Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25246 del 07/12/2016


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Cassazione civile sez. VI, 07/12/2016, (ud. 09/11/2016, dep. 07/12/2016), n.25246

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3588/2015 proposto da:

F.B., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.G. BELLI 27,

presso lo studio dell’avvocato PAOLO MEREU, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIORGIO GIACOBONE, giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DILLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3255/24/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA LOMBARDIA, emessa il 28/01/2014 e depositata il

17/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA IOFRIDA;

udito l’Avvocato Paolo Mereu (delega Avvocato Giorgio Giacobone), per

la ricorrente, che si riporta agli scritti ed informa il collegio

della propria rinuncia al ricorso.

Fatto

IN FATTO

F.B. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 3255/24/2014, depositata in data 17/06/2014, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di un avviso di accertamento emesso, per IRPEF, IRAP, IVA, addizionali regionali e comunali, contributi previdenziali, dovuti nell’anno d’imposta 2006, a seguito di controllo anche della documentazione bancaria, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 32 e di rideterminazione, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38 e art. 39, comma 1, lett. c), del reddito d’impresa dichiarato (attività di parrucchiera) – stata riformata la decisione di primo grado, che aveva parzialmente accolto il ricorso della contribuente, rideterminando, in misura inferiore a quella stimata dall’Ufficio erariale, i maggiori ricavi.

In particolare, i giudici d’appello, nell’accogliere il gravame principale dell’Agenzia delle Entrate e nel respingere quello incidentale della contribuente, hanno sostenuto che, da un lato, non era corretta la riduzione dei ricavi operata dai giudici della C.T.P., “in base ad immotivate presunzioni”) circa i movimenti bancari operati dalla contribuente sui conti correnti intestati ai genitori ovvero stilla base di un’istanza di accertamento con adesione, conclusasi negativamente, e, dall’altro lato, l’operato dell’Ufficio, sin dalla fase precontenziosa, risultava svolto correttamente, nel rispetto del contraddittorio, senza alcuna violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, commi 4 e 7. La contribuente non aveva “opposto alcunchè” di fondato, producendo ulteriore documentazione, solo in appello, tardivamente.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.

Si dà atto che il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

IN DIRITTO

1. La ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, commi 4 e 7, in quanto, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici d’appello, il procedimento di verifica non si era svolto correttamente sia per la mancata redazione di un processo verbale di constatazione, all’esito del contraddittorio con essa contribuente, sia per il mancato rispetto del termine dilatorio di 60 gg., per potere presentare eventuali osservazioni. Con il secondo motivo, la stessa ricorrente deduce, poi, sia un vizio di omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione, ex art. 360 c.p.c., n. 5, in ordine al fatto rappresentato dalla “asserita” riduzione dei ricavi accertati, sia la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 .

2. Preliminarmente, avendo la ricorrente depositato atto di rinuncia al ricorso, notificato alla controricorrente, dalla suddetta rinuncia consegue l’estinzione del giudizio.

3. La parte rinunziante va tuttavia condannata alle spese processuali, liquidate come in dispositivo, in considerazione della sua soccombenza virtuale per le ragioni indicate nella relazione comunicata alle parti, che il Collegio condivide (in sintesi: 1) infondatezza del primo motivo, alla luce dei principi sanciti dalle S.U. di questa Corte con la sentenza n. 24823/2015, non essendo contestato che si verteva in ipotesi di controllo fiscale eseguito a seguito di acquisizione documentale, D.P.R. n. 600 del 1973, ex artt. 32 e 38 e non a seguito di “acceso, ispezione, verifica” presso la sede della contribuente; 2) inammissibilità del secondo motivo, quanto al vizio motivazionale, ex art. 360 c.p.c., n. 5, nuova formulazione (Cass. 8053-8054/2014), atteso che, in ordine alla contestazione di maggiori ricavi, la C.T.R. ne ha accertato la sussistenza, avuto riguardo alla documentazione prodotta in giudizio, dall’Ufficio ed, in prova contraria, dalla contribuente, cosicchè non ricorre un vizio di omesso esame di un fatto storico, rilevante in causa; 3) infondatezza del secondo motivo, quanto alla violazione di legge, in ordine alla legittimità dell’accertamento, essendo la lagnanza rivolta, semmai, a prospettare una nuova valutazione nei merito della controversia, relativamente alla correlazione tra movimenti bancari e scritture contabili obbligatorie, inammissibile in questa sede).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio. Condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 1.500,00, a titolo di compensi, oltre eventuali spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 9 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2016

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