Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25231 del 29/11/2011
Cassazione civile sez. III, 29/11/2011, (ud. 26/10/2011, dep. 29/11/2011), n.25231
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –
Dott. PETTI Giovanni Battista – rel. Consigliere –
Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –
Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –
Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 830-2007 proposto da:
M.A. (OMISSIS), H.E.
(OMISSIS), H.M. (OMISSIS),
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA TAGLIAMENTO 55, presso lo
studio dell’avvocato DI PIERRO NICOLA, che li rappresenta e difende
unitamente agli avvocati MESTROVICH PAOLO, MAGGIOLO MARCELLO giusta
delega in atti;
– ricorrenti –
contro
Z.S. (OMISSIS), B.S.
(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MONTE
DELLE GIOIE 13, presso lo studio dell’avvocato VALENSISE CAROLINA,
che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati FRANCESCUT
DANILO, FRANCESCUT DANIELA giusta delega in atti;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1410/2006 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,
depositata il 25/09/2006 R.G. N. 455/02;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
26/10/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI;
udito l’Avvocato DONATELLA MARIA INES GEROMEL per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
GOLIA Aurelio che ha concluso con il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
l. La Corte di appello di Venezia, con sentenza del 5 febbraio 2006 notificata il 23 ottobre 2006, ha confermato la sentenza del Tribunale di Venezia n. 2423, rigettando lo appello proposto da H.M., E. e V., e dopo la riassunzione per il decesso di H.V. dai suoi eredi, condannando gli appellanti e M.A. alla rifusione delle spese del grado in favore degli appellati Z.S. e B.S. vedova Z..
2.Contro la decisione hanno proposto ricorso H.M., H.E. e M.A. vedova H. affidato a quattro motivi e memoria integrativa, cui hanno replicato le controparti con controricorso.
Il Collegio ha consigliato motivazione semplificata.
Diritto
IN DIRITTO
Il ricorso deve, di ufficio, essere dichiarato improcedibile per la mancata produzione e deposito in termini della copia autentica della sentenza impugnata con la relata della notificazione alla controparte, come è evidenziato nello stesso ricorso.
Improcedibilità ai sensi dello art. 369 c.p.c., n. 2 rilevabile di ufficio in relazione al rispetto del vincolo della cosa giudicata formale e della tempestività dello esercizio del diritto di impugnazione. Giurisprudenza consolidata: vedi tra le tante, Cass. SU 2009 n. 9005, Cass. 2005 n. 5623 e Cass. 2004 n. 19564 e vedi anche Cass. 2007 n. 6690 secondo cui la sanzione della improcedibilità non può essere evitata con il deposito della sentenza contenente la relata di notifica da parte del controricorrente o con il rinvenimento della stessa nel fascicolo di ufficio.
Alla dichiarazione di improcedibilità segue la condanna dei ricorrenti in solido alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara improcedibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido in favore dei resistenti Z.S. e B.Z. S. alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione liquidate in Euro 3700,00 di cui Euro 200,00 per spese oltre accessori e spese generali come per legge.
Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2011