Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25245 del 07/12/2016


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Cassazione civile sez. VI, 07/12/2016, (ud. 19/10/2016, dep. 07/12/2016), n.25245

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21698-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

F.L., R.F., R.M.T.,

IMMOBILIARE IL BELFIORE SCN DI R.F.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 283/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di BOLOGNA, depositata il 06/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte,

costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

La CTR dell’Emilia – Romagna con sentenza n. 283, depositata il 6 febbraio 2015, non notificata, accolse l’appello proposto nei confronti dall’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Modena – dai contribuenti indicati in epigrafe, avverso la decisione della CTP di Modena, che aveva respinto il ricorso proposto da questi ultimi avverso avviso di accertamento in tema d’imposta di registro per l’anno 2007.

Richiamando il principio espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza del 18 settembre 2014, n. 19667, la CTR annullò l’atto impositivo che aveva riqualificato come vendita un’operazione di conferimento d’immobile in società con accollo alla stessa delle passività gravanti sull’immobile, per violazione dell’obbligo di attivazione del contraddittorio preventivo, che doveva ritenersi principio generale dell’ordinamento.

Avverso detta sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo, con il quale censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 20, 53 bis e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37 bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

La notifica del ricorso per cassazione non è andata a buon fine, non essendo stato recapitato “per irreperibilità del destinatario” il piego raccomandato spedito dall’Avvocatura dello Stato L. n. 53 del 1994, ex art. 4 all’avv. F.D., difensore costituito nel precedente grado di merito di tutti i contribuenti, presso il cui studio gli stessi avevano eletto domicilio.

Va osservato che nella fattispecie l’atto è stato spedito per la notifica in data 4 settembre 2015, in prossimità della scadenza del termine semestrale, ex art. 327 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis al presente giudizio, che veniva a cadere il 6 settembre 2015, tenuto conto della sospensione del periodo feriale.

Il tentativo di consegna dell’atto al destinatario è avvenuto da parte dell’ufficiale postale notificatore l’8 settembre 2015, senza che l’atto potesse essere recapitato per “irreperibilità” del destinatario medesimo. Non risulta dagli atti che l’Amministrazione abbia quindi ripreso, come onere a suo carico, secondo quanto ritenuto dalla giurisprudenza di questa Corte, il procedimento notificatorio entro un termine ragionevole che, da ultimo, le Sezioni Unite (cfr. Cass. 15 luglio 2016, n. 14594 ed ivi ampi riferimenti alla precedente giurisprudenza in materia) hanno indicato nella metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c, dunque nei trenta giorni successivi all’acquisita conoscenza della notifica non andata a buon fine, per poter conservare gli effetti collegati all’originaria tempestiva notifica.

Va pertanto dichiarata l’inammissibilità del ricorso.

Nulla va statuito in ordine alle spese del giudizio di legittimità, non avendo gli intimati svolto difese.

Non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, essendo parte ricorrente Amministrazione pubblica per la quale ricorre il meccanismo di prenotazione a debito delle spese (cfr. Cass. sez. unite 8 maggio 2014, n. 9338; più di recente, tra le altre, Cass. sez. 6-L, ord. 29 gennaio 2016, n. 1778).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2016

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