Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25242 del 29/11/2011

Cassazione civile sez. III, 29/11/2011, (ud. 04/11/2011, dep. 29/11/2011), n.25242

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 25982-2009 proposto da:

CONCERIA VIGNOLA S.R.L. (OMISSIS) in persona dell’A.U. Sig.

V.U., elettivamente domiciliata in ROMA presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli

Avvocati DE DOMINICIS FAUSTA, DE DOMINICIS GUSTAVO con studio in

84125 SALERNO, VIA CARMINE 33/C giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

FONDIARIA ASSICURAZIONI S.P.A. (OMISSIS) in persona del proprio

procuratore speciale ad negozia Rag. B.F., SIAT –

SOCIETA’ ITALIANA ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.P.A.

(OMISSIS) in persona del proprio Procuratore speciale ad negotia

Rag. B.F., THE SEA INSURANCE COMPANY LTD. RAPPRESENTANZA

GENERALE PER L’ITALIA – SUN INSURANCE in persona del proprio

procuratore speciale ad negotia Dott. M.F.,

elettivamente domiciliate in ROMA, VIA DELLE FORNACI 38, presso lo

studio dell’avvocato ALBERICI FABIO, che le rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MONTALBETTI MARIO giusta delega in atti;

– controricorrenti –

e contro

JAS JET AIR SERVICE S.P.A. (OMISSIS);

– intimata –

nonchè da:

JET AIR SERVICE-JAS S.P.A. (OMISSIS) in persona del suo legale

rappresentante pro tempore Dott. BR.BI., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA LUCULLO 3, presso lo studio dell’avvocato

ADRAGNA NICOLA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

PERRELLA CLAUDIO giusta delega in atti;

– ricorrente incidentale –

contro FONDIARIA ASSICURAZIONI S.P.A. (OMISSIS), SIAT

ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.P.A. (OMISSIS), THE SEA

INSURANCE CO LTD E PER ESSA VITTORIO PINO SRL DITTA (OMISSIS),

CONCERIA VIGNOLA S.R.L. (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 2606/2008 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 02/10/2008, R.G.N. 2197/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/11/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO;

udito l’Avvocato FABIO ALBERICI; udito l’Avvocato NICOLA ADRAGNA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso che ha concluso per l’inammissibilità in subordine

rigetto di entrambi i ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Conceria Vignola srl – assumendo che una società di (OMISSIS), alla quale aveva venduto una partita di pellami (per un importo di circa 93.600,00), aveva rifiutato le merci perchè di qualità non corrispondente a quella pattuita e che la merce era stata confusa con altra durante il trasporto – chiedeva la condanna della JAS – Jet Air Service (incaricata del trasporto aereo) al pagamento del corrispondente importo. Chiedeva, inoltre, la condanna delle società coassicuratrici Fondiaria SAI Spa, Società Assicurazioni e Riassicurazioni SIAT Spa, The Sea Insurance Co LTD al pagamento della medesima somma. Il Tribunale di Milano rigettava le domande.

2. La Corte di appello di Milano confermava la statuizione del primo giudice. Entrambi i giudici di merito ritenevano che la società attrice non aveva fornito la prova che la merce consegnata dal vettore alla società destinatala fosse diversa da quella affidata per il trasporto dalla Conceria Vignola (sentenza del 2 ottobre del 2008).

3. Avverso la suddetta sentenza, La Conceria Vignola srl propone ricorso per cassazione con sette motivi.

Le società di assicurazione resistono con controricorso.

La JAS propone controricorso, contenente ricorso incidentale subordinato, con tre motivi.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il collegio ha disposto l’adozione di una motivazione semplificata. E’ applicabile ratione temporis l’art. 366-bis cod. proc. civ..

La decisione ha per oggetto i ricorsi riuniti proposti avverso la stessa sentenza.

2. Il ricorso principale è inammissibile per il mancato rispetto dell’art. 366-bis cod. proc. civ. da parte di tutti i motivi.

2.1. Tutti i sette motivi, che concernono violazione e falsa applicazione di norme di legge (artt. 101, 112 e 115, cod. proc. civ., in correlazione con artt. 2697 e 1693 cod. civ.; art. 2697 in relazione a artt. 1683 e 1693 cod. civ.; art. 1698 cod. civ., anche in relazione con art. 2966 cod. civ.; artt. 2053 e 1176 in relazione a art. 1698 cod. civ.), si concludono con un quesito astratto e generico, tanto da rendere difficile l’immediata riferibilità alla controversia.

Per questo profilo, i motivi sono inammissibili, in applicazione del principio consolidato secondo cui, se il quesito di diritto si esaurisce in una enunciazione di carattere generale ed astratto che, in quanto priva di qualunque indicazione sul tipo di controversia e sulla riconducibilità alla fattispecie, non consente di offrire alcuna risposta utile a definire la causa nel senso voluto dal ricorrente, il motivo è da dichiararsi inammissibile, non potendo essere desunto o integrato dal motivo (Sez. Un. 11 marzo 2007, n. 7258).

2.2. Il secondo, terzo, quarto, quinto e settimo motivo, deducono, anche, vizi motivazionali, ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., ma non contengono il momento di sintesi (la cui funzione è omologa a quella del quesito di diritto) idoneo a circoscrivere puntualmente i limiti del motivo, in modo da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Sez. Un. 1 ottobre 2007, n. 20603; 14 ottobre 2008, n. 25117; 30 ottobre 2008 n. 26014).

3. Deve aggiungersi che motivi sono tutti inammissibili per l’ulteriore ragione che, anche quando prospettano violazione di legge, in realtà sollecitano un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il consolidato principio secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi elementi di fatto già considerati dai giudici di merito al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (Cass. 30 marzo 2007, n. 7972).

4. Dall’inammissibilità del ricorso principale consegue l’assorbimento di quello incidentale, espressamente proposto in via subordinata rispetto all’accoglimento del ricorso principale.

5. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE pronunciando sui ricorsi riuniti, dichiara inammissibile il ricorso principale e assorbito il ricorso incidentale; condanna La Conceria Vignola srl al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 6.700,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge, in favore di ciascuno dei controricorrenti.

Così deciso in Roma, il 4 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2011

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