Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25231 del 08/11/2013
Civile Ord. Sez. 6 Num. 25231 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
per
legge
Ricorrente
Contro
Mikai Liguria s.r.l. in liquidazione, in persona del legale rapp.te pro tempore, elett.te
dom.to in Roma, alla via Cola di Rienzo 149, presso lo studio dell’avv. Angelo Lanzilao, dal
quale è rapp.to e difeso, giusta procura in atti Controricorrente
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria n. 68
depositata il 30/6/2011
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 9/10/2013 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Udito l’avv. Lanzilao per la controricorrente
Udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Ceniccola
Svolgimento del processo
Corte Suprema di Cassazione-VI Sez. Civ. – T– R.G. n. 20184/12
Ordinanza pag. 1
Data pubblicazione: 08/11/2013
La controversia promossa da Mikai Liguria s.r.l.
contro l’Agenzia delle Entrate è stata
definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dalla Agenzia
contribuente contro la sentenza della CTP di Genova n. 67/13/2007 che aveva accolto
il ricorso avverso il silenzio rifiuto sull’istanza di rimborso iva 1997. 11 ricorso proposto si
articola in unico motivo. Resiste con controricorso la società contribuente H presidente ha
ha concluso aderendo alla relazione.
Motivi della decisione
Va preliminarmente affermata l’ammissibilità del ricorso alla luce della decisione delle
SS.UU n. 6070 del 12/03/2013 (Rv. 625323) secondo cui : Dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003, qualora all’estinzione della società, di persone o di
capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir
meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno
di tipo successorio, in virtù del quale: a) l’obbligazione della società non si estingue, ciò che
sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali
ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a
seconda che, “pendente societate”, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i
debiti sociali; b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione
delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o
illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un’attività ulteriore (giudiziale
o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere
che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento
estintivo.
Nel merito è infondato il motivo di ricorso con il quale l’agenzia assume la violazione
dell’art. 38 bis del dpr 633/72 laddove la CTR ha ritenuto essenziale la compilazione del
modello VR ai fini del diritto al rimborso IVA. Ed invero la domanda di rimborso o restituzione del credito d’imposta maturato dal contribuente, deve considerarsi già presentata con
compilazione nella dichiarazione annuale del quadro “VX” , che configura formale esercizio
del diritto, rispetto alla presentazione altresì del modello “VR” e che costituisce, ai sensi
dell’art. 38-bis, comma primo, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, presupposto per l’esigibili-
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fissato l’udienza del 9/10/2013 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G.
tà del credito e dunque adempimento necessario solo a dar inizio al procedimento di esecuzione del rimborso. Onde, una volta esercitato tempestivamente in dichiarazione il diritto al
rimborso con la compilazione del quadro “VX”, la presentazione del modello “VR” non può
considerarsi assoggettata al termine biennale di decadenza previsto dall’art. 21, comma 2,
del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ma solo a quello di prescrizione ordinario decennale ex
Tale indirizzo, condiviso dal Collegio, rende palese la piena correttezza della pronunzia
impugnata, laddove ha evidenziato che il contribuente aveva ” evidenziato un credito a
proprio favore al rigo VH 27 in corrispondenza della dicitura” importo richiesto a rimborso”( Conf. Cass. 3196/2013).
I pregressi contrasti giurisprudenziali giustificano la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso compensando tra le parti le spese del giudizio
Così deciso in Roma, 9/10/2013
Il P esidente
art. 2946 cod. civ. ( Cass. n. 7684 del 16/05/2012; Sez. 5, Sentenza n. 20039 del 30/09/2011