Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25244 del 25/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 25/10/2017, (ud. 11/07/2017, dep.25/10/2017),  n. 25244

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14902-2016 proposto da:

C.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VALLISNERI,

n.11, presso lo studio dell’avvocato CHIARA PACIFICI, che lo

rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato ELIDO

GUERRINI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Ditettote tro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2145/30/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di FIRENZE, depositata il 10/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 11/07/2017 dal Consigliere Dott. ETTORE CIRILLO.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte, costituito il contraddittorio ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. (come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), osserva con motivazione semplificata:

La dott. C.P. ricorre, con due mezzi, per la cassazione della sentenza della CTR-Toscana del 10 dicembre 2015 laddove nega al contribuente, medico odontoiatra, il rimborso dell’IRAP versata per gli anni d’imposta dal 2003 al 2006. L’avvocatura erariale deposita controricorso col quale aderisce al secondo motivo di ricorso alla luce di Cass. Sez. U, Sentenza n. 9451 del 10/05/2016.

La ricorrente esattamente censura – per violazione di norme di diritto sostanziali (D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3) – la sentenza d’appello laddove stima l’attività del contribuente fornita del requisito dell’autonoma organizzazione pur essendo espletata con minime attrezzature (studio in affitto) e ausilio di personale ridotto (segretaria per tre giorni alla settimana).

La decisione del giudice regionale, come riconosce la stessa difesa erariale si discosta dai principi regolativi ora definitivamente certificati da Cass. Sez. U, Sentenza n. 9451 del 10/05/2016 (Rv. 639529) laddove si afferma che, in tema di imposta regionale sulle attività produttive, il Presupposto dell’autonoma organizzazione richiesto dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2 non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive.

Il che, attesa la pacifica modesta consistenza della concreta fattispecie, esclude che i parametri indicati dalle sezioni unite possano dirsi superati in punto di diritto e di fatto e comporta, quale ragione più liquida e ammessa, l’assorbimento ogni altro rilievo contenuto in ricorso.

Conseguentemente il ricorso può essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, con di accoglimento del ricorso, cassazione della sentenza d’appello e accoglimento nel merito della domanda introduttiva di rimborso, non essendo necessarie ulteriori verifiche di fatto. Le spese dell’intero giudizio possono essere compensate atteso il consolidamento della giurisprudenza in epoca posteriore alla sentenza d’appello e anteriore alla proposizione del ricorso.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza e, decidendo nel merito, accoglie la domanda introduttiva. Compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 11 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2017

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