Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25234 del 08/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 25234 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: COSENTINO ANTONELLO

Data pubblicazione: 08/11/2013

ORDINANZA
sul ricorso 12173-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE DOGANE 97210890584, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
COMUNE di PIEVE SANTO STEFANO, in persona del Sindaco
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO
VITTORIO EMANUELE II N 18, presso lo studio dell’avvocato
GIAN MARCO GREZ, rappresentato e difeso dall’avvocato
MACCARI LORIANO giusta delibera n. 82 del 25/05/2011 e giusta
procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

ITS31-

/71

avverso la sentenza n. 32/16/2010 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di FIRENZE del 18/01/2010,
depositata il 22/03/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO

è presente il P.G. in persona del Dott. IMMACOLATA ZENO.
rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta:
« L’Agenzia delle dogane ricorre contro il Comune di Pieve Santo Stefano per la cassazione
della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale della Toscana, confermando la
pronuncia di primo grado, ha annullato l’atto di contestazione di violazione finanziaria con
cui il Comune era stato sanzionato per il ritardo (di un giorno) nel pagamento dell’ accisa sul
gas metano per il mese di marzo 2004, con l’applicazione di una sanzione pecuniaria di
importo pari al 30% dell’imposta versata tardivamente.
La Commissione Tributaria Regionale, pur avendo accertato che l’importo dovuto dal
Comune era stato pagato in ritardo (in data 1/4/04 anziché il 31/3/04), ha annullato la sanzione
irrogata dall’Ufficio sull’argomento “che il mandato ad eseguire il pagamento, rilasciato dal
Comune alla tesoreria, riporta la data del 31/3/04, risultando quindi evidente che il Comune
ha operato entro il termine stabilito per l’adempimento”.
Con l’unico motivo di ricorso, riferito al vizio di violazione di legge, si denuncia la violazione
e falsa applicazione degli articoli 26 e 50 del decreto legislativo 504/95 e degli articoli 13 e 16
del decreto legislativo 471/97 in cui la Commissione Tributaria Regionale sarebbe incorsa
ritenendo rilevante, ai fini della valutazione sul rispetto del termine da parte del Comune, la
data (31/3/04) in cui questo rilasciò il mandato di pagamento alla propria tesoreria, gestita
dalla Cassa di Risparmio di Firenze, invece che la data (I/4/04) in cui la tesoreria comunale
effettuò il versamento alla tesoreria provinciale dello Stato, gestita dalla Banca d’Italia.
Il Comune resiste con controricorso argomentando che la fattispecie ricadrebbe nell’esimente
prevista dal terzo comma dell’articolo 13 del decreto legislativo 471/97, che recita: “le sanzioni
previste dal presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati
tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente”.
Il ricorso appare manifestamente fondato.
Il fatto che il Comune abbia rilasciato alla propria tesoreria il mandato al versamento
dell’imposta in data 31/3/04 (e dunque entro il termine fissato per il pagamento) non
giustifica l’applicazione alla fattispecie dell’esimente di cui al terzo comma dell’articolo 13 del
decreto legislativo 471/97. 11 testo di tale disposizione attribuisce infatti rilievo esimente ai

Ric. 2011 n. 12173 sez. MT – ud. 10-10-2013
-2-

COSENTINO;

t

“versamenti che sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da
quello competente”, laddove nella specie il versamento dell’imposta non è stato eseguito
tempestivamente (vedi pagina 3, penultimo capoverso, della sentenza gravata: “nonostante sia
certo che il pagamento dell’importo dovuto dal Comune sia avvenuto il ritardo (in data I/4/04
anziché il 31/3/04)”); mentre il precedente 31/3/04 non era stato eseguito alcun versamento ad
alcun concessionario (né competente, né incompetente), ma, come risulta accertato nella stessa
sentenza gravata, era stato solo rilasciato, dal Comune alla propria tesoreria, di Pieve Santo

La sentenza gravata è dunque incorso nel vizio di falsa applicazione del terzo comma
dell’articolo 13 del decreto legislativo 471/97, applicando l’esimente ivi prevista all’ipotesi in
cui, entro il termine per il pagamento dell’imposta, non era stato eseguito alcun versamento ma
era stato solo rilasciato un mandato di pagamento.
Si propone quindi la cassazione della sentenza gravata e, non essendo necessari ulteriori
accertamenti di fatto, il rigetto del ricorso introduttivo del Comune di Pieve Santo Stefano..>>

che la parte intimata si è costituita con controricorso;
che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti;
che non sono state depositate memorie difensive.
Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio,
condivide le argomentazioni esposte nella relazione;
che pertanto la sentenza gravata deve essere cassata;
che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere
decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo del Comune di Pieve
Santo Stefano.
Che appare equo compensare le spese dei gradi di merito, condannando il
Comune a rifondere all’Agenzia ricorrente le spese del giudizio di legittimità,
liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza gravata e, decidendo nel merito
ai sensi dell’articolo 384 cpc, rigetta il ricorso introduttivo del Comune.
Compensa le spese delle fasi di merito e condanna il contro ricorrente a
rifondere alla ricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in C
600 per onorari, oltre C 100 per esborsi.
Così deciso in Roma il 10 ottobre 2013.

Stefano un “mandato ad eseguire il pagamento”.

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