Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25246 del 10/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 10/11/2020, (ud. 10/09/2020, dep. 10/11/2020), n.25246

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13744-2019 proposto da:

COMUNE DI CARRARA, in persona del indaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE 18, presso lo studio

dell’avvocato DOMENICO IARIA, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

P.G., A.A.M., A.C.

nella qualità di procuratrice generale di A.P.L.,

A.M., F.S., FI.SI., elettivamente

domiciliati in ROMA, LARGO CARLO GOLDONI 47, presso lo studio

dell’avvocato FABIO PUCCI, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato CLAUDIO MARIANELLI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1896/9/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della TOSCANA, depositata il 25/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RUSSO

RITA.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1.-. P.G., F.S. e altri hanno impugnato,

con separati ricorsi poi riuniti, gli avvisi di accertamento per l’ICI degli anni 2010, 2011,2012,2013,2014, relativi ai beni ove esercitano attività di agriturismo, deducendo di avere diritto alla esenzione in quanto i beni hanno il requisito della ruralità previsto dal D.L. n. 557 del 1993, art. 9. Hanno altresì dedotto che il beneficio deve essere riconosciuto retroattivamente per il quinquennio antecedete alla presentazione della domanda, ai sensi del D.M. 26 luglio 2012, art. 2. Il ricorso dei contribuenti è stato rigettato in primo grado, rilevando che la domanda di variazione catastatale è stata presentata dai ricorrenti in data 19.11.2015 e cioè oltre i termini previsti dal D.L. n. 70 del 2011, art. 7, comma 2 bis e dal D.M. 26 luglio 2012 e pertanto essi non possono godere del beneficio della retroattività quinquennale. I contribuenti hanno proposto appello proponendo, tra gli altri motivi, la questione della scadenza del termine per la variazione catastale, che risulterebbe prorogato da un comunicato stampa emesso dalla Agenzia delle entrate del 16.1.2017. La CTR della Toscana con sentenza depositata in data 25 ottobre 2018 ha accolto l’appello dei contribuenti osservando che il comunicato stampa della Agenzia delle entrate, prodotto dal ricorrente testualmente afferma “i titolari di diritti reali sugli immobili rurali hanno l’obbligo di dichiararli al catasto fabbricati: se questo non è stato fatto entro il termine previsto del 30 novembre 2012 i proprietari possono ancora presentare la dichiarazione di aggiornamento usufruendo dell’istituto del ravvedimento operoso”. Sulla base di ciò la CTR ha dedotto che il termine per presentare la “richiesta di ruralità” è stato ampliato e “se ne deduce di conseguenza la validità dell’operazione”.

2. Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione il Comune affidandosi a due motivi. Resistono con controricorso i contribuenti. Assegnato il procedimento alla sezione sesta, su proposta del relatore è stata fissata l’adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. notificando la proposta e il decreto alle parti.

Diritto

RITENUTO

CHE:

3.- Con il primo motivo del ricorso la parte lamenta la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 70 del 2011, art. 7, comma 2 bis, del D.L. n. 201 del 2011, art. 13 commi 14, 14 bis; nonchè del ministero dell’economia e delle finanze D.M. 26 luglio 2012, del D.L. n. 216 del 2011, art. 29, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, art. 3, comma 19, del D.L. n. 102 del 2013, art. 2, comma 5 ter nonchè dell’art. 1 preleggi. Afferma il Comune ricorrente che il termine per presentare la variazione catastale è da intendersi perentorio e che, decorso detto termine più volte prorogato fino al 30 novembre 2012, non si può più invocare il beneficio della decorrenza retroattiva della estensione; con il secondo motivo si lamenta la erronea applicazione del D.L. n. 70 del 2011, art. 7, comma 2 bis e del D.L. n. 201 del 2011, art. 13, commi 14, 14 bis; del ministero dell’economia e delle finanze D.M. 26 luglio 2012, del D.L. n. 216 del 2011, art. 29, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, art. 3, comma 19 del D.L. n. 102 del 2013, art. 2, comma 5 ter nonchè dell’art. 1 preleggi. Deduce che ha errato la CTR sulla base di un semplice comunicato stampa e senza alcuna motivazione a escludere la tardività della istanza.

I motivi possono esaminarsi congiuntamente e sono fondati

Le variazioni della categoria catastale del D.L. n. 70 del 2011, ex art. 7, comma 2 bis, convertito con modificazioni nella L. n. 106 del 2011, producono effetti, ai fini del riconoscimento del requisito della ruralità degli immobili, dal quinquennio antecedente alla presentazione della domanda (Cass. 5769/2018, Cass. 26617/2017). Tuttavia se l’istanza non è stata presentata ai sensi e secondo le modalità del D.L. n. 70 del 2011 citato i suoi effetti non sono assistiti dall’efficacia retroattiva quinquennale da quest’ultima normativa prevista (Cass. 12659/2017) e ciò vale anche nel caso in cui la domanda è stata presentata successivamente al decorso del termine di cui alla disciplina dettata dal D.L. n. 70 del 2011 prorogato attraverso successivi interventi dal 13.7.11 al 30.9.2012 (Cass. 2803/2019).

Nella fattispecie la parte ha presentato la domanda di variazione in data 19.11.2015 e la CTR ha ritenuto che l’operazione fosse valida perchè il termine di cui sopra sarebbe stata ampliato da un “comunicato stampa” dell’Agenzia delle Entrate.

Con ciò il giudice d’appello ha fatto erronea applicazione delle norme sopra citate, posto che il comunicato stampa, sul quale si fonda la sentenza della CTR, non costituisce fonte normativa, e non ha l’effetto di estendere in sanatoria il predetto beneficio a chi presenta la domanda tardiva, ma solo di invitare i contribuenti ad aggiornare i dati catastali. Peraltro la CTR confonde la “validità dell’operazione” con la idoneità a produrre effetti retroattivi, poichè è indubbio che le dichiarazioni di variazione catastale si possano presentare anche oltre il termine di cui si è detto, con effetto per il futuro, ma e ciò è cosa ben diversa dalla attribuzione, in via eccezionale, di un beneficio fiscale con efficacia retroattiva. Ed è appena il caso di rilevare che le norme che attribuiscono benefici fiscali sono di stretta interpretazione, a maggior ragione se derogano ad altro principio di carattere generale dato dall’art. 11 preleggi, e cioè che la legge non dispone che per l’avvenire.

Ne consegue, in accoglimento del ricorso la cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla CTR della Toscana in diversa composizione per un nuovo esame anche sulle questioni assorbite e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Toscana in diversa composizione per un nuovo esame anche sulle questioni assorbite e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2020

 

 

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