Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25232 del 29/11/2011

Cassazione civile sez. III, 29/11/2011, (ud. 26/10/2011, dep. 29/11/2011), n.25232

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – rel. Consigliere –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 903-2007 proposto da:

L.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 18, presso lo studio dell’avvocato

GREZ GIAN MARCO, rappresentato e difeso dagli avvocati ZONTA

ALESSANDRO, CASELLATO ADRIANO giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

B.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA IPPOLITO NIEVO 61 SC. D, presso lo studio dell’avvocato

MAZZOCCO ENNIO, rappresentato e difeso dagli avvocati CALAMIDA

CHIARA, VIAZZO CORRADO giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 294/2006 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 14/02/2006; R.G.N. 2783/2003.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/10/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI;

udito l’Avvocato ANTONIO RADICE;

Udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. GOLIA Aurelio,

che ha concluso per inammissibile o comunque rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte di appello di Milano con sentenza depositata il 14 febbraio 2006 e notificata in data 20 novembre 2006, ha rigettato l’appello proposto dal L.S. avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Busto Arsizio il 33 luglio 1922, che confermava, condannando l’appellante alla rifusione delle spese del grado in favore dello appellato B.S..

Per quanto qui interessa il tribunale aveva condannato il convenuto L. al pagamento di Euro 98,207,40, ma aveva respinto la domanda riconvenzionale, e su tale punto questi aveva proposto gravame.

2. Contro la decisione ha proposto ricorso il L., affidato a tre motivi di censura, resiste il B. con controricorso.

Non risulta depositata in termini la copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notificazione.

3. La Corte in camera di consiglio ha suggerito la motivazione breve.

Diritto

IN DIRITTO

Il ricorso,di ufficio deve essere dichiarato improcedibile per la mancata produzione e deposito in termini della copia autentica della sentenza impugnata con la relata della notificazione, asserita nel ricorso.

Improcedibilità ai sensi dello art. 369 c.p.c., n. 2 rilevabile di ufficio in relazione al rispetto del vincolo del giudicato formale e della tempestività dello esercizio del diritto di impugnazione.

Giurisprudenza consolidata: vedi Cass. 2007 n. 6690, 2005 n. 5623 e 2004 n. 19564 tra le tante. La improcedibilità preclude lo esame del merito.

CONSEGUE la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in favore della parte resistente, come in dispositivo.

P.Q.M.

DICHIARA improcedibile il ricorso e condanna L.S. a rifondere al B.S. le spese del giudizio di cassazione che liquida in Euro 3700,00 di cui Euro 200 per spese, oltre accessori e spese generali come per legge.

Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2011

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