Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25230 del 10/11/2020

Cassazione civile sez. II, 10/11/2020, (ud. 03/07/2020, dep. 10/11/2020), n.25230

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 20513 – 2019 R.G. proposto da:

O.M., – c.f. (OMISSIS) – elettivamente domiciliato, con

indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Ancona, al corso Mazzini, n.

100, presso lo studio dell’avvocato Marco Giorgetti, che lo

rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO dell’INTERNO, – c.f. (OMISSIS) – in persona del Ministro

pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12,

domicilia per legge;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3017/2018 della Corte d’Appello di Ancona;

udita la relazione nella camera di consiglio del 3 luglio 2020 del

consigliere Dott. Luigi Abete.

 

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. O.M., cittadino della (OMISSIS), formulava istanza di protezione internazionale.

Esponeva che, a seguito della morte del padre, in occasione di un attentato compiuto in data (OMISSIS) dai terroristi di “(OMISSIS)” nella località di (OMISSIS), nel (OMISSIS), aveva lasciato il paese d’origine e si era dapprima recato in Niger, poi in Libia e dalla Libia aveva raggiunto l’Italia.

Esponeva altresì che è di religione (OMISSIS), sicchè aveva timore di essere ucciso dai terroristi di “(OMISSIS)”, qualora, rimpatriato, si fosse rifiutato di convertirsi all’islam.

2. La Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Ancona in data 9.3.2015 rigettava l’istanza.

3. Con ordinanza in data 10.2.2016 il Tribunale di Ancona respingeva il ricorso con cui O.M., avverso il provvedimento della commissione territoriale, aveva chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato, in subordine il riconoscimento della protezione sussidiaria, in ulteriore subordine il riconoscimento della protezione umanitaria.

4. Avverso tale ordinanza O.M. proponeva appello.

5. Con sentenza n. 39/2017 la Corte di Ancona dichiarava inammissibile il gravame.

6. Con ordinanza n. 3715/2018 questa Corte di legittimità cassava con rinvio la sentenza n. 39/2017 della Corte di Ancona.

7. Con sentenza n. 3017/2018 la Corte di Ancona, in sede di rinvio, rigettava il gravame.

Evidenziava la corte che non sussistevano i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato.

Evidenziava poi che non sussistevano i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria nè ai sensi delle lett. a) e b) nè ai sensi della del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c.

Evidenziava infine che non sussistevano i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria.

8. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso O.M.; ne ha chiesto sulla scorta di tre motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione.

Il Ministero dell’Interno si è costituito tardivamente ai soli fini della partecipazione all’eventuale udienza di discussione.

9. Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione e falsa applicazione di legge; il vizio di motivazione anche in relazione all’apparenza.

Deduce che la corte d’appello non ha per nulla valutato la credibilità delle sue dichiarazioni, sicchè in parte qua la motivazione dell’impugnato dictum è senz’altro apparente, siccome non sorretta da alcuna argomentazione.

10. Il primo motivo di ricorso va respinto.

11. Contrariamente all’assunto del ricorrente la corte di merito ha debitamente vagliato le sue dichiarazioni.

Invero la corte distrettuale ha opinato nel senso che le dichiarazioni rese da O.M., pur reputate credibili, erano tali da rendere ingiustificato il riconoscimento di qualsivoglia forma di protezione internazionale (cfr. sentenza impugnata, pag. 5).

Più esattamente la corte territoriale ha precisato, alla luce delle dichiarazioni rese dall’appellante, che questi era radicato non già nella regione di nascita, il (OMISSIS), bensì nella regione di (OMISSIS), l'(OMISSIS), regione immune dagli attacchi terroristici di “(OMISSIS)” e ove vivevano sua madre, la sua compagna e sua figlia; che del resto l’appellante si era allontanato dalla (OMISSIS) per ragioni di natura economica (cfr. sentenza impugnata, pagg. 4 e 5).

