Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25232 del 08/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 25232 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: COSENTINO ANTONELLO

ORDINANZA
sul ricorso 11582-2011 proposto da:
_AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente contro
JAEGER LOTH AR HERMANN jGRLHR53B21Z112Z,
elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DELLA MARINA 1,
presso lo studio dell’avvocato 1 -_,ONGO LUCIO FILIPPO, che lo
rappresenta e difende unitamente agli avvocati PUCILLO
GIOVANNI, TUMB1OLO RUGGERO, giusta procura speciale in
calce al controricorso;

controrkorrente –

Data pubblicazione: 08/11/2013

avverso la sentenza n. 55/13/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di MILANO del 9.12.09, depositata il 19/03/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO
COSENTINO;

riporta al controricorso ed insiste per il rigetto del ricorso.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott.
IMMACOLATA ZENO che ha concluso per l’accoglimento del
ricorso.
rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta:
<< L' Agenzia delle Entrate ricorre contro il sig. Lothar Hertnann Jaeger per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, rifermando la pronuncia di primo grado, ha annullato l'avviso di liquidazione con cui l'Ufficio ha revocato le agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa (riliquidando conseguentemente l'imposta di registro) sull'acquisto di un appartamento, avendo accertato che l'appartamento presentava caratteristiche di lusso. La Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto che l'Ufficio fosse decaduto dall'azione impositiva, avendo notificato l'avviso oltre il termine triennale di cui all' articolo 76, secondo comma, DPR 131/86, ed ha rigettato la tesi dell'Amministrazione secondo cui detto termine sarebbe stato prorogato di due anni ai sensi dell'articolo III. 289/02; in proposito la sentenza gravata afferma che detto articolo prevede una proroga del termine per le rettifiche e riliquidazioni solo per le ipotesi contemplate nel comma 1 (rideterminazione del valore dei beni a cui si commisura l'imposta) e non per l' ipotesi (alla quale va ricondotta la fattispecie in esame) contemplata nel comma I bis (violazioni relative all'applicazione di agevolazioni). Con l'unico motivo di ricorso la difesa erariale critica l'interpretazione dei commi 1 e I bis dell'articolo Il DPR 131/86 su cui si fonda la sentenza gravata. Il contribuente si è costituito con controricorso. Il ricorso appare manifestamente fondato perché la tesi della Commissione Tributaria Regionale contrasta con l'insegnamento di questa Corte secondo cui "La proroga di due anni dei termini per la rettifica e la liquidazione della maggiore imposta di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni e sull'incremento di valore degli immobili, prevista dall'art. 11, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in caso di mancata presentazione o inefficacia dell'istanza di condono quanto ai valori dichiarati o agli incrementi di valore Ric. 2011 n. 11582 sez. MT - ud. 10-10-2013 -2- udito per il controricorrente l'Avvocato Filippo Lucio Longo che si assoggettabili a procedimento di valutazione, è applicabile anche all'Ipotesi di cui al comma 1-bis, riguardante la definizione delle violazioni relative all'applicazione di agevolazioni tributarie sulle medesime imposte, in quanto, nell'uno e nell'altro caso, l'Ufficio è chiamato a valutare l'efficacia dell'istanza di definizione, cosicché, trattandosi delle medesime imposte, sarebbe incongrua l'interpretazione che riconoscesse solo nella prima ipotesi la proroga dei termini per la rettifica e la liquidazione del dovuto."; (così Cass. 12069/10; nello stesso Si ritiene, in conclusione, che il procedimento possa essere definito in camera di consiglio, con l' accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza gravata. Poiché dalla motivazione della sentenza gravata emerge che la contribuente aveva impugnato l'avviso anche per ragioni ulteriori, rispetto alla dedotta decadenza dell'Ufficio dalla potestà impositiva, è necessario disporre il rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Lombardia..>>

che la parte intimata si è costituita con controricorso;
che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti;
che il contro ricorrente ha depositato memoria difensiva.
Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio,
condivide le argomentazioni esposte nella relazione;
che la memoria del contro ricorrente non introduce argomenti che inducano a
sovvertire l’indirizzo richiamato nella relazione, ormai del tutto consolidato
nella giurisprudenza da questa Corte (so vedano, nel solo 2013, le ordinanze.
nn. 2229, 1643, 3023).
che pertanto la sentenza gravata deve essere cassata con rinvio alla
Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che regolerà anche le
spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.
La Corte cassa la sentenza gravata e rinvia alla Commissione Tributaria
Regionale della Lombardia, in altra composizione, che si atterrà al principio di
diritto sopra enunciato e regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma il 10 ottobre 2013.

senso, Cass. 24575/10 e, in precedenza, Cass. 4321/09).

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