Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25235 del 29/11/2011

Cassazione civile sez. III, 29/11/2011, (ud. 26/10/2011, dep. 29/11/2011), n.25235

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – rel. Consigliere –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 1396-2007 proposto da:

P.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI

SCIPIONI 157, presso lo studio dell’avvocato COSENTINO GIUSEPPE

MARIA, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

BANCA ANTONIANA POPOLARE VENETA S.P.A. che ha incorporato la BANCA

NAZIONALE DELL’AGRICOLTURA in persona del suo Dirigente Dott.

F.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. POERIO

56 presso lo studio dell’avvocato GERACI ANTONINO, che la rappresenta

e difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

C.V.;

– intimato –

e contro

ELIPSO FINANCE S.R.L. cessionaria del credito di BANCA ANTONVENETA

S.P.A. (già BANCA ANTONIANA POPOLARE VENETA S.P.A.) e per essa la

PIRELLI RE CREDIT SERVICING S.P.A. quale mandataria in persona

dell’Avv. C.P. elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

ADRIANA 15 presso lo studio dell’avvocato PANINI ALBERIGO che la

rappresenta e difende giusta procura speciale del Dott. Notaio PIETRO

MAZZA in ROMA 22/6/2010 REP. N. 111425;

– interveniente ex art. 111 c.p.c. –

avverso la sentenza n. 2897/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 15/06/2006, R.G.N. 2170/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/10/2011 dal Consigliere Dott. GOLIA AURELIO;

udito l’Avvocato FRANCESCO VANZETTA per delega;

udito l’Avvocato ALBERIGO PANINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso con l’improcedibilità o comunque il

rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In Fatto.

1. La Corte di appello di Roma con sentenza del 15 giugno 2006 notificata in data 27 ottobre 2006 ha rigettati l’appello proposto da P.M. confermando la sentenza, del Tribunale di Roma 2278 del 2002 che aveva respinto la domanda del P. diretta ad ottenere sentenza costitutiva in relazione a preliminare di vendita stipulato il 20 novembre 1995 su un immobile sito in Albano Laziale, di cui il convenuto C.V. era il promesso venditore. In corso di lite si costituiva la Banca Nazionale dell’Agricoltura che deduceva la simulazione assoluta del preliminare e domandava la revocatoria. Il convenuto C., costituendosi aveva dedotto la infondatezza della domanda e la inammissibilità dello intervento della Banca.

2. Contro la decisione ricorre il P. deducendo due motivi di ricorso e memoria; resiste la Banca Antoniana popolare veneta spa con controricorso, la quale ha incorporato la Banca nazionale della agricoltura, chiedendo il rigetto del gravame. Nel corso del giudizio si è costituita la s.r.l. Elipso Finance, con atto di costituzione e intervento ai sensi dello art. 111 c.p.c.. La Corte in camera di consiglio ha deliberato la motivazione semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Preliminarmente deve rilevarsi la inammissibilità dello intervento della srl Elipso, che non ha partecipato alle pregresse fasi di merito, e non precisa la natura dell’intervento volontario o la adesione alle tesi della parte cui succede – cfr. Cass. 19 maggio 2005 n. 10599. 4.11 ricorso non merita accoglimento in relazione alle censure dedotto.

NEL PRIMO MOTIVO si deduce la violazione e falsa applicazione dello art. 2901 c.c. ed il vizio della motivazione su punto decisivo. La tesi, svolta nei quesiti a ff. 6 è che la Corte di Cassazione, nel riesame dei fatti, dovrà accertare che sussistevano i presupposti per agire in revocatoria, nei confronti del preliminare stipulato in data 20 novembre 1995.

In senso contrario si osserva che il motivo è inammissibile ai sensi dello art. 366 bis c.p.c. ratione temporis applicabile, non contenendo la sintesi descrittiva del fatto controverso e nel quesito formulando una questione astratta, che invece presuppone e la descrizione della fattispecie esaminanda e la qualificazione del rapporto e la indicazione della regula iuris che si propone, secondo il prudente apprezzamento delle prove.

Nel SECONDO motivo si deduce il vizio della motivazione per la mancata o erronea valutazione di decisive risultanze istruttorie, desumibili dalle prove orali e documentali.

Il motivo è inammissibile, in quanto non contiene adeguata ricostruzione del fatto controverso, e non contesta la logica e chiara ratio decidendi espressa dalla Corte di appello a ff 4 e 5 della sentenza, là dove evidenzia e l’eventus damni e la consapevolezza del P. del pregiudizio che arrecava alle ragioni della banca, creditrice per notevoli somme dei coniugi C..

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del P. a rifondere alla Banca le spese del presente grado del giudizio, liquidate come in dispositivo. La inammissibilità dello intervento giustifica la compensazione delle spese del grado tra la Elipso Finance e le altre parti costituite.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili il ricorso e lo intervento della soc. Elipso Finance e condanna P.M. a rifondere alla Banca Antoniana Veneta spa le spese del giudizio di cassazione che liquida in Euro 5200,00 di cui Euro 200,00 per spese oltre accessori e spese generali come per legge. Compensa le spese del giudizio di cassazione tra P., la Banca e la interveniente.

Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2011

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