Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25233 del 24/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 24/10/2017, (ud. 21/09/2017, dep.24/10/2017),  n. 25233

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. DI PAOLA Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 22465/2014 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA, (OMISSIS), in

persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

D.D., elettivamente domiciliato in ROMA, V. NAZARIO SAURO

16, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA REHO, rappresentato e

difeso dall’avvocato MASSIMO PISTILLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6046/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 17/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 21/09/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI DI PAOLA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

la sentenza impugnata ha confermato la decisione del primo giudice che aveva accolto la domanda proposta da D.D. – assunto in qualità di collaboratore scolastico con una successione di contratti a termine per incarichi di supplenza su “organico di diritto” per un periodo superiore a trentasei mesi -, volta alla declaratoria di illegittimità dei contratti in questione e alla condanna del Ministero alla corresponsione al lavoratore di posta risarcitoria;

per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso il Ministero, affidato ad un unico ed articolato motivo;

D.D. ha resistito con controricorso;

è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio;

la difesa erariale ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c., segnalando l’avvenuta immissione in ruolo del lavoratore con decorrenza 1.9.2011.

Considerato che:

il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata;

il Ministero – denunciando violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, art. 1 e della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4, nonchè del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 5, comma 4-bis, anche in combinato con il D.M. Pubblica Istruzione 13 giugno 2007, art. 1, nonchè della direttiva 99/70/CE, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – ha censurato la statuizione di accertamento della illegittimità dei contratti a termine, assumendo che i rapporti di lavoro a tempo determinato del settore scolastico sono assoggettati ad una normativa speciale, non applicandosi la disciplina generale dettata dal D.Lgs. n. 368 del 2001.

Ritenuto che:

la sentenza impugnata è conforme al principio di diritto rinvenibile in Cass. n. 22552/2016, ove è affermato che “In tema di reclutamento del personale a termine nel settore scolastico, per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale della L. n. 124 del 1999, art. 4, commi 1 e 11 (Corte Cost. sentenza n. 187 del 2016), e in applicazione della direttiva n. 1999/70/CE, è illegittima, a far tempo dal 10 luglio 2001, la reiterazione dei contratti a termine, stipulati ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 11, della detta legge prima dell’entrata in vigore della L. n. 107 del 2015, rispettivamente con il personale docente e con quello ATA, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre, e che rimangano prevedibilmente tali per l’intero anno scolastico, sempre che abbiano avuto durata complessiva, anche non continuativa, superiore a trentasei mesi, parametro idoneo in quanto riferibile al termine triennale previsto per l’indizione delle procedure concorsuali per i docenti dal D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 400 e successive modificazioni”;

della segnalata sopravvenuta “stabilizzazione”, non adeguatamente documentata in memoria (in quanto è prodotta copia informale di stato matricolare non recante nè timbri, nè sottoscrizione), non è stata data conferma ad opera del lavoratore; ma l’accertamento di fatto si impone, ai fini della decisione della controversia, perchè la stabilizzazione del rapporto, seppure avvenuta in corso di causa, cancella gli effetti dell’illecito (cfr. Cass. n. 8943/2017);

la sentenza deve essere cassata con rinvio alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, che statuirà sulle domande proposte dal lavoratore attenendosi ai principi di diritto sopra richiamati e pronunciando anche sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

accoglie il ricorso nei limiti indicati in motivazione; cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2017

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