Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25238 del 25/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 25/10/2017, (ud. 11/07/2017, dep.25/10/2017),  n. 25238

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12536-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

STUDIO ASSOCIATO C.S.C.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 10606/18/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, depositata i124/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 11/07/2017 dal Consigliere Dott. ETTORE CIRILLO.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte, costituito il contraddittorio ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. (come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), osserva con motivazione semplificata:

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR – Campania, laddove, riformando la decisione della CTP – Avellino, ha accolto la domanda dello Studio tecnico associato CSC, diretta a ottenere il rimborso dell’IRAP versata dal 2008 al 2011. La contribuente non si difende.

La parte ricorrente esattamente censura – per violazione e falsa applicazione di norme di diritto sostanziali (D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e ss.) – la sentenza d’appello perchè questa stima l’attività della compagine contribuente sfornita del requisito dell’autonoma organizzazione laddove essa è, invece, espletata in associazione tra professionisti.

La decisione del giudice regionale si discosta, infatti, dai principi regolativi ora definitivamente certificati da Cass. Sez. U, Sentenza n. 7371 del 14/04/2C16, laddove si afferma che l’esercizio di professioni in forma collettiva (associazioni professionali, studi associati, società semplici esercenti attività di lavoro autonomo, etc.) costituisce ex lege presupposto dell’imposta regionale sulle attività produttive, senza che occorra accertare in concreto la sussistenza di un’autonoma organizzazione, questa essendo implicita nella forma di esercizio dell’attività (conf. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 25315 del 28/11/2014), con la sola eccezione della cd. medicina di gruppo (Cass. Sez. U, Sentenza n. 7291 del 13/04/2016). Peraltro già in passato, con riferimento però agli studi legali, si è affermato che l’esercizio in forma associata di una professione liberale integra di per sè un’autonoma organizzazione di strutture e mezzi e, quindi, tale da rendere operante il presupposto impositivo (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 12078 del 2009).

Conseguentemente il ricorso può essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, con ordinanza di accoglimento, cassazione senza rinvio della sentenza impugnata e rigetto della domanda introduttiva della parte contribuente non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto. Le spese dell’intero giudizio possono essere compensate in ragione del recente consolidamento della giurisprudenza in materia.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda introduttiva della parte contribuente; compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 11 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2017

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