Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25234 del 10/11/2020

Cassazione civile sez. II, 10/11/2020, (ud. 21/07/2020, dep. 10/11/2020), n.25234

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23377-2019 proposto da:

S.E., ammesso al patrocinio a spese dello Stato e

rappresentato e difeso dall’avv. Maria Cristina Romano, con studio

in Milano, Via Fontana n. 2, presso cui è elettivamente

domiciliato;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Milano n. 5437/2019 pubblicato il

26/6/2019;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/07/2020 dal Consigliere Dot. Annamaria Casadonte.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– il ricorrente S.E., cittadino (OMISSIS) dell'(OMISSIS), ha impugnato il decreto di rigetto adottato dal Tribunale di Milano sulla sua domanda di protezione internazionale ed umanitaria;

– a sostegno della richiesta egli aveva allegato di essere fuggito dal suo paese dopo che tutti i suoi familiari erano stati uccisi all’interno della casa familiare e dopo che, avendo ricevuto delle minacce dalle stesse persone che avevano ucciso la madre e i fratelli, aveva tentato invano di ottenere protezione dalla polizia;

– il tribunale ha respinto la richiesta delle invocate forme di protezione internazionale, argomentando con la non credibilità del richiedente in merito alle modalità violente della morte dei familiari ed in merito al denunciato rischio di subire lo stesso trattamento; precisava, inoltre, di ritenere insussistenti i presupposti per la protezione sussidiaria, non ricorrendo la fattispecie sub D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c);

– la cassazione del decreto è chiesta dal richiedente asilo sulla base di tre motivi di ricorso;

– non ha svolto attività difensiva l’intimato Ministero dell’interno.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione del D.Lsg. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 9, 10, 11 e dell’art. 13 CEDU;

– il ricorrente lamenta il rigetto della motivata richiesta del difensore di fissare udienza per l’audizione del ricorrente in ragione della mancanza di videoregistrazione dell’audizione del ricorrente avanti alla Commissione territoriale;

– il motivo è infondato;

– premesso che l’onere di fissazione dell’udienza e l’audizione del ricorrente vanno tenuti su due piani distinti, è necessario precisare che il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 11, prevede l’obbligo del giudice di fissare l’udienza:

a) in caso di non disponibilità della videoregistrzione del colloquio con la commissione territoriale;

b) qualora l’interessato ne abbia fatta richiesta motivata nel ricorso introduttivo ed il giudice sulla base di tali motivazioni, ritenga la trattazione del procedimento in udienza essenziale ai fini della decisione;

c) qualora l’impugnazione si fonda su elementi di fatto non dedotti nel corso della procedura di primo grado;

– ciò posto, è stato chiarito che non vi è automatismo tra obbligo del giudice di fissare l’udienza e la decisione di procedere a una nuova audizione (cfr. Cass. n. 17717/2018; id.5973/2019; id. 1088/2020);

– nel caso di specie, in cui il ricorrente non ha dedotto che all’udienza il richiedente sia comparso, nessuna censura può essere opposta al giudice del merito, il quale ha, da un lato, provveduto a fissare l’udienza, e, dall’altro, come si legge a pag. 3 del decreto impugnato, ha motivato in riferimento al caso concreto la mancata audizione del richiedente con la considerazione di avere a disposizione tutti gli elementi necessari alla decisione dal momento che la difesa non ha introdotto temi di indagine ulteriori nè ha presentato nuove allegazioni tali da giustificare una nuova audizione;

– poichè l’argomentazione posta a sostegno della conclusione non risulta attinta dalla censura, la doglianza non coglie nel segno;

– con il secondo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 anche in combinato disposto con il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e dell’art. 1 Convenzione di Ginevra ed D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2,3,7,8 e 14;

– secondo il ricorrente, il tribunale avrebbe erroneamente valorizzato la mancanza di prove dirette, ritenendo assorbente la ritenuta non credibilità del racconto, trascurando di valutare il quadro complessivo di informazioni sul paese di origine offerte dal ricorrente;

– il motivo è infondato;

– è orientamento di questa Corte (cfr. Cass. n. 15794/2019) che in materia di protezione internazionale, il richiedente è tenuto ad allegare i fatti costitutivi del diritto alla protezione richiesta e che ha diritto al riconoscimento della protezione solo laddove, dopo aver compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziarla, superi positivamente il vaglio di credibilità soggettiva condotto alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5;

-tale vaglio non è affidato alla mera opinione del giudice ma è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, (cfr. Cass.26921/2017; 19716/2018);

– ciò posto, nel provvedimento impugnato il giudice del merito ha provveduto ad esaminare la credibilità delle dichiarazioni del ricorrente sulla scorta dei criteri indicato nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e, avuto particolare riguardo a quello previsto sub lett. c), ha ritenuto l’inverosimiglianza del racconto là dove riferisce le modalità dell’uccisione dei familiari, le minacce telefoniche e le persecuzioni temute, ulteriormente osservando che i documenti prodotti anche ove ritenuti genuini non forniscono chiarimenti in merito alle circostanze narrate;

– con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione, del combinato disposto del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e successive modifiche, del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19 e successive modifiche, ed omessa valutazione di elementi decisivi, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione ai presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari;

– ad avviso del ricorrente la valutazione del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato è stata inficiata dalla parziale considerazione della documentazione prodotta con la domanda, ma non trascritta nel ricorso in esame, essendo stata pretermessa la considerazione di alcuni dei documenti relativi al percorso formativo svolto dal ricorrente;

– il motivo appare infondato;

– secondo il consolidato orientamento di questa Corte (cfr. Cass. n. 7809/2020) a fronte di una richiesta di protezione umanitaria, il giudicante deve sempre svolgere la valutazione comparativa tra la situazione personale del richiedente protezione nel Paese di accoglienza e le conseguenze sull’esercizio dei diritti fondamentali di un suo rimpatrio forzoso;

– il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato ha applicato il principio di diritto sopra enunciato e ha motivato la valutazione comparativa (cfr. pag 9 del provvedimento impugnato) concludendo all’esito di un complessivo esame della situazione personale del richiedente come allegata anche sulla scorta della documentazione prodotta, che il grado di integrazione che contraddistingue la sua esistenza nel paese di accoglienza, ove – si legge a pag. 8 del decreto – egli è sprovvisto di autonomia abitativa, non è comparabilmente idoneo a far temere che, in caso rientro nel Paese d’origine, egli sarebbe esposto al rischio di lesione dei suoi diritti fondamentali;

– stante l’esito sfavorevole di tutti i motivi il ricorso è pertanto destinato al rigetto;

– nulla va disposto sulle spese stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato Ministero;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Seconda civile, il 21 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2020

 

 

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