Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2524 del 03/02/2010
Cassazione civile sez. I, 03/02/2010, (ud. 23/10/2009, dep. 03/02/2010), n.2524
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –
Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –
Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –
Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 20367/2008 proposto da:
I.A. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA SICILIA 235, presso l’avvocato DI GIOIA
Giulio, che la rappresenta e difende giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il
07/12/2007;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
23/10/2009 dal Consigliere Dott. ALDO CECCHERINI;
udito per la ricorrente l’Avvocato CALVETTA (con delega) che ha
chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
VELARDI Maurizio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto 7 dicembre 2007, la Corte d’appello di Roma, decidendo sulla domanda proposta dalla signora I.A., condannò il Ministero della Giustizia al pagamento dell’equa riparazione dovuta per l’irragionevole durata di un processo, liquidando per il periodo eccedente la durata ragionevole (determinato in due anni) il danno non patrimoniale in Euro 1.600,00.
Per la cassazione del decreto, non notificato, ricorre la Signora I.A. con atto notificato in data 21 luglio 2008, con un unico mezzo d’impugnazione.
L’amministrazione resiste con controricorso notificato il 23 settembre 2008.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso si censura per difetto di motivazione il criterio seguito nella determinazione dell’ammontare dell’equa riparazione, per essersi la corte territoriale immotivatamente discostata dai criteri della Corte europea dei diritti dell’uomo, liquidando Euro 800,00 per ogni anno d’irragionevole ritardo.
Il motivo è fondato. Nell’impugnato decreto, infatti, l’adozione di un criterio unitario annuale di riparazione inferiore a quello della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo non è in alcun modo giustificata.
Il decreto impugnato deve essere pertanto cassato in relazione al motivo accolto, e la causa può essere decisa anche nel merito, non essendo emersi elementi di valutazione che giustifichino una riduzione degli ordinari criteri applicati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, con la liquidazione a favore della parte ricorrente dell’equa riparazione per due anni di complessivi Euro 2.000,00, con gli interessi legali dalla domanda.
Le spese del giudizio sono a carico dell’amministrazione soccombente, e sono liquidate, per il grado svoltosi davanti alla corte territoriale, in complessivi Euro 917,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 500,00 per onorari ed Euro 367,00 per diritti, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge, da distrarsi a favore del procuratore antistatario avv. Milena Monica De Nicola, come già disposto nel decreto impugnato.
Sono inoltre a carico dell’amministrazione soccombente le spese del grado di legittimità, liquidate come in dispositivo e distratte a favore dell’avvocato Giulio Di Gioia, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’amministrazione a corrispondere alla parte ricorrente, a titolo di equa riparazione, la somma di Euro 2.000,00, con gli interessi dalla domanda al saldo, e le spese del giudizio, che determina:
per il giudizio davanti alla corte d’appello, in Euro 50,00 per esborsi, Euro 367,00 per diritti, Euro 500,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori di legge, disponendo che siano distratte a favore dell’avvocato Milena Monica De Nicola;
per il giudizio di legittimità, in Euro 600,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge, disponendo che siano distratte a favore dell’avvocato Giulio Di Gioia.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 5.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima della Corte Suprema di Cassazione, il 23 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2010