Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25240 del 07/12/2016


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Cassazione civile sez. VI, 07/12/2016, (ud. 29/09/2016, dep. 07/12/2016), n.25240

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18471/2014 proposto da:

P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO

D’ANGELO giusta mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 192/17/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI del 20/12/2013, depositata il 10/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

29/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ENRICO MANZON;

udito l’Avvocato Francesco D’Angelo difensore del ricorrente che si

riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Atteso che ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata e ritualmente comunicata la seguente relazione:

La CTR di Napoli ha accolto l’appello dell’Agenzia – appello proposto contro la sentenza n. 439/31/2012 della CTP di Napoli che aveva già accolto il ricorso del contribuente P.G., esercente attività di medico di medicina generale – ed ha così rigettato l’impugnazione del silenzio-rifiuto sull’istanza di rimborso per IRAP relativa ai periodi d’imposta 2004-2008 a riguardo di versamenti già effettuati e che si assumevano indebiti per il difetto del presupposto d’imposta consistente nell’autonoma organizzazione.

La predetta CTR – dopo avere dato atto dell’indirizzo giurisprudenziale che ritiene esenti da soggezione all’imposta solo quelle attività autonome per le quali difetti il ricorso non occasionale al lavoro altrui ovvero impiego di capitali rilevanti- ha motivato la decisione nel senso che dai modelli unici allegati al ricorso di parte contribuente si riscontrava che l’attività era stata esercitata con l’utilizzo di beni strumentali, di un ufficio, di personale dipendente e di terzi collaboratori dipendenti (di cui esprimeva il dettaglio per ciascuna annualità), cosi che appariva sufficientemente provata l’esistenza di una organizzazione idonea ad integrare il presupposto impositivo.

Il contribuente ha interposto ricorso per cassazione affidato a duplice motivo.

L’Agenzia si è difesa con controricorso.

ricorso – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., assegnato allo scrivente relatore – può essere definito ai sensi dell’art. 375 c.p.c..

Con il primo motivo di impugnazione (centrato sulla violazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3) la parte ricorrente si duole del fatto che il giudicante abbia ritenuto sussistente il presupposto di imposta in ragione di indici inidonei a comprovare la sussistenza di quel requisito organizzativo sufficiente ad integrare la base di soggezione all’imposizione IRAP.

Il motivo è da accogliere, perchè fondato.

Benvero, la parte ricorrente ha dettagliato compiutamente il materiale istruttorio prodotto in giudizio e ha argomentato convincentemente in ordine alla significatività di detto materiale ai fini della ricostruzione della circostanza di fatto utile a fornire idonea prova circa l’esistenza o meno del presupposto dirimente dell’organizzazione autonoma, così come ha anche utilmente evidenziato di avere prospettato l’impossibilità di essere riconosciuto a capo di una organizzazione autonoma, in presenza di un unico dipendente di genere esecutivo e di beni strumentali non eccedenti il minimo necessario, oltre che di compensi corrisposti a terzi al solo fine di provvedere alle necessarie sostituzioni finalizzate a non sospendere il servizio durante i periodi di malattie o ferie.

Ciò posto, occorre evidenziare che i rilievi del giudicante di appello non si riferiscono ad elementi astrattamente idonei all’espressione di un giudizio circa la sussistenza del presupposto dell’autonoma organizzazione. Il giudice deve infatti valorizzare, ai fini del presupposto non-nativo dell’autonoma organizzazione, un compendio di elementi capaci di dimostrare, nel loro complesso, la loro incidenza sull’organizzazione del professionista (si veda Cass. sentenza n. 27000 del 19 dicembre 2014), ma senza tralasciare di tenere conto del fatto che l’assenza dei requisiti minimi a riguardo di ciascun elemento in considerazione priva poi il combinato complesso di una concreta rilevanza.

E perciò, è peculiarmente significativo, in quest’ottica, il fatto che con recentissima decisione questa Corte a Sezioni Unite (Cass. n. 9451/2016) abbia affermato il seguente principio di diritto: “Con riguardo al presupposto dell’IRAP, il requisito dell’autonoma organizzazione – previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente; a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”.

In specie, la superficialità dell’esame va apprezzata alla luce del principio giurisprudenzialmente pacifico secondo il quale, in base al D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2 (come modificato dal D.Lgs. n. 137 del 1988, art. 1), ai fini della soggezione ad IRAP dei proventi di un lavoratore autonomo (o un professionista), non è sufficiente che il lavoratore si avvalga di una struttura organizzata, ma è anche necessario che questa struttura sia “autonoma”, cioè faccia capo al lavoratore stesso, non solo ai fini operativi bensì anche sotto i profili organizzativi (a questi fini si vedano Cass. 9451/2016; Cass. n. 6855/2016; – Cass. n. 9276/2012 e Cass. n. 9693/2012).

E perciò, non vi è dubbio che il giudicante avrebbe dovuto indagare a riguardo di ciascuno e di tutti gli indicati elementi di fatto, se l’apporto produttivo sia idoneo a superato il livello discretivo di cui si è detto, mentre risulta che il giudicante si è limitato ad apprezzare l’aspetto dell’esistenza in sè e per sè di costi finalizzati alla realizzazione dell’organizzazione ovvero a valorizzare il valore assoluto degli stessi, senza alcuna verifica in ordine alla concreta significatività degli stessi nell’ottica menzionata.

Ciò non avendo fatto, ed anzi palesandosi direttamente dagli atti di causa che un simile apporto produttivo sia da ritenersi non idoneo a questo proposito, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza del primo motivo (ed assorbimento del secondo), con conseguente facoltà per la Corte di decidere direttamente la lite, non essendovi ragione di accertamento di ulteriori fatti.

Il Collegio condivide la relazione depositata.

La sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania anche per le spese del presente procedimento.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania anche per le spese del presente procedimento.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2016

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