Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25243 del 09/10/2019
Cassazione civile sez. trib., 09/10/2019, (ud. 05/04/2019, dep. 09/10/2019), n.25243
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. PERRINO Angel – Maria –
Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –
Dott. LEUZZI Salvatore – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 19902/2012 R.G. proposto da:
Agenzia delle Dogane, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale
dello Stato, in persona del Direttore p.t., con domicilio eletto
presso gli uffici della predetta Avvocatura, in Roma, via dei
Portoghesi, n. 12;
– ricorrente –
contro
Gas Orobico s.r.l., in liquidazione, in persona del suo legale
rappresentante p.t., con sede in (OMISSIS);
– intimata –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della
Lombardia, depositata il 30 giugno 2011, n. 72/29/11.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 5 aprile 2019
dal Cons. Salvatore Leuzzi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Ettore Pedicini, che ha concluso chiedendo l’accoglimento
del ricorso;
udito l’avv. Fabrizio Urbani Neri per la ricorrente.
Fatto
FATTI DI CAUSA
L’Agenzia delle Dogane propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe, di accoglimento dell’appello avente ad oggetto la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Bergamo, che a sua volta aveva disatteso il ricorso della contribuente nei confronti di un avviso di accertamento volto al recupero di accisa in precedenza rimborsata alla contribuente medesima in virtù di riconoscimento del beneficio fiscale di cui alla L. n. 448 del 1998, art. 8, comma 10, per gli acquirenti di gpl per riscaldamento residenti in zone c.d. montane.
Il giudice d’appello ha, fra l’altro, ritenuto che la mancata istituzione del deposito contabile non escludesse la fruizione del beneficio fiscale in parola.
Il ricorso agenziale è affidato ad un solo motivo.
La contribuente è rimasta intimata.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia denuncia la violazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, della L. n. 448 del 1998, art. 8, comma 10, del D.P.R. n. 361 del 1999, art. 1, comma 5, in relazione al D.M. n. 524 del 1996, art. 12, per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente escluso che l’istituzione e la conseguente titolarità di un “deposito contabile” non costituisse condizione necessaria per poter accedere all’agevolazione prevista sulle vendite di gpl nelle zone economicamente disagiate e che fosse, di contro, sufficiente la mera corrispondenza tra il quantitativo acquistato e quello venduto con sconto di imposta desunto “aliunde”.
Il motivo è fondato e va accolto.
Va premessa, siccome accertata nella sentenza d’appello, l’omessa istituzione, da parte della contribuente, del c.d. “deposito contabile”.
Su questa acclarata circostanza, giova osservare che, ad avviso di questo Collegio, la misura fiscale compensativa di cui alla L. n. 448 del 1998, art. 8, comma 10, lett. c), da parte di soggetti deputati alla distribuzione e vendita di gpl ad uso combustibile per riscaldamento negli impianti ubicati nelle località da detta legge individuate segue le procedure regolamentari fissate, dal D.P.R. n. 361 del 1999, art. 1, commi 2, 3 e 4.
Mette in conto osservare, infatti, che, ai sensi dell’evocato D.P.R., comma 5, denominato non a caso “Regolamento recante norme per la riduzione del costo del gasolio da riscaldamento e del gas di petrolio liquefatto, da emanare ai sensi della L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 8, comma 10, lett. c)”, è testualmente disposto che il beneficio sui gas da riscaldamento, ivi compreso il c.d. gpl, è concesso mediante accredito d’imposta solo sul presupposto che i soggetti che lo invochino riportino “in apposito registro di carico e scarico”, tenuto secondo le modalità del D.M. Finanze n. 524 del 1996, le partite di prodotto pervenute e i quantitativi complessivamente erogati, presentando al competente ufficio tecnico di finanza, secondo quanto previsto dal D.P.R. in parola, art. 1, comma 3, apposita istanza, con l’indicazione dei quantitativi fatturati nel bimestre agli utenti, sui quali si chiede l’accredito. I soggetti autorizzati alla distribuzione e alla vendita di gpl sono, in definitiva, tenuti, in forza della disciplina regolamentare di riferimento sopra detta, a richiedere, al pari degli altri, l’istituzione di un c.d. “deposito contabile” e, una volta ottenuta l’autorizzazione al riguardo, divengono onerati dell’osservanza delle incombenze previste per la relativa tenuta dal D.P.R. n. 361 del 1999, commi 2 e 3.
Le procedure descritte dal regolamento postulano, in altri termini, anche in capo ai fornitori di gpl in bombole o mediante riempimento di serbatoi privati nelle zone geografiche montane selezionate dalla L. n. 448 del 1998, il rispetto delle modalità regolamentari di fruizione del beneficio, quindi l’assolvimento agli obblighi correlati, tra i quali si annovera l’effettuazione di annotazioni tese a fornire dettagliata indicazione delle generalità degli utilizzatori finali nonchè dei singoli quantitativi loro assegnati.
E’ nel pieno ossequio alle prescrizioni regolamentari che i fornitori nelle aree montane acquistano, al pari di tutti gli altri soggetti, la legittimazione a recuperare l’importo della riduzione di prezzo praticata, anticipatamente, sul prodotto fatturato. Il che risponde alla ratio evidente del consentire all’Ufficio tecnico di finanza, sia la cura degli adempimenti previsti dal D.M. Finanze n. 689 del 1996, art. 6, comma 3, – come a sua volta disposto dal D.P.R. n. 361 del 1999, art. 1, comma 4, che detta norma richiama -, sia, più in generale, l’esercizio dell’attività di controllo sulla movimentazione dei prodotti energetici. Il c.d. “deposito contabile”, “registrando” rigorosamente il dettaglio delle movimentazioni in questione, consente, infatti, la piena vigilanza sui prodotti.
Il motivo va, in ultima analisi, accolto. La sentenza d’appello va cassata e la causa rinviata per un nuovo esame alla CTR della Lombardia, in diversa composizione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, per un nuovo esame e per il regolamento delle spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Quinta Sezione Civile, il 5 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2019