Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25239 del 07/12/2016

Cassazione civile sez. VI, 07/12/2016, (ud. 29/09/2016, dep. 07/12/2016), n.25239

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6359-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CASSAZIONI, rappresentata e difesa dall’avvocato SILVANO SABADINI

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 80/8/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della TOSCANA del 24/10/2013, depositata il 17/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

IN FATTO

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti di M.M. (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana n. 80/08/2014, depositata in data 17/01/2014, con la quale in controversia concernente l’impugnazione del silenzio-rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria ad istanza della contribuente (esercente l’attività di medico dermatologo) di rimborso dell’IRAP versata egli anni dal 2004 al 2006 – è stata riformata la decisione di primo grado, che aveva respinto il ricorso della contribuente.

In particolare, i giudici d’appello, nell’accogliere il gravame della contribuente, hanno sostenuto che non sussisteva il presupposto impositivo dell’IRAP rappresentato dall’autonoma organizzazione, considerato che il valore dei beni strumentali (“tra cui una macchina indispensabile per lo svolgimento della propria professionalità”), valutate le quote di ammortamento dichiarate per ciascuna delle annualità in contestazione, non risulta eccedente il minimo indispensabile, mentre la circostanza relativa allo svolgimento dell’attività in “tre studi dislocati in unità diverse da quella adibita ad abitazione principale” non dimostra “da sola la presenta di autonoma organizzazione”.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.

Diritto

IN DIRITTO

1. La ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, comma 1 e art. 3, comma 1, lett. c e art. 2697 c.c., avendo i giudici della C.T.R. ritenuto che l’utilizzo di più (tre) studi medici non configurasse autonoma organizzazione e che comunque era onere dell’Ufficio provare.

2. La censura è infondata.

Questa Corte ha affermato che l’IRAP coinvolge una capacità produttiva “impersonale ed aggiuntiva” rispetto a quella propria del professionista (determinata dalla sua cultura e preparazione professionale) e colpisce un reddito che contenga una parte aggiuntiva di profitto, derivante da una struttura organizzativa “esterna”, cioè da “un complesso di fattori che, per numero, importanza e valore economico, siano suscettibili di creare un valore aggiunto rispetto alla mera attività intellettuale supportata dagli strumenti indispensabili e di corredo al know-how del professionista (lavoro dei collaboratori e dipendenti, dal numero e grado di sofisticazione dei supporti tecnici e logistici, dalle prestazioni di terzi, da forme di finanziamento diretto ed indiretto etc..)”, cosicchè è “il surplus di attività agevolata dalla struttura organizzativa che coadiuva ed integra il professionista ad essere interessato dall’imposizione che colpisce l’incremento potenziale, o quid pluris, realizzabile rispetto alla produttività auto organizzata del solo lavoro personale” (Cass. 15754/2008).

In sostanza, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 49, comma 1, è escluso dall’applicazione dell’IRAP solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata ed il requisito della autonoma organizzazione – il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità solo se congruamente motivato – ricorre quando il contribuente, per quanto qui interessa, impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui (Cass. S.L. n. 12109 del 2009; cfr., da ultimo, Cass. nn. 23370 del 2010 e 16628 del 2011; Cass. 16406/2015).

Con riguardo alla questione specifica che qui interessa dell’utilizzo di più studi (nella specie, trattandosi di medico, ambulatori), questa Corte ha già avuto modo di chiarire (Cass. 22878/2014; Cass. 2967/2014) che il fatto che il medico operi presso due strutture materiali non è circostanza che possa, da sola, dar luogo ad una “autonoma organizzazione” “ove tali studi costituiscano semplicemente due luoghi ove il medico riceve i suoi pazienti” e quindi “soltanto uno strumento per il migliore (e più comodo per il pubblico) esercizio della attività professionale autonoma”. Questa Corte, da ultimo Cass. 17569/2016), nel confermare l’assoggettabilità ad IRAP del professionista, ha ulteriormente precisato come fosse stato accertato, nel giudizio di merito, oltre al dato della pluralità di studi professionali, il possesso di beni strumentali eccedenti, in relazione all’attività medica svolta, il minimo indispensabile per l’esercizio della professione (cfr. Cass. 221103/2016, nonchè Cass. 19011/2016, nella quale si è evidenziato il dato, pacifico, dell’utilizzo della pluralità di studi professionali, da parte del professionista, non solo per lo svolgimento dell’attività convenzionata, ma anche per quella di consulenza professionale resa privatamente).

Ora, nella fattispecie, neppure risulta dedotto il possesso di beni strumentali eccedenti certamente il minimo indispensabile per l’esercizio della professione, avendo anzi la C.T.R. accertato il possesso di “mezzi contenuti nel minimo indispensabile”, ed, in ogni caso, gli studi risultano ubicati, oltre che in Arezzo, in due Comuni, di inferiore densità di popolazione, della stessa provincia.

3. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso.

Atteso che sul thema decidendum oggetto della lite vi è stato intervento recente delle Sezioni Unite di questa Corte, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali del presente giudizio di legittimità.

Non sussistono i presupposti per il versamento del doppio contributo unificato da parte della ricorrente, poichè il disposto del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater non si applica all’Agenzia delle Entrate (Cass. SSUU 9938/2014).

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2016

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