Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25241 del 25/10/2017
Cassazione civile, sez. VI, 25/10/2017, (ud. 11/07/2017, dep.25/10/2017), n. 25241
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –
Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14090-2016 proposto da:
T.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE SANTO,
n.25, presso lo studio dell’avvocato ANDREA BOTTI, rappresentata e
difesa dagli avvocati CESARE MONTALI, CARLO RASIA;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 17/8/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di BOLOGNA, depositata il 05/01/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 11/07/2017 dal Consigliere Dott. ETTORE CIRILLO.
Fatto
RAGIONI DELLA DECISIONE
La Corte, costituito il contraddittorio ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. (come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), osserva con motivazione semplificata:
La dott. T.C. ricorre per la cassazione della sentenza della CTR emiliana del 5 gennaio 2016 laddove nega alla contribuente, medico di base convenzionato col SSN, il rimborso dell’IRAP versata per gli anni d’imposta dal 2005 al 2008. L’avvocatura erariale deposita atto di costituzione ma non si difende con controricorso.
La ricorrente esattamente censura – per violazioni di norme di diritto sostanziali (D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3) e inerenti vizi motivazionali (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) – la sentenza d’appello laddove sima l’attività della contribuente fornita del requisito dell’autonoma organizzazione pur essendo correlata col SSN ed espletata con modeste attrezzature e ausilio di personale ridotto a una dipendente part time.
La decisione del giudice regionale si discosta dai principi regolativi ora definitivamente certificati da Cass. Sez. U, Sentenza n. 9451 del 10/05/2016 (Rv. 639529) laddove si afferma che, in tema d’imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto dell’autonoma organizzazione richiesto dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive.
Il che, alla luce della concreta fattispecie analizzata dalla sentenza d’appello, esclude che i parametri indicati dalle sezioni unite possano dirsi superati di per se stessi in punto di diritto, atteso che la CTR, riguardo all’intero quadriennio controverso, parla circa 22 mila Euro complessivamente erogati per retribuzioni (il che è compatibile con l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive), all’incirca altrettanti per l’utilizzo di servizi e per compensi a terzi direttamente afferenti all’attività professionale (verosimilmente riferibili ai medici sostituti in caso di ferie/impedimenti) e poco più di 39 mila Euro per beni strumentali (con modesto ammortamento annuale di poche migliaia di Euro).
Si osserva, inoltre, che il valore assoluto dei compensi e dei costi, ed il loro reciproco rapporto percentuale, non costituiscono elementi utili per desumere il presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione, di un professionista, atteso che, da un lato, i compensi elevati possono essere sintomo del mero valore ponderale specifico dell’attività esercitata, e, dall’altro, le spese consistenti possono rappresentare un mero elemento passivo dell’attività professionale, non funzionale allo sviluppo della produttività e non correlato all’implementazione dell’aspetto organizzativo (Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 23557 del 18/11/2016, Rv. 642035 – 01). Peraltro, il rapporto percentuale tra compensi e costi non risulta neppure concretamente indagato dal giudice d’appello con riferimento alle risultanze concrete delle dichiarazioni fiscali che, secondo la ricostruzione fatta in ricorso, condurrebbe a percentuali tra e il 16% circa nei vari anni d’imposta e, dunque, del tutto fisiologiche.
Conseguentemente il ricorso può essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, con ordinanza di accoglimento del ricorso e cassazione della sentenza d’appello con rinvio per nuovo e più compiuto esame e regolazione delle spese.
PQM
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza in relazione all’accolto; rinvia alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 11 luglio 2017.
Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2017