Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25233 del 08/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 25233 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: COSENTINO ANTONELLO

ORDINANZA
sul ricorso 11941-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente contro
COMUNE DI ACQUAPENDENTE in persona del Sindaco pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE REGINA
MARGHERITA 262/264, presso lo studio dell’avvocato TAVERNA
SAINATORE, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale a
margine del controricorso;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 08/11/2013

avverso la sentenza n. 105/14/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di ROMA del 16.2.2010, depositata il 12/03/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO
COSENTINO.

IMMACOLATA ZENO.
rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta:
<< L'Agenzia delle Entrate ricorre contro il Comune di Acquapendente per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, confermando la pronuncia di primo grado, ha dichiarato illegittimo il diniego dell'Agenzia delle entrate di annullare in via di autotutela un avviso di rettifica dell'imposta di registro (non mai impugnato) e la conseguente cartella di pagamento (nemmeno questa impugnata) emessi nei confronti del Comune di Acquapendente in relazione alla cessione di un terreno da questo effettuata con atto registrato il 2.1.01. La Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto illegittimo il diniego di annullamento in autotutela sull'argomento che il Comune sarebbe stato titolare di tutti i requisiti necessari per godere dell'agevolazione di imposta disconosciuta nell'avviso di rettifica, rimasto inoppugnato, oggetto della domanda di annullamento in autotutela. Con l'unico motivo di ricorso la difesa erariale censura la violazione dell'articolo 19 D.Lgs. 546/92 , nonché dell'articolo 2 D.M. 11/2/1997 n. 37, in cui la sentenza gravata sarebbe incorsa accogliendo il ricorso del contribuente avverso il diniego di annullamento in autotute la. Il Comune contribuente si è costituito con controricorso. Il ricorso - che appare immune dai profili di inammissibilità denunciati dal contro ricorrente appare manifestamente fondato, perché la sentenza gravata contrasta con il fermo insegnamento di questa Corte secondo cui "Il contribuente che richiede all'Amministrazione finanziaria di ritirare, in via di autotutela, un avviso di accertamento divenuto definitivo, non può limitarsi a dedurre eventuali vizi dell'atto medesimo, la cui deduzione deve ritenersi definitivamente preclusa, ma deve prospettare l'esistenza di un interesse di rilevanza generale dell'Amministrazione alla rimozione dell'atto. Ne consegue che contro il diniego dell'Amministrazione di procedere all'esercizio del potere di autotutela può essere proposta impugnazione soltanto per dedurre eventuali profili di illegittimità del rifiuto e non per contestare la fondatezza della pretesa tributaria." (così, da ultimo, Cass. 11457/10; in precedenza, Cass. 3698/09, Cass. 9669/09, dove si precisa che "nel giudizio instaurato contro Ric. 2011 n. 11941 sez. MT - ud. 10-10-2013 -2- E' presente il Procuratore Generale in persona del Dott. il mero, ed esplicito, rifiuto di esercizio dell'autotutela può esercitarsi un sindacato - nelle forme ammesse sugli atti discrezionali - soltanto sulla legittimità del rifiuto e non sulla fondatezza della pretesa tributaria'). Anche nel caso oggetto del presente giudizio non risulta - né dalla sentenza gravata, né dalle argomentazioni svolte nel contro ricorso - che la richiesta di annullamento in autotutela avanzata dal Comune di Acquapendente fosse fondata su ragioni ulteriori rispetto al dedotto diritto di tale Comune di godere del beneficio fiscale negato dall'atto impositivo divenuto fosse basata sull'allegazione della esistenza di un interesse di rilevanza generale alla rimozione, da parte dell'amministrazione finanziaria, dell'atto impositivo, e della conseguente cartella di pagamento, divenuti definitivi. Si propone al Collegio l' accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza gravata; non apparendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa ai sensi dell'articolo 384 cpc con il rigetto del ricorso introduttivo del Comune contribuente..» che la parte intimata si è costituita con controricorso; che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti; che il contro ricorrente ha depositato memoria difensiva. Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide le argomentazioni esposte nella relazione; che la memoria del contro ricorrente non introduce argomenti che inducano a sovvertire l'indirizzo richiamato nella relazione, ormai del tutto consolidato nella giurisprudenza da questa Corte (si veda anche la sentenza n. 15220/12); che, in particolare, il riferimento della difesa del Comune alla sentenza di questa Corte n. 698/10 si appalesa inconferente, perché tale sentenza non contiene alcuna affermazione in contrasto con l' indirizzo sopra richiamato e si limita ad affermare che la responsabilità della p.a. per il danno conseguente ad un atto illegittimo copre anche quei danni che si siano prodotti per non essere la p.a tempestivamente intervenuta ad evitarli rimuovendo l'atto illegittimo in autotutela; il danno di cui la sentenza n. 698/10 afferma la risarcibilità trova dunque la sua causa pur sempre nell'atto illegittimo i cui effetti dannosi si sarebbero potuti evitare o attenuare con un tempestivo intervento di annullamento in autotutela e non nel diniego dell'intervento di autotutela. che pertanto la sentenza gravata deve essere cassata; Ric. 2011 n. 11941 sez. MT - ud. 10-10-2013 -3- definitivo; in particolare, non risulta che la suddetta richiesta di annullamento in autotutela che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo del Comune di Acquapendente. Che appare equo compensare le spese dei gradi di merito, condannando il Comune a rifondere all'Agenzia delle entrate ricorrente le spese del giudizio P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza gravata e, decidendo nel merito ai sensi dell'articolo 384 cpc, rigetta il ricorso introduttivo del Comune di Acquapendente. Compensa le spese delle fasi di merito e condanna il contro ricorrente a rifondere alla ricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in E 1.000 per onorari, oltre C 100 per esborsi. Così deciso in Roma il 10 ottobre 2013. di legittimità, liquidate in dispositivo.

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