Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25243 del 25/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 25/10/2017, (ud. 11/07/2017, dep.25/10/2017),  n. 25243

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14236-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

F.F., elettivamente domiciliato in ROMA piazza Cavour

presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e

difeso dall’avvocato CESIRA DI NOI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 462,/22/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI BARI SEZIONE DISTACCATA di LECCE, depositata il

25/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 11 /07/2017 dal Consigliere Dott. ETTORE CIRILLO.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte, costituito il contraddittorio ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. (come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), osserva con motivazione semplificata:

Il 6 giugno 2016 l’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR-Puglia (sez. Lecce) che il 25 febbraio 2016 ha ritenuto fondata la domanda giudiziale proposta il 19 giugno 2009 dal dott. F.F., medico di base convenzionato col SSN, diretta a ottenere il rimborso dell’IRAP versata nell’anno d’imposta 2004. Il contribuente si difende con controricorso.

Col primo motivo la ricorrente esattamente censura – per violazione delle diposizioni in tema di decadenza (D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38) – laddove:a sentenza d’appello, riguardo all’anno d’imposta 2004, sostiene che “il dies a quo, ai fini del calcolo dei termini di decadenza, debba identificarsi con la data di presentazione delle dichiarazione dei redditi, essendo questo l’atto dichiarativo e ricognitivo degli acconti versati, unitariamente intesi in relazione all’anno d’imposta di competenza”.

Va data, infatti, continuità a Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 14868 del 20/07/2016 laddove si afferma che il termine di decadenza per la presentazione dell’istanza di rimborso delle imposte sui redditi in caso di versamenti diretti, previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 (il quale concerne tutte le ipotesi di contestazione riguardanti i detti versamenti), decorre, nella ipotesi di effettuazione di versamenti in acconto, dal versamento del saldo solo nel caso in cui il relativo diritto derivi da un’eccedenza degli importi anticipatamente corrisposti rispetto all’ammontare del tributo che risulti al momento del saldo complessivamente dovuto, oppure rispetto ad una successiva determinazione in via definitiva dell’an e del quantum dell’obbligazione fiscale, mentre non può che decorrere dal giorno dei singoli versamenti in acconto nel caso in cui questi, già all’atto della loro effettuazione, risultino parzialmente o totalmente non dovuti, poichè in questa ipotesi l’interesse e la possibilità di richiedere il rimborso sussistono sin da tale momento.

Nella specie la difesa del contribuente ammette in controricorso che i versamenti dal’IRAP per l’anno 2004 sono stati eseguiti il 18 giugno e il 26 novembre dello stesso anno a fronte di una istanza di rimborso presentata il 14 gennaio 2009 allorquando era irrimediabilmente spirato il termine previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 restando irrilevante la presentazione della dichiarazione dei redditi in data 14 ottobre 2005.

Col secondo motivo la ricorrente erroneamente censura – per violazione di norme di diritto sostanziali (D.Lgs. n. 116 del 1997, artt. 2 e 3) – la sentenza d’appello laddove stima l’attività del contribuente priva del requisito dell’autonoma organizzazione. La decisione del giudice regionale, infatti, non si discosta da principi regolativi certificati, anteriormente al ricorso erariale, da Cass. Sez. U, Sentenza n. 9451 del 10/05/2016, laddove si afferma che, in tema di imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto dell’autonoma organizzazione richiesto dal D.Lgs n. 446 del 1997, art. 2 non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive.

Dalla lettura combinata della sentenza d’appello e del ricorso per cassazione emerge che nella specie il thema decidendum riguarda oramai solo l’utilizzo “di mia segretaria”, con esborsi medi assai modesti di circa 12 mila Euro in ogni anno d’imposta e compatibili con mansioni meramente esecutive. Il che di per se stesso esclude che i suddetti parametri siano superati dall’attività della parte contribuente.

Conseguentemente il ricorso può essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 cod. proc. civ. con ordinanza di accoglimento del primo motivo e rigetto del secondo. Non essendovi necessità di ulteriori accertamenti la causa può essere decisa nel merito col rigetto della domanda introduttiva per l’anno 2004 e conferma nel resto dell’impugnata sentenza per gli anni dal 2005 al 2008. Gli esiti complessivi della vertenza e il recente consolidamento giurisprudenziale giustificano la compensazione integrale di tutte le spese di lite.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso; rigetta il secondo motivo di ricorso; cassa la sentenza d’appello in relazione al solo motivo accolto e, decidendo sul punto anche nel merito, rigetta la domanda di rimborso limitatamente all’anno 2004. Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 11 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2017

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