Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25238 del 09/10/2019
Cassazione civile sez. VI, 09/10/2019, (ud. 08/05/2019, dep. 09/10/2019), n.25238
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Presidente –
Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –
Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –
Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8341-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, (OMISSIS), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DELLA PINETA SACCHETTI, 482, presso lo studio dell’avvocato EMANUELA
VERGINE, rappresentata e difesa dall’avvocato CARMEN ZEPPA;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del
legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario
della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS – SCCI SPA,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso
l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli
avvocati ANTONINO SGROI, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA VITA SCIPLINO,
CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO;
– controricorrente –
e contro
A.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI
113, presso lo studio dell’avvocato MARIA ANTONIETTA TORTORA,
rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONELLO BRUNO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2318/2017 della CORTE D’APPELLO di LECCE,
depositata il 28/09/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata dell’08/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCA
SPENA.
Fatto
RILEVATO
che con sentenza in data 26- 28 settembre 2017 n. 2318 la Corte d’Appello di Lecce confermava la sentenza del Tribunale di Brindisi, che aveva accolto l’opposizione proposta da A.E. nei confronti di EQUITALIA SUD S.p.A., dell’INPS e della Società di cartolarizzazione dei Crediti INPS (in prosieguo: SCCI) spa avverso l’estratto di ruolo acquisito presso EQUITALIA relativo a contributi maturati negli anni 1991-2005 ed oggetto di tre cartelle esattoriali (n. (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS)) notificate nel periodo 2001-2006;
che a fondamento della decisione la Corte territoriale osservava che la questione di causa riguardava il termine di prescrizione applicabile nel periodo successivo alla definitività per mancata opposizione della cartella esattoriale. L’appellante EQUITALIA assumeva essere applicabile il termine decennale di prescrizione in luogo del termine quinquennale previsto dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9 e seguenti; tale deduzione era infondata, per quanto affermato dalla Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, nell’arresto del 17 novembre 2016 numero 23397.
che avverso la sentenza ha proposto ricorso la AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE quale successore ex lege delle società del gruppo EQUITALIA, articolato in un unico motivo, cui hanno resistito con controricorso l’INPS, anche quale mandatario di SCCI spa ed A.E.;
che la proposta del relatore è stata comunicata alle parti -unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..
che AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE ha depositato memoria, nella quale si dà atto dell’intervenuto annullamento delle cartelle esattoriali poste a sostegno delle intimazioni, in applicazione del D.L. n. 119 del 2018, art. 4 comma 1, convertito con modificazioni della L. 17 dicembre 2018, n. 136, si dichiara il sopravvenuto difetto di interesse al ricorso e si chiede dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Diritto
CONSIDERATO
che la parte ricorrente ha dedotto con l’unico motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, – violazione dell’art. 2946 c.c., erronea e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, violazione del D.Lgs. n. 46 del 1999, artt. 17, 18, 19 e 20, e del D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 20, comma 6, limitatamente a due delle cartelle esattoriali indicate nell’estratto di ruolo, notificate nell’anno 2006 (numero (OMISSIS), e numero (OMISSIS)).
Ha dedotto essere applicabile il termine di prescrizione decennale nel periodo successivo alla notifica della cartella esattoriale non opposta.
che in via preliminare deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo stato disposto lo sgravio delle due cartelle esattoriali in relazione alle quali è stato proposto il ricorso;
che le spese si pongono a carico della parte ricorrente, secondo il criterio della soccombenza virtuale, nei confronti dell’INPS e della controricorrente A.; sulla questione di causa si è formata una consolidata giurisprudenza di questa Corte, cui in questa sede si fa rinvio, che ha esaminato e reputato infondate le questioni poste con il ricorso (Cass. sez. VI, ordinanze del 4.12.2018 n. 31352 e 6.12.2018n. 31658; ordinanze numeri 6888, 10025, 10595,10796,10797 del 2019);
che, stante la declaratoria di cessazione della materia del contendere NON sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, (che ha aggiunto il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater), – della sussistenza dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.
PQM
La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in favore di ciascuna delle parti costituite in Euro 200 per spese ed Euro 2.000 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge, per la A. con attribuzione al difensore.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della NON sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 8 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2019