Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25241 del 07/12/2016


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Cassazione civile sez. VI, 07/12/2016, (ud. 19/10/2016, dep. 07/12/2016), n.25241

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15800/2015 proposto da:

A.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PASUBIO, 15,

presso lo studio dell’avvocato STEFANO MUNGO, che lo rappresenta e

difende giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il provvedimento n. 7270/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO dell’8/10/2014, depositata il 30/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

La CTR della Lombardia, con sentenza n. 7270/2014, depositata il trenta dicembre 2014, non notificata, accolse l’appello proposto nei confronti del sig. A.G. dall’Agenzia delle Entrate Direzione provinciale (OMISSIS) di Milano – avverso la decisione della CTP di Milano, che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso avviso di accertamento, con il quale l’Ufficio aveva ritenuto di dovere recuperare a tassazione il valore di una plusvalenza non dichiarata.

Avverso detta sentenza il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, al quale l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Con il primo motivo il ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, il vizio di violazione degli artt. 1414 c.c. e segg. e art. 2697 c.c., avendo erroneamente la sentenza impugnata omesso di attribuire all’atto ritenuto produttivo di plusvalenza non dichiarata ai fini Irpef natura di atto a titolo gratuito, in relazione alla contestuale (in pari data) dichiarazione resa dall’ A., con separato atto a mezzo dello stesso notaio rogante, di rinuncia alla riscossione del credito quale corrispettivo della cessione effettuata in favore dei due figli del medesimo contribuente, comprovante la simulazione relativa dell’atto, che dissimulava una donazione.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione della L. n. 448 del 2001, art. 7 e successive modificazioni, del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 67 e 68 e art. 2697 c.c., per avere in ogni caso la CTR ritenuto fondato l’accertamento in virtù della sola presunzione di occultamento del maggior corrispettivo che sarebbe stato incassato dal contribuente dalla cessione del terreno, qualificata come vendita, in forza dell’accertamento del maggior valore del terreno rispetto al valore dichiarato in atto, ai fini dell’imposta di registro, divenuto definitivo a seguito di adesione da parte di uno degli acquirenti per il valore di Euro 326.975,00.

Va esaminato prioritariamente, in virtù del criterio della ragione più liquida (cfr., tra le altre, Cass. sez. unite 8 maggio 2014, n. 9936), il secondo motivo.

Esso è manifestamente fondato.

Ciò alla stregua dello ius superveniens di cui al D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147, art. 5, comma 3, che testualmente recita: “Gli artt. 58, 68, 85 e 86 del T.U. delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 5, 5 bis, 6 e 7, si interpretano nel senso che le per le cessioni di immobili e di aziende nonchè per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l’esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore, anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, ovvero delle imposte ipotecaria e catastale di cui al D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347”.

Come già osservato da questa Corte (cfr. Cass. sez. 5, 30 marzo 2016, n. 6135; Cass. sez. 6-5, ord. 18 luglio 2016, n. 14664), detta norma, che, avendo natura di norma d’interpretazione autentica, della L. n. 212 del 2000, ex art. 1, comma 2, è applicabile retroattivamente ai giudizi pendenti, fa sì che l’accertamento della plusvalenza ai fini Irpef non possa legittimamente presumersi in forza del solo valore accertato, anche se definitivamente, ai fini dell’imposta di registro, la qualcosa è invece avvenuta in relazione all’accertamento ritenuto legittimo dalla pronuncia della CTR in questa sede impugnata.

A detto indirizzo va assicurata continuità.

La pronuncia impugnata va dunque cassata, in accoglimento del secondo motivo, assorbito il primo e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la controversia può essere decisa nel merito, con accoglimento dell’originario ricorso del contribuente.

La sopravvenienza, in corso di giudizio, della succitata disposizione normativa, giustifica la compensazione tra le parti delle spese dell’intero processo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso in relazione al secondo motivo, assorbito il primo.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso del contribuente. Compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2016

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