Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2524 del 31/01/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. II, 31/01/2017, (ud. 18/10/2016, dep.31/01/2017),  n. 2524

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12924-2012 proposto da:

SERIT SICILIA SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE SERIT

PARIOLI 63 INT 6, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI FOTI,

rappresentata e difesa dall’avvocato CALOGERO LO RE giusta procura

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

N.G. elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F. LAPARELLI

140, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO DOMENICO FERRARO

rappresentato e difeso dall’avvocato DOMENICO CIRCOSTA in virtù di

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2089/2011 del TRIBUNALE di MESSINA, depositata

il 24/11/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/10/2016 dal Consigliere Dott. CRISCUOLO MAURO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO LUIGI ROSARIO che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con citazione innanzi al giudice di pace di Messina notificata il 6.5.2008, N.G. propose opposizione ex art. 615 c.p.c., avverso un’intimazione di pagamento notificatagli il 21.1.2008 da Serit Sicilia concessionaria per la riscossione dei tributi del Comune di Messina – che traeva titolo da un verbale di contestazione emesso dal detto Comune per violazioni al codice della strada.

L’opponente eccepì la prescrizione del credito, rilevando che la notifica dell’intimazione opposta era successiva di oltre un quinquennio a quella del verbale – avvenuta il 23.3.1997 – e ciò anche nell’ipotesi in cui detto termine fosse stato interrotto con la successiva notifica della cartella di pagamento avvenuta il 9.11.2001.

Rimasto contumace il Comune di Messina, si costituì Serit Sicilia rilevando per quanto qui ancora di interesse – di aver notificato al N. un’ulteriore cartella di pagamento per il medesimo titolo, con efficacia interruttiva, il 20.10.2003.

Con sentenza del 29.10.2008 il giudice di pace accolse l’opposizione, annullando l’intimazione di pagamento e condannando i convenuti al pagamento delle spese.

Il Serit appellò la sentenza; si costituì il N. chiedendone l’integrale conferma, mentre il Comune di Messina rimase contumace.

Il Tribunale di Messina respinse l’appello, confermando integralmente la sentenza impugnata.

A fondamento della decisione il tribunale rilevò che risultava provata la notifica della prima cartella di pagamento, avvenuta il 9.11.2001, ma non della seconda del 20.10.2003, poichè la relazione di notificazione non consentiva di ritenerla riferibile al verbale di contestazione originario ed alla relativa sanzione.

Dall’estratto di ruolo relativo a detta sanzione certificato in data 1.7.2008, infatti, non risultava alcuna intimazione notificata il 20.10.2003.

Inoltre non poteva costituire prova idonea dell’atto interruttivo la copia fotostatica prodotta da Serit e denominata “interrogazione documenti”, che era riferita alla prima intimazione notificata nel 2001; tale nota, peraltro, non era sottoscritta o munita di attestazione di conformità agli archivi telematici del concessionario per la riscossione, sì da potersi configurare come riproduzione meccanica di dati informatici con il valore probatorio di cui all’art. 2712 c.c..

3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione Serit Sicilia sulla base di due motivi. Il N. ha depositato controricorso mentre il Comune di Messina non si è costituito.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., e art. 2712 c.c., assumendo che la corte d’appello avrebbe erroneamente omesso di attribuire alla produzione denominata “interrogazione documenti” il valore probatorio tipico di cui all’art. 2712 c.c., trattandosi della riproduzione meccanica di un’informazione digitalizzata, ovvero dei dati informatici in suo possesso.

In tal senso richiama l’insegnamento giurisprudenziale secondo cui l’efficacia probatoria tipica delle riproduzioni impone alla parte che intenda disconoscerle di essere chiara, circostanziata ed esplicita, allegando puntuali elementi attestanti la non corrispondenza fra realtà fattuale e realtà riprodotta; ed osserva che, al contrario, nella specie il N. si era limitato ad un disconoscimento “generico e tardivo” di tutti i documenti da lei prodotti.

5. Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione di legge in relazione all’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, sotto due profili.

In primo luogo, infatti, assume che il tribunale avrebbe violato tale precetto “con riferimento all’esegesi ed alla conseguente valutazione delle prove documentali”, in particolare errando nel riferire la citata “interrogazione documenti” ad una cartella di pagamento diversa da quella da lei invocata ai fini interruttivi della prescrizione.

Assume inoltre che il tribunale avrebbe omesso di pronunziarsi sul motivo di appello da lei formulato in relazione alle spese di lite, da porre ad esclusivo carico dell’ente impositore cui doveva imputarsi – se del caso l’inerzia nel dare impulso alla procedura contravvenzionale adottata.

6. La disamina dei motivi e delle correlate argomentazioni appare superflua atteso il carattere assorbente del rilievo dell’inammissibilità dell’appello a suo tempo proposto avverso la sentenza del giudice di pace.

6 – 1. Infatti, va rilevato che tale pronuncia, resa in materia di opposizione ex art. 615 c.p.c., fu depositata il 29.10.2008.

Ed invero, premesso che ai fini dell’individuazione del regime di impugnabilità di una sentenza occorre avere riguardo alla legge processuale in vigore al momento della sua pubblicazione, le sentenze rese in materia di opposizione all’esecuzione pubblicate prima del 1.3.2006 sono appellabili, mentre elude pubblicate successivamente a tale data e fino al 4.7.2009 sono unicamente ricorribili per cassazione ex art. 111 Cost., ai sensi dell’art. 616 c.p.c., modificato dalla L. 24 febbraio 2006, n. 52; i provvedimenti pubblicati, infine, dopo l’entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69, sono appellabili in virtù della soppressione dell’ultimo periodo dell’art. 616 c.p.c. (cfr. Cass. n. 674/2016; Cass. n. 12113/2013).

La sentenza del Tribunale di Messina non poteva quindi essere emessa in quanto, all’epoca, l’unico rimedio esperibile avverso la decisione di primo grado era il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost.; al riguardo, si puù applicare il principio enunciato da Cass. 25209/2014, secondo cui la Corte di cassazione può rilevare d’ufficio una causa di inammissibilità dell’appello che il giudice del merito non abbia riscontrato, con conseguente cassazione senza rinvio della sentenza di secondo grado oggetto di gravame.

Va pertanto cassata senza rinvio la sentenza gravata, e non potendo essere proseguito il giudizio in sede di appello, va dichiarata d’ufficio l’inammissibilità.

7. Alla complessiva declaratoria d’inammissibilità dell’appello consegue la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese, del presente grado di giudizio e di quelle del grado di appello nella misura indicata in dispositivo.

PQM

La Corte pronunciando sul ricorso cassa senza rinvio la sentenza impugnata, perchè l’appello era inammissibile, e condanna il ricorrente al rimborso in favore del controricorrente delle spese del grado di appello che liquida 700,00 (di cui 400,00 per onorari ed Euro 300,00 per diritti) e del presente giudizio che liquida in Euro 800,00 per compensi, ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali, pari al 15% sui compensi e sugli onorari, ed accessori come per legge.

Si dà atto che la sentenza è stata redatta con la collaborazione dell’assistente di studio Dott. C.F..

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 2^ Sezione Civile, il 18 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA