Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25234 del 09/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 09/10/2019, (ud. 08/05/2019, dep. 09/10/2019), n.25234

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28911-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEL CANCELLO 20, presso lo studio dell’avvocato LUIGI ANTONIO

PEDONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ALBERTO ALFIERI;

– ricorrente –

contro

V.G.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO RIZZO;

– controricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario

della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS – SCCI SPA,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, ESTER ADA VITA SCIPLINO,

CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO, GIUSEPPE MATANO;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1733/2017 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 13/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’8/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. SPENA

FRANCESCA.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza in data 6 – 13 giugno 2017 numero 1733 la Corte d’Appello di Lecce riformava la sentenza del Tribunale della stessa sede e per l’effetto, per quanto ancora in discussione, accoglieva l’opposizione proposta da V.G.G. nei confronti di EQUITALIA SUD S.p.A., dell’INPS e della Società per la Cartolarizzazione dei Crediti Inps (in prosieguo: SCCI) spa per l’impugnazione delle intimazioni di pagamento per il recupero di crediti previdenziali (n. (OMISSIS) e n. (OMISSIS)) notificate in data 21 febbraio 2013, relative a due cartelle esattoriali, rispettivamente notificate il 24.1.2007 ed il 20.2.2006 ed oggetto di sgravio parziale;

che a fondamento della decisione la Corte territoriale osservava che nessuna contestazione era stata proposta quanto alla ritualità delle notifiche delle intimazioni e delle cartelle presupposte.

Il termine di prescrizione, anche nella fase successiva alla notifica della cartella di pagamento non opposta, era quello quinquennale di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 3 comma 9, come affermato dalla Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, nell’arresto del 17 novembre 2016 numero 23397.Detto termine era integralmente decorso tra la data di notifica delle cartelle e l’invio delle intimazioni impugnate.

che avverso la sentenza ha proposto ricorso la AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, quale successore a titolo universale ex lege delle società del gruppo EQUITALIA, articolato in un unico motivo, cui ha resistito V.G.G. con controricorso; l’INPS ha depositato procura alle liti;

che la proposta del relatore è stata comunicata alle parti -unitamente al decreto di fissazione dell’udienza – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;

che AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE ha depositato memoria, nella quale si dà atto dell’intervenuto annullamento delle cartelle esattoriali poste a sostegno delle intimazioni, in applicazione del D.L. n. 119 del 2018, art. 4 comma 1, convertito con modificazioni della L. 17 dicembre 2018, n. 136, si dichiara il sopravvenuto difetto di interesse al ricorso e si chiede dichiararsi la cessazione della materia del contendere.

Diritto

CONSIDERATO

che la parte ricorrente ha denunciato con l’unico motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione dell’art. 2946 c.c., erronea e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, violazione del D.Lgs. n. 46 del 1999, artt. 17, 18, 19 e 20 e del D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 20, comma 6, assumendo essere applicabile il termine di prescrizione decennale nel periodo successivo alla notifica della cartella esattoriale non opposta.

che in via preliminare deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo stato disposto lo sgravio delle cartelle esattoriali su cui si fondava la azione esecutiva;

che le spese si pongono a carico della parte ricorrente, secondo il criterio della soccombenza virtuale, nei confronti del controricorrente V.; sulla questione di causa si è formata una consolidata giurisprudenza di questa Corte, cui in questa sede si fa rinvio, che ha esaminato e reputato infondate le questioni poste con il ricorso (Cass. sez. VI, ordinanze del 4.12.2018 n. 31352 e 6.12.2018n. 31658; ordinanze numeri 6888, 10025, 10595,10796,10797 del 2019); non vi è luogo alla refusione delle spese nei confronti dell’INPS per la sostanziale assenza di attività difensiva;

che, stante la declaratoria di cessazione della materia del contendere NON sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (che ha aggiunto il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater) – della sussistenza dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.

PQM

La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese nei confronti di V.G.G., che liquida in Euro 200 per spese ed Euro 2.000 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della NON sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 8 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2019

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