Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25245 del 25/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 25/10/2017, (ud. 11/07/2017, dep.25/10/2017),  n. 25245

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18316-2016 proposto da:

P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NICOTERA,

n.29, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO ALLOCCA, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati FRANCESCO FONTANA,

ITALO FERRARI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 454/64/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI MILANO SEZIONE DISTACCATA di BRESCIA, depositata il

25/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 11/07/2017 dal Consigliere Dott. ETTORE CIRILLO.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte, costituito il contraddittorio ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. (come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), osserva con motivazione semplificata:

Il dott. P.R. ricorre, con quattro motivi, per la cassazione della sentenza della CTR-Lombardia (sez. Brescia) che il 25 Gennaio 2016 ha confermato la decisione della CTP-Brescia laddove ha rigettato la domanda del contribuente diretta a ottenere il rimborso del pagamento dell’IRAP per gli anni d’imposta 2009 e 2010. L’Agenzia delle entrate non svolge difese.

Il secondo motivo è inammissibile, perchè nel prospettare un vizio motivazionale suppone come ancora esistente il controllo di legittimità sulla motivazione della sentenza – omessa, insufficiente, contraddittoria – nonostante la modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), (Cass., sez. un., n. 8053 e n. 8054 del 2014). Inoltre, trascura che, nell’ipotesi di doppia conforme prevista dall’art. 348-ter, comma 5 il ricorrente in cassazione – per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) – deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass., sez. 1, n. 26774 del 2016).

Il quarto motivo è inammissibile, perchè ripropone la medesima censura del secondo motivo, però declinata quale errore processuale (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) e sollecita in sostanza un nuovo giudizio di merito attraverso la revisione del ragionamento decisorio (Cass., sez. un., n. 8053 del 2014 e n. 7931 del 2013).

Con il primo e il terzo motivo, da esaminare congiuntamente, la parte ricorrente fondatamente censura – per violazione di norme di diritto – la sentenza c”appello laddove stima l’attività di ortopedico fornita del requisito dell’autonoma organizzazione per essere espletata con l’ausilio dell’Istituto Clinico Città di Brescia e col ricorso a prestazioni afferenti all’attività professionale e consequenziali esborsi di 9.412 Euro nel 2009 e di 8.225 Euro nel 2010.

Il giudice di merito, però non può desumere l’esistenza di un’autonoma organizzazione dal solo fatto che l’esercente attività professionale si avvalga di una compagine di supporto, senza estendere l’accertamento alla natura, ossia alla struttura ed alla funzione, dei vari rapporti giuridici (Cass. sez. 5, n. 961 del 2015, in motivazione).

Nel caso in esame e in punto di fatto, il contribuente lavora nel contesto dell’Istituto Clinico Città di Brescia della cui organizzazione usufruisce, ma ciò comporta per il giudice di merito la necessità di verificare se ciò avviene all’interno di una struttura sanitaria di cui abbia la personale disponibilità (Cass., sez. un., n. 9451 del 2016; conf. Cass., sez. 6-5, e n. 1861 e n. 1869 del 2017), anche alla luce di eventuali ruoli apicali rivestir all’interno del comparto di proprio riferimento. Si tratta, dunque, di duplice accertamento indispensabile per non incorrere nell’errata applicazione della legge d’imposta, denunciata dal ricorrente (conf. Cass., sez. 6-5, n. 14351 del 2017); senza dimenticare che il presupposto impositivo non opera ove il contribuente si avvalga di lavoro altrui in misura non eccedente – o comunque equivalente – a quella di un dipendente con mansioni esecutive (Cass. Sez. U. n. 9451 del), anche se la forza-lavoro sia altrimenti reperita mediante l’utilizzo di strutture esterne o società di servizi (Cass., sez. 6-5, n. 21679 del 2016, in tema di outsourcing).

Conseguentemente il ricorso può essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, con ordinanza che, accogliendo parzialmente il ricorso stesso, cassi in relazione la sentenza d’appello con rinvio per nuovo esame in base agli enunciati principi di diritto.

PQM

La Corte accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso; dichiara inammissibili il secondo e il quarto motivo di ricorso; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti; rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia (sez. Brescia), cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 11 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2017

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