Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25230 del 08/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 25230 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Bartex s.r.l. , in persona del legale rapp.te pro tempore, elett.te dom.to in Roma, alla via
Sebastiani 31/3, presso lo studio dell’avv. Maria Chiara Bollini, dal quale è rapp.to e difeso,
unitamente all’avv. Piero Villani, giusta procura in atti Ricorrente
Contro
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
Controricorrente

per legge

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Emilia e
Romagna n. 4/18/12 depositata il 30/1/2012;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 9/10/2013 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Udito l’avv. Villani

per la ricorrente;

Udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Ceniccola;
Svolgimento del processo

Corte Suprema di Cassazione—VI Sez. Civ. – T– R.G. n. 20184/12

Ordinanza pag. 1

Data pubblicazione: 08/11/2013

La controversia promossa da Bartex s.r.l. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dalla società
contro la sentenza della CTP di Bologna n. 104/1/2009 che ne aveva respinto il ricorso avverso il silenzio sull’istanza di rimborso IVA 1997.
Il ricorso proposto si articola in due motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle En-

Il presidente ha fissato l’udienza del 9/10/2013 per l’adunanza della Corte in Camera di
Consiglio. La ricorrente ha depositato memoria; il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
Motivi della decisione
Con primo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 145,
138, 139 e 141 c.p.c.
La censura è inammissibile in quanto priva di specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto
contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità ( Sez. 1, Sentenza n. 5353 del 08/03/2007).
Quanto dedotto dalla ricorrente circa la impossibilità di identificare il soggetto che aveva
ricevuto l’atto presso la sede sociale

“dalla relata non si evincono nè comprendono le ge-

neralità del ricevente” e la conseguente impossibilità di provare l’inesistenza di un rapporto

di lavoro nei confronti di un numero indeterminato di persone, costituisce questione non
trattata nella sentenza impugnata. Nè la ricorrente ha riportato puntualmente, nei suoi esatti
termini, la deduzione , come formulata in sede di merito, limitandosi alla generica affermazione “come più volte evidenziato nelle fasi precedenti”, non consentendo a questo giudice
di legittimità di rilevare con sufficiente chiarezza e precisione, sulla base delle sole deduzioni esposte nel ricorso e senza la necessità di accedere a fonti a questo estranee, e quindi ad
elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito, la natura ed il contenuto di quelle
ragioni.
Con secondo motivo la ricorrente assume la insufficiente motivazione della decisione laddove ha ritenuto a carico della società l’onere della inadeguatezza del rapporto tra chi abbia
ricevuto l’atto e la società.

Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n. 20184/12

Ordinanza pag. 2

trate. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo il rigetto del ricorso.

La censura è inammissibile. Premesso che il vizio di motivazione, denunciabile come motivo di ricorso per cassazione ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ., può concernere esclusivamente
l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia,
non anche l’interpretazione e l’applicazione delle norme giuridiche, va rilevato che il motivo
di ricorso è privo di una precisa indicazione di carenze o lacune nelle argomentazioni sulle

Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alla rifusione,
in favore dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del grado che si liquidano in complessivi E 4.000,00, oltre spese prenotate a debito.
P.Q.M.
la Corte

rigetta il ricorso e

condanna la ricorrente alla rifusione, in favore

dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del grado che si liquidano in complessivi E
4.000,00 oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, 9/10/2013
Il Presidente

quali si basa la decisione.

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