Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25245 del 10/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 10/11/2020, (ud. 10/09/2020, dep. 10/11/2020), n.25245

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13734-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

R.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 7412/4/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 25/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RUSSO

RITA.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1.-. R.A. ha impugnato la cartella di pagamento dell’importo di Euro 109.991,80 notificatole dall’Agenzia deducendo la mancata notificazione dell’atto presupposto. Il ricorso della contribuente è stato accolto in primo grado. Propone appello l’Agenzia; nelle more del giudizio di appello la contribuente proponeva querela di falso presso il Tribunale di Roma avverso l’avviso di ricevimento deducendo che la firma ivi apposta non le appartiene. La CTR ha sospeso il giudizio; in data 1 agosto 2018 la contribuente ha depositato la sentenza n. 7057/2018 emessa dal Tribunale di Roma con la quale si accertava la falsità della sottoscrizione sull’avviso di ricevimento e la CTR in data 15.9.2018 ha emesso sentenza, depositata in data 25.10.2018, respingendo l’appello dell’Agenzia.

2. Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione l’agenzia affidandosi a un motivo. Non si è costituita l’intimata.

Assegnato il procedimento alla sezione sesta, su proposta del relatore è stata fissata l’adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. notificando la proposta e il decreto alla parte costituita.

3.- Con il primo motivo del ricorso, la parte lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 39 comma 1 e art. 43 nonchè degli artt. 295 e 297 c.p.c. nonchè degli artt. 324 e 124 disp. att c.p.c. e dell’art. 2909 c.c..

Deduce l’Agenzia che il processo, sospeso per la presentazione di querela di falso, non poteva proseguirsi finchè la predetta querela di falso non fosse decisa con sentenza passata in giudicato. A tal fine la CTR avrebbe dovuto accertare prima di proseguire il giudizio -ed emettere a sua volta sentenza- che la sentenza del Tribunale di Roma sulla querela di falso fosse munita della apposita attestazione ex art. 124 disp. att. c.p.c., nella specie mancante perchè essa ricorrente ha proposto appello avverso la predetta sentenza in data 10.10.2018; il giudizio è iscritto al n. 6759/2018 RG presso la Corte d’appello di Roma e la prima udienza è stata fissata in data 24 maggio 2019.

Il motivo è fondato.

In materia di querela di falso, il giudice tributario è tenuto, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 39, a sospendere il giudizio fino al passaggio in giudicato della decisione in ordine alla querela stessa cui egli non può conoscere neppure “incidenter tantum” (Cass.28671/2017) Nella fattispecie la CTR ha sospeso il giudizio per la presentazione della querela, ma lo ha poi proseguito in base all’avvenuto deposito della sentenza di primo grado, non passata in giudicato, anzi appellata dall’Agenzia.

Ne consegue in accoglimento del ricorso la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla CTR del Lazio in diversa composizione per un nuovo esame di merito e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Lazio in diversa composizione per un nuovo esame di merito e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2020

 

 

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