Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25237 del 08/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 25237 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: COSENTINO ANTONELLO

ORDINANZA
sul ricorso 12341-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del
Direttore generale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
SOC. COOP. ASPAD SRL;

– intimata avverso la sentenza n. 115/21/2010 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di PALERMO, SEZIONE
DISTACCATA di CALTANISSETTA del 15/02/2010, depositata il
16/03/2010;

Data pubblicazione: 08/11/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO
COSENTINO;
è presente il P.G. in persona del Dott. IMMACOLATA ZENO.
rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
« L’Agenzia delle entrate ricorre contro la Società Cooperativa a r.l. A.S.P.A.D. per la
cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia,
confermando la sentenza di primo grado, ha annullato l’ avviso di recupero del credito di
imposta ex art. 7 I 388/00, emesso a seguito della verifica che, per due dei neoassunti in
relazione ai quali detto credito di imposta era stato fruito, difettava il prescritto requisito
soggettivo.
La Commissione Tributaria Regionale ha fondato la propria decisione sul rilevo che dagli atti
di causa sarebbe risultato pacifico che la contribuente fosse nelle condizioni previste dalla
legge per la fruizione delle agevolazioni in parola per un numero di nove dipendenti e avesse
concretamente fruito del beneficio per soli quattro dipendenti; cosicché, secondo il giudice di
merito, il distinguo operato dall’ufficio risulterebbe irrilevante giacché “anche con il defalco
delle due dipendenti non ritenute idonee alla fruizione del contestato beneficio, resterebbero
altri sette lavoratori in possesso dei requisiti all’uopo richiesti, considerando altresì che per
beneficiare del credito in parola non era prevista né richiesta alcuna istanza nominativa per i
lavoratori assunti con tale intento”.
Il ricorso si fonda su due motivi.
Con il primo motivo (ex art. 360 n. 3 c.p.c.) si censura la mancata applicazione dell’articolo 7
della legge 388/00, laddove tale disposizione prevede, ai fini dell’insorgenza del diritto al
credito d’imposta, che i lavoratori assunti nel periodo agevolato presentino determinate
caratteristiche soggettive (essere di età uguale o superiore a 25 anni e non aver svolto attività
di lavoro dipendente a tempo indeterminato nei 24 mesi antecedenti la data di assunzione).
Secondo la ricorrente, il giudice di merito avrebbe errato nel non verificare se i requisiti
richiesti dalla norma agevolativa sussistessero per i due dipendenti in relazione ai quali
l’Ufficio aveva contestato la spettanza del credito d’imposta.
Con il secondo motivo (art. 360 n. 5 cpc) la ricorrente denuncia il vizio di omessa
motivazione su di un punto decisivo della controversia, lamentando come giudice di merito
abbia trascurato di compiere alcuna puntuale analisi, alla luce della norma agevolativa, dei
rapporti di lavoro instaurati dalla società contribuente ed abbia quindi rigettato la pretesa
dell’Ufficio senza alcuna considerazione delle ragioni che la supportavano.
Il primo motivo non appare pertinente alla ratio decidendi della sentenza gravata. Questa
infatti non si fonda sull’affermazione in diritto (non contenuta, né esplicitamente, né

Ric. 2011 n. 12341 sez. MT – ud. 10-10-2013
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cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta:

implicitamente, in alcun passaggio della motivazione del giudice di merito) che il credito
d’imposta ex art. 7 I. 388/00 spetti per l’assunzione di lavoratori privi delle caratteristiche
soggettive dell’ avere almeno 25 anni di età e del non aver svolto attività di lavoro dipendente
a tempo indeterminato nei 24 mesi antecedenti la data di assunzione.
La sentenza gravata si fonda invece, per un verso, sull’affermazione in diritto, non
specificamente censurata nel ricorso della difesa erariale, che per beneficiare del credito
d’imposta non sarebbe “prevista né richiesta alcuna istanza nominativa per i lavoratori

mezzo di cui al numero 5 dell’articolo 360 c.p.c., che la contribuente:
a) era nelle condizioni previste dalla legge per la fruizione delle agevolazioni in parola
per un numero di nove dipendenti;
b) aveva concretamente fruito del beneficio per soli quattro dipendenti.
Dai suddetti accertamenti di fatto (non censurabili, si ribadisce, con il mezzo di cui al numero
3 dell’articolo 360 c.p.c.) – e sulla premessa giuridica (non censurata, si ribadisce, nel ricorso
per cassazione) dell’irrilevanza dell’individuazione nominativa dei lavoratori in relazione ai
quali viene fruito il credito d’imposta – la Commissione Tributaria Regionale ha tratto la
conseguenza (non sottoposta nel ricorso per cassazione a censure di illogicità o di
contraddittorietà) che, anche escludendo la fruibilità del credito d’imposta con riferimento
all’assunzione delle due lavoratrici in relazione alle quali l’Ufficio aveva contestato la
sussistenza dei necessari requisiti soggettivi, la società avrebbe comunque avuto diritto di
fruire del credito d’imposta in relazione ad altri sette lavoratori, cosicché legittimamente aveva
utilizzato tale credito per quattro lavoratori.
Il primo mezzo di ricorso risulta quindi inammissibile perché privo di attinenza alle
argomentazioni svolte nella motivazione della sentenza gravata.
Il secondo mezzo di ricorso risulta pur esso inammissibile in quanto privo di specificità,
giacché esso non indica alcun fatto storico (menzionando anche, in osservanza dell’onere di
autosufficienza del ricorso per cassazione, gli atti del giudizio di merito nei quali tale fatto sia
stato rappresentato al giudice di merito) il cui esame sia stato trascurato nella sentenza gravata
e che, se adeguatamente valutato, avrebbe condotto ad un diverso esito decisorio. Il mezzo di
ricorso dunque non individua una lacuna dell’iter logico della motivazione della sentenza
gravata ma impinge inammissibilmente nel merito, risolvendosi nella contrapposizione della
valutazione delle risultanze processuali operata da parte rispetto a quella che è stata operata
dalla Commissione Tributaria Regionale e che l’ ha condotta a ritenere

“pacifico dalla

documentazione prodotta che la società di che trattasi fosse nelle condizioni previste dalla
legge per la fruizione delle agevolazioni in parola per numero nove dipendenti” (pagina 3,
penultimo capoverso, della sentenza gravata).
Si propone il rigetto del ricorso per l’inammissibilità dei relativi motivi. >>;

che l’intimata non si è costituita;

Ric. 2011 n. 12341 sez. MT – ud. 10-10-2013
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assunti con tale intento”; e, per altro verso, sugli accertamenti di fatto, censurabili solo con il

che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alla parte
ricorrente;
che non sono state depositate memorie difensive.
Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio,
condivide le conclusioni del relatore;

che non vi è luogo a regolazione delle spese del giudizio di legittimità, non
essendosi l’ intimata costituita.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma il 10 ottobre 2013.

che pertanto il ricorso va rigettato, per l’ inammissibilità dei relativi motivi.

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