Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25236 del 10/11/2020

Cassazione civile sez. II, 10/11/2020, (ud. 21/07/2020, dep. 10/11/2020), n.25236

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23536-2019 proposto da:

A.S., elettivamente domiciliato in Milano via Lorenteggio

n. 24, presso lo studio dell’avv. Tiziana Aresi, e dell’avv. Massimo

Carlo Seregni, che lo rappresentano e lo difendono;

– ricorrente –

Contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del ministro p.t. con sede in Roma

– Piazza del Viminale e domiciliato per previsione generale di legge

presso l’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, via dei

Portoghesi n. 12;

– resistente –

avverso il decreto del Tribunale di Milano n. 5216/2019;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/07/2020 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte;

 

Fatto

RILEVATO

che:

– il ricorrente A.S., cittadino del (OMISSIS), ha impugnato il decreto del Tribunale di Milano che ha respinto la domanda di protezione internazionale e di quella umanitaria;

– a sostegno della richiesta egli aveva allegato di essere fuggito dalla (OMISSIS) perchè ingiustamente arrestato e imprigionato dalla polizia e aveva precisato di essere arrivato in Guinea, in Niger e infine in Libia dove aveva vissuto diversi anni in stato di schiavitù;

– il tribunale di Milano aveva con il decreto qui impugnato ritenuto non credibile la vicenda narrata dal richiedente e con riguardo alla protezione sussidiaria aveva escluso che il paese di provenienza presentasse una generalizzata situazione di violenza indiscriminata; con riguardo alla protezione umanitaria osservava come il richiedente non avesse allegato fatti idonei ad integrare una specifica vulnerabilità personale;

– la cassazione del provvedimento è chiesta sulla base di due motivi;

– l’intimato Ministero dell’interno si è costituito ex art. 370 c.p.c., comma 1, secondo periodo.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8;

– ad avviso del ricorrente, il tribunale milanese non ha valutato il periodo trascorso in Libia, ove il richiedente era stato ridotto in stato di schiavitù e tenuto lungamente in prigionia subendo così un trattamento degradante e inumano;

– il motivo è infondato;

– questa Corte ha di recente stabilito che per accertare la sussistenza di ragioni ostative al rimpatrio in situazioni di settorialità del rischio di danno grave nel Paese di provenienza (c.d. via di fuga interna), va considerata la zona dove il richiedente potrebbe effettivamente ritornare, per avere ivi la propria origine e/o i propri riferimenti familiari e sociali (cfr. Cass. n. 8230/2020);

– ne discende che il riferimento allo stato di privazione dei diritti fondamentali della persona subito dal richiedente la protezione nei paesi in cui è transitato, non è pertinente: il giudice che ha emanato il provvedimento impugnato ha applicato il suddetto principio di diritto e ha motivato il rigetto della richiesta asserendo che la situazione generale del paese d’origine, (OMISSIS), secondo informazioni aggiornate e qualificate, non presenta una situazione generalizzata di violenza indiscriminata, rilevante ai fini della decisione sulla domanda di protezione;

– con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 5 e art. 14, lett. c);

– secondo il ricorrente, il tribunale milanese ha omesso di valutare il racconto del sig. A.S. secondo i criteri dettati dalla legge e si è limitato a ritenere la vicenda narrata dal giovane non credibile sulla base di una assunta contraddittorietà delle sue dichiarazioni;

– il motivo è infondato;

– il tribunale milanese ha esaminato le dichiarazioni del richiedente sulla base dei criteri indicati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 3 e 5, e non le ha ritenute credibili rilevando come pur a fronte della contestazione di non plausibilità espressa dalla commissione territoriale, il richiedente, diversamente da quanto previsto dall’art. 3, comma 5, lett. a) non ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda, in particolare chiedendo di fornire al tribunale i chiarimenti sulle contraddizioni concernenti l’arresto arbitrario cui sarebbe stato sottoposto e le modalità di acquisizione della documentazione prodotta;

– pertanto la decisione appare assunta sulla base dei criteri legali che debbono orientare il procedimento di valutazione delle dichiarazioni del richiedente ai fini della credibilità e dell’attivazione del dovere di cooperazione officiosa e, dunque, la censura non può trovare accoglimento;

– atteso l’esito sfavorevole di entrambi i motivi, il ricorso va respinto;

– nulla va disposto sulle spese stante il mancato svolgimento di effettiva attività difensiva da parte dell’intimato Ministero, costituitosi solo per l’eventuale discussione orale non tenutasi;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Seconda civile, il 21 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2020

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA