
specificazione di tali affermazioni e, quanto, alla
CTU, senza alcuna specificazione delle ragioni per
le quali gli eventuali (e meramente asseriti)
errori
inciderebbero
sull’accertamento
dello
spoglio da parte del giudice di primo grado e
,
cioè, delle ragioni per le quali sarebbero stati
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era contestata in primo grado e si formulano
rilevanti in relazione alla decisione assunta dal
primo giudice che, differentemente da quanto
sostenuto
dall’appellante,
non
aveva
deciso
. considerando la direzione verso la quale era stato
operato lo spostamento del binario o la misura
tutto irrilevanti), ma valorizzando il fatto (del
tutto decisivo) che l’area adibita allo scarico e
carico merci, come risultava dalle produzioni e
dalle verifiche in loco, aveva subito una sensibile
riduzione e che non c’era più un binario libero per
effettuare la sosta e che non era possibile tenere
fermo un vagone senza intralciare il passaggio di
altri;
– che il Tribunale non avrebbe “precisato” come
fosse possibile l’esercizio di un possesso da parte
della società Florio quando questa aveva comunicato
di non essere interessata all’utilizzo del binario,
aggiungendo che occorrerebbe disporre un
sopralluogo e che alcune fotografie documentavano
lo stato dei luoghi senza tuttavia censurare la
sentenza nella parte (assolutamente decisiva al
riguardo) in cui aveva dato atto che doveva essere
tutelato anche il possesso
solo animo
dello spostamento (circostanze, all’evidenza del
indipendentemente dal suo esercizio e quindi anche
indipendentemente dal fatto che in quel momento il
possessore non fosse interessato ad utilizzare lo
scambio.
Resta pertanto applicabile il principio affermato
di sentenza possa ritenersi validamente impugnato
non è sufficiente che nell’atto d’appello sia
manifestata una volontà in tal senso, ma è
necessario che sia contenuta una parte
argomentativa
che,
contrapponendosi
alla
motivazione della sentenza impugnata, con espressa
e motivata censura,
miri ad incrinarne il
fondamento logico-giuridico(Cass. S.U. 9/11/2011 n.
23299), non potendosi, al contrario, considerare
ammissibile un appello avulso da una specifica
censura di quanto affermato in primo grado (cfr.,
da ultimo, Cass. 20/3/2013 n. 6978), sviluppata,
eventualmente, anche motivando sull’irrilevanza dei
fatti assunti a fondamento della decisione e,
invece, sulla rilevanza dei fatti trascurati.
Nel quesito si afferma che l’atto di appello non
poteva ritenersi non conforme alle prescrizioni
dell’art. 342 c.p.c. perché non contenente una
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da questa Corte, secondo il quale affinché un capo
censura generica, ma una pluralità di censure con
le quali era contestato sia l’animus possidendi (il
rifiuto della Florio di partecipare all’esecuzione
. di lavori di sostituzione e potenziamento del
binario), sia la non esaustività e in parte
alcune testimonianze, sia lo stato di abbandono dei
binari.
Tuttavia trattasi di quesito meramente assertivo
della specificità dell’appello in contrasto con le
risultanze della sentenza di primo grado e
dell’atto di appello (come sopra riportate e
valutate) dalle quali emerge che tutte le censure
erano generiche e avulse da una specifica
contestazione delle ragioni della decisione
chiaramente espresse dal giudice di primo grado.
4. Il terzo e il quarto motivo di ricorso,
riguardanti, rispettivamente, il terzo, la dedotta
violazione dell’art. 1168 c.c. sull’assunto che non
sarebbe concedibile tutela possessoria dopo la
dichiarazione di non interesse all’utilizzo del
binario e, il quarto, la dedotta violazione degli
artt. 112 e 115 c.p.c. per il mancato accoglimento
di istanze istruttorie, sono inammissibili in
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erroneità della consulenza, sia l’equivocità di
quanto attengono all’esame del merito che, per le
ragioni sopra esposte non è stato esaminato dalla
Corte di Appello che, dichiarata correttamente
l’inammissibilità dell’appello, non poteva
procedere all’esame del merito e ad attività
3. In conclusione il ricorso deve essere rigettato
con la condanna della ricorrente, in quanto
soccombente, al pagamento delle spese di questo
giudizio di cassazione liquidate come in
dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società
Centro Mec s.r.l. a pagare a Luigi Florio & C.
S.p.A. le spese di questo giudizio di cassazione
che liquida in euro 2.500,00 per compensi oltre
euro 200,00 per esborsi.
Così deciso in Roma, il 26/9/2013.
istruttoria.