Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25242 del 25/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 25/10/2017, (ud. 11/07/2017, dep.25/10/2017),  n. 25242

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14226-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

R.L.A., elettivamente domiciliato in ROMA piazza Cavour

presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e

difeso dall’avvocato CLAUDIO D’ALESSANDRO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1289/26/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di TORINO, depositata il 01/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 11/07/2017 dal Consigliere Dott. ETTORE CIRILLO.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte, costituito il contraddittorio ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. (come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), osserva con motivazione semplificata:

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR – Piemonte che il primo dicembre 2015 ha confermato la decisione. della CTP – Torino laddove ha accolto la domanda del contribuente dott. R.L.A. diretta a ottenere l’annullamento della cartella di pagamento dell’IRAP per l’anno d’imposta 2008. Il professionista resiste con controricorso (dove eccepisce l’inammissibilità del ricorso per la illeggibilità della firma dell’avvocato dello Stato) e si difende anche con memoria.

Tanto premesso, la circostanza che la sottoscrizione del ricorso per cassazione proposto all’Avvocatura dello Stato, sia illeggibile, nè siano altrimenti indicate le generalità del firmatario, non rende inammissibile il ricorso stesso, a meno che il resistente non contesti in modo specifico e puntuale l’appartenenza del sottoscrittore all’Avvocatura dello Stato (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 21473 del 2007); il che nella specie non si verifica (v. pag. 7 controric.)

Con l’unico motivo la parte ricorrente infondatamente censura per violazione di norme di diritto sostanziali (D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2,3,8,27 e 36; L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 441) – la sentenza d’appello laddove stima l’attività del contribuente sfornita del requisito dell’autonoma organizzazione per essere espletata presso una clinica privata, “in regime contrattualizzato di parasubordinazione con la casa di cura, comportante, tra l’altro, l’obbligo di una presenza minima settimanale del professionista di 40 ore”. Trattasi di accertamento di fatto, circa l’assenza di una organizzazione autonomamente al contribuente, sorretta dal cd. “doppia conforme di merito” con effetto preclusivo di qualsivoglia, diretto o indiretto, riesame fattuale del punto (conf. Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 13955 del 2017).

Si tratta di situazione sostanzialmente sovrapponibile a quella già favorevolmente valutata inter partes dal giudice di legittimità per il precedente anno d’imposta (Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 21139 del 2016), laddove si è affermato: “Ed invero, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, in base al D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2 (come modificato dal D.Lgs. 10 aprile 1998, n. 137, art. 1), ai fini della soggezione ad Irap dei proventi di un lavoratore autonomo (o un professionista) non è sufficiente che il lavoratore si avvalga di una struttura organizzata, ma è anche necessario che questa struttura sia “autonoma”, cioè faccia capo al lavoratore stesso, non solo ai fini operativi, bensì anche sotto i profili organizzativi. Non sono, pertanto, soggetti ad Irap i proventi che un lavoratore autonomo percepisca come compenso per le attività svolte all’interno di una struttura da altri organizzata (Cass. 9692/2012), sicchè non sono soggetti ad IRAP i compensi che un medico percepisca per le attività da lui svolte extra moenia presso strutture sanitarie (Cass. 1487812015)”.

Il che, ovviamente, vale non come giudicato esterno, operando in materia d’imposizione regionale sulle attività produttive limiti assai rigorosi (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 20029 del 2011; conf. Cass. Sez. 6-5, Ordinanze n. 26652 del 2016, n. 1018 n. 1390 e n. 11474 del 2017), ma quale riscontro logico-giuridico della corretta applicazione della normativa sostanziale effettuata nella specie dai giudici di merito rispetto a un accertamento di fatto non più sindacabile.

Consequenzialmente, a prescindere dal contenuto della proposta camerale (Cass. U, Ordinanza n. 8999 del 2009), il ricorso può essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, con ordinanza di rigetto del ricorso. Il recente consolidamento della giurisprudenza in materia giustifica la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, (nel caso di prenotazione a debito il contributo non è versato ma prenotato al fine di consentire, in caso di condanna della controparte alla rifusione delle spese in favore dei ricorrente, il recupero dello stesso in danno della parte soccombente).

PQM

La Corte rigetta il ricorso e compensa per intero le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 11 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2017

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