Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25238 del 29/11/2011
Cassazione civile sez. III, 29/11/2011, (ud. 26/10/2011, dep. 29/11/2011), n.25238
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –
Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –
Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –
Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –
Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 1936-2007 proposto da:
C.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA R. GRAZIOLI LANTE 16, presso lo studio dell’avvocato
SCHIAVONE FABRIZIO, rappresentato e difeso dall’avvocato PICA MARIO
giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
S.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIALE DELL’UNIVERSITA’ 27, presso lo studio dell’avvocato PIZZI
MARCELLO, rappresentato e difeso dall’avvocato RADICE ANTONIO giusta
delega in atti;
– controricorrente –
e contro
M.G., MA.SE., MO.GI., R.
G.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 3971/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 20/09/2006; R.G.N. 11467/2002;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
26/10/2011 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;
udito l’Avvocato ANTONIO RADICE;
udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. GOLIA Aurelio che
ha concluso per rigetto.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza ora impugnata per cassazione la Corte d’appello di Roma ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dal C. avverso la sentenza del Tribunale di Velletri (che aveva respinto la sua domanda risarcitoria) per mancata notifica dell’atto d’appello nei confronti di uno dei soggetti appellati rimasto contumace. Il ricorso per cassazione del C. è svolto in due motivi.
Risponde con controricorso lo S..
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come risulta dalla sentenza impugnata, stante la mancata notifica dell’atto d’appello ad uno degli appellati contumace (tal Ma.), la Corte d’appello all’udienza del 6 ottobre 2004 dispose l’integrazione del contraddittorio nei confronti di questo, assegnando all’appellante C. il termine del 31 marzo 2005 per la notifica dell’impugnazione. La parte non provvide all’incombente in quel termine, nè per l’udienza del 1 marzo 2006 fissata per la precisazione delle conclusioni. Il giudice dichiarò, dunque, l’inammissibilità dell’appello per mancata integrazione del contraddittorio nel termine fissato. Il ricorrente sostiene: che l’atto d’appello una prima volta fu “passato in notifica” il 16 novembre 2004, ma notificato ad un omonimo del Ma.; che lo stesso atto andò per la notifica una seconda volta in data 24 dicembre 2004, ma non fu consegnato al destinatario che non risultava più residente nell’indirizzo indicato; che nel maggio 2005 (dunque, oltre il termine fissato dal giudice) fu “effettuata” una terza notifica per non attendere inutilmente l’udienza del 1 marzo 2006 e lì richiedere una nuova autorizzazione alla notifica. Il ricorrente fa, dunque, riferimento al principio sancito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 477 del 2002 ed aggiunge di avere documentalmente provato di avere puntualmente proceduto al rinnovo della notificazione e che il giudice d’appello non avrebbe potuto pronunziare l’inammissibilità del gravame solo perchè la terza notificazione è stata effettuata oltre il termine fissato dal giudice, benchè nel pieno rispetto dei termini a comparire e senza attendere del marzo 2006 per ottenere una nuova autorizzazione alla notificazione dell’atto.
Occorre osservare in proposito che il ricorrente invoca il principio scaturente dalla citata sentenza della Corte costituzionale (sulla scissione del momento perfezionativo del procedimento notificatorio) senza tener conto, però, che, per il destinatario, resta fermo il principio del perfezionamento della notificazione solo alla data di ricezione dell’atto, attestata dall’avviso di ricevimento. Nella specie, però non è neppure dimostrato che la terza notificazione si sia perfezionata e la circostanza è del tutto negata dal controricorrente (il quale, sul punto, non è contraddetto).
Neppure nella specie ricorrono quelle ipotesi in cui il completamento della procedura di notifica sia mancato per cause indipendenti dalla volontà della parte procedente e non rientranti nella normale prevedibilità.
Il secondo motivo, che il riguarda il merito della controversia, risulta assorbito.
In conclusione, il ricorso deve essere respinto, con condanna del ricorrente a rivalere la controparte delle spese sopportate nel giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 6200,00, di cui Euro 6000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2011