Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25234 del 24/10/2017
Cassazione civile, sez. VI, 24/10/2017, (ud. 21/09/2017, dep.24/10/2017), n. 25234
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Presidente –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –
Dott. GHINOY Paola – Consigliere –
Dott. DI PAOLA Luigi – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 24532/2014 proposto da:
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA, (OMISSIS), in
persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che
lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
P.V., elettivamente domiciliata in ROMA, V. NAZARIO
SAURO 16, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA REHO, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato MASSIMO PISTILLI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 10997/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 16/04/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 21/09/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI DI PAOLA.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Rilevato che:
la sentenza impugnata, in parziale riforma della decisione del primo giudice, ha accolto la domanda proposta da P.V. – assunta, in qualità di docente con una successione di contratti a termine per incarichi di supplenza su “organico di diritto” per un periodo superiore a trentasei mesi -, volta alla declaratoria di illegittimità dei contratti in questione e di condanna del Ministero alla corresponsione alla lavoratrice di posta risarcitoria; per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso il Ministero, affidato ad un unico ed articolato motivo;
P.V. ha resistito con controricorso;
è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio.
Considerato che:
il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata; il Ministero – denunciando violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, art. 1e della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4, nonchè del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 5, comma 4-bis, anche in combinato con il D.L. Pubblica Istruzione13 giugno 2007, art. 1, nonchè della direttiva 99/70/CE, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – ha censurato la statuizione di accertamento della illegittimità dei contratti a termine, assumendo che i rapporti di lavoro a tempo determinato del settore scolastico sono assoggettati ad una normativa speciale, non applicandosi la disciplina dettata dal D.Lgs. n. 368 del 2001.
Ritenuto che:
la censura non è fondata, in quanto la sentenza impugnata è conforme al principio di diritto rinvenibile in Cass. n. 22552/2016, ove è affermato che “In tema di reclutamento del personale a termine nel settore scolastico, per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale della L. n. 124 del 1999, art. 4, commi 1 e 11 (Corte Cost. sentenza n. 187 del 2016), e in applicazione della direttiva n. 1999/70/CE, è illegittima, a far tempo dal 10 luglio 2001, la reiterazione dei contratti a termine, stipulati ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 11, della detta legge prima dell’entrata in vigore della L. n. 107 del 2015, rispettivamente con il personale docente e con quello ATA, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre, e che rimangano prevedibilmente tali per l’intero anno scolastico, sempre che abbiano avuto durata complessiva, anche non continuativa, superiore a trentasei mesi, parametro idoneo in quanto riferibile al termine triennale previsto per l’indizione delle procedure concorsuali per i docenti dal D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 400 e successive modificazioni”;
la novità e la complessità della questione, diversamente risolta dalle Corti territoriali, giustificano la compensazione delle spese del giudizio di legittimità; non trova applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, atteso che le stesse, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass. 14/03/2014, n. 5955; Cass. 29/01/2016, n. 1778).
PQM
rigetta il ricorso; compensa le spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 settembre 2017.
Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2017