Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25244 del 10/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 10/11/2020, (ud. 10/09/2020, dep. 10/11/2020), n.25244

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11133-2019 proposto da:

COOPERATIVA PROGETTO 2000 SRL, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentate e difesa dall’avvocato

LUCIO MODESTO MARIA ROSSI;

– ricorrente –

contro

PUBLISERVIZI SRL, COMUNE DI CASERTA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 8122/27/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 26/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RITA

RUSSO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1.-. La società cooperativa Progetto 2000 a.r.l. ha impugnato l’avviso di pagamento notificato il 7 aprile 2016 con il quale la Publiservizi, concessionario per la riscossione dei tributi del Comune di Caserta richiedeva il pagamento della somma di Euro 24.030,00 a titolo di TARI per l’anno 2016 con riferimento ad un’area scoperta di metri quadri 3000 adibita a parcheggio scoperto, tassata con la tariffa della categoria A/4 del regolamento e cioè quella relativa a depositi, autorimesse, magazzini e garage. Il ricorso della contribuente è stato respinto in primo grado. La società ha proposto appello e la CTR della Campania con sentenza depositata il 26 settembre 2018 ha confermato la sentenza di primo grado, ritenendo legittima la applicazione della tariffa A/4, in grado di includere anche le aree scoperte, in quanto aventi la medesima destinazione di autorimesse e garage, tutti luoghi omogeneamente suscettibili di produrre rifiuti solidi e ha rilevato che anzi, presumibilmente, le aree scoperte, di più facile accesso, potrebbero produrre rifiuti in misura maggiore.

2. Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione la società contribuente affidandosi a tre motivi. Non si costituiscono la Publiservizi e il Comune. Assegnato il procedimento alla sezione sesta, su proposta del relatore è stata fissata l’adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. notificando la proposta e il decreto alle parti.

Diritto

RITENUTO

Che:

3. – Con il primo motivo del ricorso, la parte lamenta il vizio di violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione alla L. n. 147 del 2013, art. 1, nonchè del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 68. Solleva altresì eccezione di giudicato con riferimento alla sentenza della CTR Campania n. 9752/2017 relativa all’anno 2009.

Il ricorrente deduce che, in conformità ai principi di diritto comunitario (“chi inquina pagà) il regolamento comunale deve prevedere una apposita sottocategoria per le aree scoperte adibite a parcheggio, avendo queste una propria peculiare potenzialità alla produzione di rifiuti, non potendosi equiparare ai fini della applicazione della tariffa ad altre categorie diverse quali depositi e magazzini. Con il secondo motivo del ricorso si lamenta la nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, con violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c..

Con il terzo motivo di ricorso la parte lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Deduce che ha errato il giudice d’appello ad avere ritenuto la legittimità del regolamento tariffario del Comune di Caserta che avrebbe invece dovuto disapplicare.

I motivi possono esaminarsi congiuntamente e sono fondati, nei termini di cui appresso si dirà.

L’eccezione di giudicato non è fondata, posto che si riferisce ad altra annualità di tributo (Cass. 7417/2019; Cass. 25516/2019) Tuttavia la questione, in punto di diritto, è stata affrontata da questa stessa Corte che ha deciso analoga controversia tra le stesse parti avente da oggetto la TARSU per l’anno 2008 (Cass. 16686/2019, a parti invertite). Il punto controverso è sempre quello della legittimità della tassazione delle aree scoperte (quale quella in oggetto) con la medesima tariffa applicabile a “depositi, magazzini, autorimesse, autolavaggi, garage”.

La legge non obbliga l’ente impositore a determinare in maniera rigorosamente omogenea e paritaria le tariffe in relazione agli immobili cui si riferisce il tributo, essendo l’amministrazione comunale titolare di un potere tecnico-discrezionale che deve necessariamente tenere conto delle peculiarità delle varie possibili fattispecie oggetto di regolamentazione in ragione delle caratteristiche del suo territorio e della produzione di rifiuti, è anche vero che una tale valutazione non può giungere a contraddire le finalità stesse e la ratio del tributo. Ratio all’evidenza strumentale alle finalità, consistenti nell’idoneità e necessità del gettito tributario a coprire i costi complessivi del servizio erogato, ripartendone ragionevolmente gli oneri in coerenza alla natura di tassa e con la quantità di rifiuti potenzialmente producibili dalle varie tipologie di beni e delle rispettiva capacità inquinante. La discrezionalità dell’ente territoriale nell’assumere le determinazioni al riguardo, in particolare, nello stimare in astratto la capacità media di produzione di rifiuti per tipologie, ha natura eminentemente tecnica, non “politica”. Come tale, si deve basare su una stima realistica in ragione della caratteristiche proprie dell’imposizione; deve insomma concretamente rispettare, nell’esercizio di siffatta discrezionalità tecnica, il fondamentale e immanente principio di proporzionalità, incluse adeguatezza e necessarietà.

L’area scoperta adibita a parcheggio, pur potendo essere qualificata come rimessa di autoveicoli, con rapporto di “species” a “genus” e dovendosi escludere l’esimente di cui al D.P.R. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, comma 2, per inidoneità dell’area a produrre rifiuti, essendo la stessa luogo frequentato da veicoli e persone, potenzialmente idonea alla produzione di rifiuti (Cass. 2754/2012), non può essere totalmente equiparata all’area coperta.

Ne consegue in accoglimento del ricorso la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla CTR della Campania in diversa composizione per un nuovo esame del merito e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Campania in diversa composizione per un nuovo esame del merito e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2020

 

 

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