12. In questi termini è fuor di luogo la denuncia di motivazione apparente.

Il vizio di motivazione apparente ricorre allorchè il giudice di merito omette di indicare, nel contenuto della sentenza, gli elementi da cui ha desunto il proprio convincimento ovvero, pur individuando questi elementi, non procede ad una loro approfondita disamina logico – giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16762; Cass. 24.2.1995, n. 2114).

Viceversa nel caso di specie la Corte di Ancona, alla luce del surriferito passaggio motivazionale, ha senza dubbio dato conto in modo compiuto, congruo ed intellegibile degli elementi ai quali ha ancorato, in parte qua, il percorso argomentativo seguito.

13. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 5, 7 e 14 del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e art. 27, comma 1 bis; il vizio di motivazione.

Deduce che la corte di merito, reputate inattendibili le sue dichiarazioni a motivo della non comprovabilità delle vicende addotte, avrebbe dovuto, sulla scorta dei suoi poteri istruttori officiosi, acquisire informazioni “con riguardo alle persecuzioni perpetrate ad opera di agenti persecutori non statuali nei confronti della popolazione” (così ricorso, pag. 11).

Deduce altresì che la corte distrettuale ha errato a ritenere che il danno grave rilevante ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b) possa derivare unicamente dal potere costituito.

14. Il secondo motivo di ricorso del pari va respinto.

15. La corte territoriale ha puntualizzato che la vicenda narrata dall’appellante, pur reputata attendibile, non implicava alcuno dei rischi prefigurati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b) (cfr. sentenza impugnata, pag. 6).

16. Ebbene è certamente vero che i c.d. soggetti non statuali possono considerarsi responsabili della persecuzione o del danno grave, ove lo Stato, i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, comprese le organizzazioni internazionali, non possano o non vogliano fornire protezione contro persecuzioni o danni gravi (cfr. Cass. (ord.) 1.4.2019, n. 9043).

17. E però il timore di “persecuzioni perpetrate ad opera di agenti persecutori non statuali nei confronti della popolazione” (così ricorso, pag. 11) non si giustifica nel caso di specie.

Da un canto, giacchè il ricorrente – ha spiegato la corte di Ancona – ha il centro dei propri interessi patrimoniali ed affettivi non già nel (OMISSIS), ma nella regione di (OMISSIS), nell'(OMISSIS), immune da attacchi terroristici.

D’altro canto, giacchè il ricorrente neppure ha allegato che le strutture di polizia e giurisdizionali (OMISSIS) operanti nella regione dell'(OMISSIS) sono inefficienti ed inadeguate, sì da non assicurare ai cittadini idonea protezione.

In questo quadro il ricorrente non ha motivo di dolersi per il mancato esercizio, da pare della corte marchigiana, dei poteri istruttori officiosi.

18. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 1, del D.P.R. n. 394 del 1999, art. 11, comma 1 c-ter); il vizio di motivazione apparente anche in relazione all’art. 19 Cost. ed al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8; l’omesso esame circa fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.

Deduce che la corte di merito ha disconosciuto in maniera apodittica, con motivazione apparente, i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.

Deduce che la corte distrettuale, benchè investita di poteri istruttori officiosi, non ha valutato, alla stregua dell’attuale situazione (OMISSIS), nè l’addotto suo timore di essere ucciso siccome cristiano nè l’addotto suo timore di subire la compressione del diritto di professare la fede (OMISSIS).

19. Il terzo motivo di ricorso parimenti va respinto.

20. Evidentemente, in tema di protezione sussidiaria, l’accertamento della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), che sia causa per il richiedente di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dalla medesima disposizione, implica un apprezzamento “di fatto” rimesso al giudice del merito; il risultato di tale indagine può essere censurato, con motivo di ricorso per cassazione, nei limiti consentiti dal novellato art. 360 c.p.c., n. 5 (cfr. Cass. 21.11.2018, n. 30105; Cass. (ord.) 12.12.2018, n. 32064).

21. Su tale scorta, nel solco dell’insegnamento n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte, si rimarca quanto segue.

