Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25231 del 09/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 09/10/2019, (ud. 08/07/2019, dep. 09/10/2019), n.25231

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7159-2019 proposto da:

A.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

ANTONIO CESARINI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS) COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELIA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI MILANO, in persona

del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 04/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 08/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MELONI

MARINA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Milano con decreto in data 4/12/2018 ha confermato il provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Milano di rigetto delle istanze avanzate da A.M. nato in PAKISTAN il (OMISSIS), volte, in via gradata, ad ottenere il riconoscimento del diritto dello status di rifugiato, alla protezione sussidiaria ed il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria.

Il ricorrente aveva riferito alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Milano di essere fuggito dal proprio paese a causa delle minacce di morte da parte dei parenti della moglie che avevano negato il consenso al loro matrimonio per motivi di censo. Avverso il decreto del Tribunale il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi e memoria.

Il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs n. 251 del 2007, art. 3 e 5 in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il Giudice Territoriale non aveva approfondito in ossequio al principio dell’onere probatorio attenuato il pericolo di danno grave alla persona in caso di rientro in patria per le violenze ricevute dalla famiglia della sposa.

Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs n. 251 del 2007, art. 14, lett. C) in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il Giudice Territoriale non aveva approfondito l’esistenza di un pericolo di danno grave alla persona derivante da una situazione di violenza indiscriminata che giustificava il riconoscimento della protezione sussidiaria.

Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs n. 25 del 2008, art. 32 ed D.Lgs n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto il Giudice Territoriale non aveva ravvisato i presupposti per la concessione della protezione umanitaria.

Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, in quanto il Giudice Territoriale non aveva,svalutato le risultanze probatorie decisive.

Il ricorso è infondato e deve essere respinto in ordine a tutti i motivi proposti, da trattarsi congiuntamente in quanto strettamente avvinti.

I motivi di ricorso contengono tutta una serie di critiche agli accertamenti in fatto espressi nella motivazione della corte territoriale che, come tali, si palesano inammissibili, in quanto dirette a sollecitare un riesame delle valutazioni riservate al giudice del merito, che del resto ha ampiamente e rettamente motivato la statuizione impugnata, esponendo le ragioni del proprio convincimento.

La sentenza impugnata riporta poi le dichiarazioni del ricorrente ed in particolare ritiene poco credibile, incoerente e priva di riscontro la versione dei fatti proprio alla luce delle dichiarazioni rese.

Il giudizio negativo sulla credibilità del richiedente risulta assunto dalla Corte d’appello in maniera del tutto conforme ai parametri ai quali l’autorità amministrativa e, in sede di ricorso, quella giurisdizionale, sono tenute ad attenersi ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5. Si tratta di un accertamento di fatto che non può essere in questa sede messo in discussione se non denunciando, ove ne ricorrano i presupposti, il vizio di omesso esame ex art. 360 c.p.c., n. 5, mentre, nella specie, la censura piuttosto che indicare il fatto oggetto di discussione il cui esame è stato omesso, si risolve in una generica critica del ragionamento logico posto dal giudice di merito a base dell’interpretazione degli elementi probatori del processo e, in sostanza, nella richiesta di una diversa valutazione degli stessi, ipotesi integrante un vizio motivazionale non più proponibile in seguito alla modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 apportata dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito in L. n. 134 del 2012 (v.Cass., sez. un., n. 8053/2014).

In riferimento alla protezione sussidiaria occorre considerare che la riferibilità soggettiva e individuale del rischio di subire persecuzioni o danni gravi rappresenta un elemento costitutivo della protezione sussidiaria dell’art. 14, ex lett. a) e b), escluso il quale dal punto di vista dell’attendibilità soggettiva, non può riconoscersi il relativo status (cfr. Cass. n. 16925 del 2018). Tra l’altro le dichiarazioni che siano intrinsecamente inattendibili, alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non richiedono alcun approfondimento istruttorio officioso, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori (Cass. n. 871 del 2017).

In relazione poi al caso della “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), oggetto di esame da parte del Tribunale territoriale, va, anzitutto, rilevato che l’esistenza di un conflitto armato interno potrà portare alla concessione della protezione sussidiaria solamente nella misura in cui si ritenga eccezionalmente che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati o tra due o più gruppi armati siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente a motivo del fatto che il grado di violenza indiscriminata che li caratterizza raggiunge un livello talmente elevato da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile rinviato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la detta minaccia (v., in questo senso, Corte Giustizia UE 17 febbraio 2009, Elgafaji, C-465/07, citata nel ricorso, e 30 gennaio 2014, Diakitè, C-285/12; vedi pure Cass. n. 13858 del 2018).

Nella specie, il giudice del merito ha tuttavia escluso, dopo aver dato atto della consultazione di siti online maggiormente accreditati nel rispetto del disposto di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 (vedi Cass.n. 11101 del 2019), che nella regione da cui proviene il richiedente, sussista siffatta situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”.

Tale accertamento implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il cui risultato può essere censurato, con motivo di ricorso per cassazione, nei limiti consentiti dal novellato art. 360 c.p.c., n. 5 Invece la censura non indica il fatto decisivo il cui esame sarebbe stato omesso e che avrebbe condotto ad una decisione differente, ma richiama fonti diverse rispetto a quelle tenute in considerazione dai giudici d’appello; in altri termini, la censura è diretta a sollecitare un’impropria rivisitazione di merito circa i paventati rischi in caso di rientro nel paese di origine.

In ordine alla verifica delle condizioni per il riconoscimento della protezione umanitaria -al pari di quanto avviene per il giudizio di riconoscimento dello status di rifugiato politico e della protezione sussidiaria- incombe sul giudice il dovere di cooperazione istruttoria officiosa, così come previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 in ordine all’accertamento della situazione oggettiva relativa al Paese di origine.

Nella specie, il Tribunale non ha violato il suddetto principio nè è venuta meno al dovere di cooperazione istruttoria, avendo semplicemente ritenuto, a monte, che i fatti lamentati non costituiscano un ostacolo al rimpatrio nè integrino un’esposizione seria alla lesione dei diritti fondamentali. In ogni caso il motivo si rileva inammissibile in quanto censura senza peraltro alcun riferimento alla situazione individuale l’accertamento di merito compiuto dal Tribunale in ordine alla insussistenza di una particolare situazione di vulnerabilità del ricorrente.

Il ricorso deve pertanto essere respinto con condanna alle spese del ricorrente.

PQM

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese nei confronti del controricorrente che si liquidano in Euro 2.100,00 oltre spese prenotate a debito.

Ricorrono ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale in quanto non ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima – VI sezione della Corte di Cassazione, il 8 luglio 2019.

Depositato in cancelleria il 9 ottobre 2019

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