Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25237 del 10/11/2020

Cassazione civile sez. II, 10/11/2020, (ud. 21/07/2020, dep. 10/11/2020), n.25237

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23468-2019 proposto da:

M.P., elettivamente domiciliato in Roma, viale Angelico, 38,

presso lo studio dell’avv. Roberto Maiorana, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del ministro p.t.

istituzionalmente rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale

dello Stato ed elettivamente domiciliato ex lege presso la sede di

questa, in Roma, via dei Portoghesi, 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5563/2019 del Tribunale di Milano;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/07/2020 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– il presente giudizio trae origine dal ricorso che il sig. M.P., cittadino (OMISSIS), ha presentato avverso il diniego deciso dalla Commissione territoriale competente per il riconoscimento della protezione internazionale di Milano;

– il ricorrente ha impugnato il predetto rigetto chiedendo al tribunale di Milano di riconoscere la protezione internazionale, anche nella sua forma più gradata;

– a sostegno della propria richiesta il richiedente asilo ha dichiarato di essere un grafico e di essere fuggito dalla (OMISSIS) dopo essere sopravvissuto ad un attacco dei pastori nomadi presso la sua comunità, la città di (OMISSIS), nel (OMISSIS), attacco durante il quale era rimasto ferito, così come il padre;

– il tribunale ha negato al ricorrente il riconoscimento della protezione internazionale e di quella umanitaria;

– la cassazione del provvedimento è chiesta con ricorso tempestivamente notificato il 24.07.2019 ed affidato a quattro motivi;

– l’intimato Ministero non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 8 e ss. che rende obbligatoria l’audizione del ricorrente in assenza della disponibilità della videoregistrazione;

– secondo il ricorrente, il decreto impugnato sarebbe illegittimo e andrebbe cassato per consentire l’acquisizione della videoregistrazione o l’audizione del ricorrente poichè il tribunale avrebbe interrotto la propria indagine sulla sussistenza delle condizioni per la concessione della protezione internazionale sulla base della ritenuta incompletezza e non attendibilità delle dichiarazioni del richiedente senza procedere ad una specifica e puntuale audizione dello stesso sui pretesi punti di criticità emersi;

– il motivo è inammissibile perchè non si confronta con la ratio decidendi adottata dal tribunale;

– diversamente da quanto lamentato in ricorso, risulta dal decreto impugnato che il tribunale milanese abbia proceduto alla fissazione dell’udienza di comparizione e che abbia sentito la parte ricorrente (cfr. pag. 2 del decreto); risulta ancora che abbia ritenuto credibile che il ricorrente provenga da (OMISSIS) ((OMISSIS)) e abbia lasciato il paese d’origine a causa dell’attacco sferrato dai pastori (OMISSIS) al suo villaggio (cfr. pag. 6 primo periodo);

-in realtà, il tribunale ha fondato il diniego della protezione evidenziando l’insussistenza di rischi in caso di rimpatrio del richiedente e non sulla inattendibilità della vicenda narrata; -pertanto, la doglianza del ricorrente che neppure lamenta di avere fornito elementi di chiarificazione ed integrativi non considerati dal tribunale nell’apprezzamento della vicenda personale, risulta non pertinente e dunque inammissibile;

– con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, l’omesso esame delle dichiarazioni rese dal ricorrente alla commissione territoriale e delle allegazioni portate in giudizio per la valutazione della sua condizione personale;

– secondo il ricorrente, il tribunale avrebbe violato l’obbligo di attivarsi, attraverso l’acquisizione di informazioni attendibili sulla situazione del paese di provenienza del richiedente asilo;

– il motivo è infondato;

– il giudice del merito ha adempiuto al dovere di cooperazione istruttoria, attraverso la preventiva acquisizione di informazioni aggiornate e pertinenti sulla situazione generale della (OMISSIS) e ha dato conto dei risultati dell’attività di ricerca attraverso la citazione – alle pagg. 8 e ss. del decreto impugnato – delle fonti EASO utilizzate;

– con riguardo al timore rappresentato dal richiedente di essere coinvolto nella violenza fra pastori (OMISSIS), da una parte, e agricoltori (OMISSIS), dall’altra, il tribunale ha poi precisato che, sulla scorta delle informazioni rinvenibili nelle COI del 2018, si tratta di un rischio di esposizione a violenza individualizzata e non generalizzata che, tuttavia, non appare sussistente per la ritenuta natura episodica del fatto e l’estraneità totale del ricorrente, che ha dichiarato di essere un grafico, alle categorie dei soggetti (pastori (OMISSIS) ed agricoltori) coinvolti nel conflitto;

– la conclusione non appare efficacemente contestata dal ricorrente e rende legittimo il diniego della protezione sussidiaria relativamente alle fattispecie D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, sub a) e b);

– con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 l’omessa applicazione dell’art. 10 Cost., la contraddittorietà tra le fonti citate, il loro contenuto e le conclusioni raggiunte;

– secondo il ricorrente, il tribunale avrebbe omesso di valutare i rischi che il ricorrente correrebbe in caso di rimpatrio;

– il motivo è infondato;

– è orientamento di questa Corte (cfr. Cass. n. 13858/2018; id. 9090/2019) che in materia di protezione sussidiaria quanto alla nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, bisogna dare rilievo al conflitto armato interno solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria;.

– nel caso di specie, il giudice ha motivatamente escluso la sussistenza del presupposto della violenza generalizzata, così come sopra descritta, nello stato di provenienza del richiedente e cioè il (OMISSIS), atteso che detta area risulta, dalle fonti accreditate, caratterizzata da una violenza fra particolari categorie sociali (pastori (OMISSIS) e agricoltori (OMISSIS)) che non interessa in modo indiscriminato tutta la popolazione sicchè è inidonea a fondare il riconoscimento della protezione internazionale D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c);

-con il quarto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione del D.Lgs. n. 296 del 1998, art. 5, comma 6, per essere stato erroneamente rifiutato il permesso di soggiorno allo straniero, in presenza di seri motivi di carattere umanitario, nonchè del D.Lgs. n. 296 del 1998, art. 19 che vieta l’espulsione dello straniero nel paese d’origine, omessa applicazione dell’art. 10 Cost. e omessa comparazione tra la condizione raggiunta in Italia e quella del paese di provenienza;

-il motivo è infondato;

– secondo quanto costantemente chiarito da questa corte (cfr. Cass. n. 4455/2018; Sez. Un. 29459/2019; Cass.9304/2019; id.8819/2020) in materia di protezione umanitaria, il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel paese d’accoglienza;

– il tribunale ha fatto corretta applicazione del principio di diritto sopra richiamato, eseguendo la valutazione comparativa richiesta: ha analizzato i rischi connessi al rimpatrio forzato (OMISSIS) e ha ricostruito i dati attinenti alla vita trascorsa in Italia;

-in particolare, e con riguardo al primo aspetto, il tribunale milanese ha escluso la ravvisabilità di rischio di esposizione a significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili mentre, con riguardo al secondo aspetto, ha escluso la sussistenza di una situazione indicativa di un’effettiva integrazione e radicamento in Italia, sottolineando al contempo l’insufficienza di tale elemento in difetto del riconoscimento di una situazione di vulnerabilità;

– tale scrutinio esprime coerente applicazione del principio di diritto sopra richiamato ed è esente da censura;

– atteso l’esito sfavorevole di tutti i motivi, il ricorso va respinto;

-nulla va disposto sulle spese stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato Ministero;

– ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Seconda civile, il 21 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2020

 

 

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