Per un verso, è da escludere che taluna delle figure di “anomalia motivazionale” destinate ad acquisire significato alla luce della citata pronuncia delle sezioni unite, possa scorgersi in relazione alle motivazioni cui, in punto di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, ex lett. c) la corte territoriale ha ancorato il suo dictum.

Invero la corte anconetana ha, a tal riguardo, compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iter argomentativo, indicando specificamente le fonti di informazione cui ha fatto riferimento.

Segnatamente la corte marchigiana ha esplicitato (cfr. pag. 7) che il rapporto “E.A.S.O.” sulla (OMISSIS) datato giugno 2017 dava riscontro di una situazione di concreto pericolo nelle regioni del nord e del nord – est del paese e nel (OMISSIS), in dipendenza dei perduranti conflitti etnici e religiosi; che invece nell'(OMISSIS), nel (OMISSIS), ove è la città di (OMISSIS) e ove l’appellante aveva il centro dei suoi interessi ed affetti, non si registravano situazioni di violenza indiscriminata nè situazioni di conflitto armato interno.

Per altro verso, la Corte di Ancona ha di certo disaminato il fatto decisivo caratterizzante, in parte qua, la res litigiosa, ossia la concreta sussistenza dell’ipotesi astratta di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

Per altro verso ancora, per nulla si giustifica la prospettazione del ricorrente secondo cui la corte di seconde cure non ha valutato l’attuale situazione (OMISSIS) alla luce delle “persecuzioni perpetrate ad opera di agenti persecutori non statuali nei confronti di cittadini di fede (OMISSIS) anche nelle aree del centro sud del Paese” (così ricorso, pag. 14).

Invero la corte d’appello ha precisato che l’appellante, per sua stessa ammissione, non aveva mai avuto problemi a professare il suo credo (OMISSIS) nella regione di (OMISSIS) (cfr. sentenza impugnata, pag. 4).

22. Questa Corte senza dubbio spiega che, in tema di concessione del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, la condizione di “vulnerabilità” del richiedente deve essere verificata caso per caso, all’esito di una valutazione individuale della sua vita privata in Italia, comparata con la situazione personale vissuta prima della partenza ed alla quale si troverebbe esposto in caso di rimpatrio, non potendosi tipizzare le categorie soggettive meritevoli di tale tutela che è invece atipica e residuale, nel senso che copre tutte quelle situazioni in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento dello status di “rifugiato” o della protezione sussidiaria, tuttavia non possa disporsi l’espulsione (cfr. Cass. 15.5.2019, n. 13079; cfr. Cass. 23.2.2018, n. 4455, secondo cui, in materia di protezione umanitaria, il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza).

23. E nondimeno il riconoscimento della protezione umanitaria si risolve in un giudizio “di fatto” inevitabilmente postulato dalla valutazione comparativa, caso per caso, necessaria ai fini del riscontro della condizione di “vulnerabilità” – e soggettiva e oggettiva – del richiedente.

24. Ebbene, in quest’ottica, analogamente nei limiti della novella formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 ed alla luce della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite, non può che opinarsi nel senso che nessuna ipotesi di “anomalia motivazionale” inficia, anche in parte qua, il dictum anconetano.

Più esattamente la corte distrettuale ha specificato (cfr. sentenza impugnata, pag. 8) che non si aveva prova di una concreta e reale integrazione dell’appellante nel tessuto socio – economico italiano; che invero l’appellante aveva avuto esperienze lavorative insufficienti e non percepiva un reddito idoneo ad assicurargli una vita libera e dignitosa.

In questo quadro è in toto ingiustificata la denuncia di motivazione apparente ovvero apodittica.

25. Il Ministero dell’Interno sostanzialmente non ha svolto difese. Nessuna statuizione in ordine alle spese del presente giudizio va pertanto assunta.

26. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis D.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).

PQM

La Corte rigetta il ricorso; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis D.P.R. cit., se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sez. seconda civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 3 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2020

 

 

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