Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2523 del 31/01/2017


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Cassazione civile, sez. II, 31/01/2017, (ud. 18/10/2016, dep.31/01/2017),  n. 2523

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3211/2013 proposto da:

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA, (OMISSIS), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA DI SAN VALENTINO 21, presso lo studio dell’avvocato

FRANCESCO CARBONETTI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

BANCA D’ITALIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NAZIONALE 91

C/O BANCA D’ITALIA, presso lo studio dell’avvocato PIERA COPPOTELLI,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NICOLA DE

GIORGI;

nonchè

sul ricorso 3211/2013 proposto da:

BANCA D’ITALIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NAZIONALE 91

C-0 BANCA D’ITALIA, presso lo studio dell’avvocato PIERA COPPOTELLI,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NICOLA DE

GIORGI;

– ricorrente incidentale –

contro

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA, (OMISSIS), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA DI SAN VALENTINO 21, presso lo studio dell’avvocato

FRANCESCO CARBONETTI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il

15/06/2012; (Rg Vg 62433/08);

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/10/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA;

uditi gli avvocati Fabrizio Carbonetti, per delega dell’avvocato

Francesco Carbonetti, e Coppotelli;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, il quale ha concluso per il rigetto di

entrambi i ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con Delib. 16 settembre 2009, n. 649, il Direttorio della Banca d’Italia ha chiamato la Banca Nazionale del Lavoro a rispondere civilmente delle sanzioni per il complessivo importo di Euro 182.000,00 irrogate ai componenti del Consiglio di Amministrazione, del Comitato di Controllo e del Collegio Sindacale, in relazione a carenze nell’organizzazione e nei controlli interni nel governo della funzione antiriciclaggio e nella gestione dell’Archivio Unico Informatico. Le sanzioni discendevano dalle risultanze della verifica ispettiva effettuata dalla Banca d’Italia presso la Banca Nazionale del Lavoro nel periodo compreso tra il 9 giugno 2008 e l’11 settembre 2008. A seguito della contestazione del 20 novembre 2008, gli interessati presentavano le loro controdeduzioni, che comunque venivano disattese dal Direttorio.

La Banca Nazionale del Lavoro proponeva opposizione del D.Lgs. n. 385 del 1993, ex art. 145, che veniva accolta dalla Corte d’Appello di Roma limitatamente alla rideterminazione dell’importo della sanzione, ridotto da Euro 182.000,00 ad Euro 175.000,00, e ciò in seguito alla riduzione nella stessa misura apportata in separato giudizio di opposizione, con decreto del 21 marzo 2012, alla sanzione personalmente applicata al Presidente del Consiglio di Amministrazione A.L.. Quanto ai restanti motivi di opposizione, la Corte di Roma escludeva che sussistessero le lamentate violazioni del contraddittorio, dell’obbligo di motivazione del provvedimento sanzionatorio e del principio di separatezza tra funzioni istruttorie e decisorie; negava la decadenza dalla potestà sanzionatoria per il mancato rispetto del termine regolamentare di 240 giorni; confutava la deduzione dell’opponente di essere “un nuovo soggetto bancario” nato dal conferimento di azienda ex art. 58 TUB della vecchia Banca Nazionale del Lavoro; richiamava, per la fondatezza nel merito delle contestate violazioni, le decisioni già adottate all’esito delle autonome opposizioni formulate dagli interessati.

Avverso il decreto della Corte d’Appello di Roma del 15 giugno 2012 Banca Nazionale del Lavoro ha proposto ricorso articolato in quattro motivi, cui resiste la Banca d’Italia proponendo anche ricorso incidentale in due motivi. La Banca Nazionale del Lavoro resiste con controricorso al ricorso incidentale. La Banca d’Italia ha presentato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo del ricorso principale della Banca Nazionale del Lavoro denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, censurando la parte del decreto che afferma che “i soggetti incolpati sono stati sanzionati quali esponenti non di una banca diversa ma della B.N.L. S.p.A. che aveva incorporato la vecchia B.N.L.”. La ricorrente precisa al riguarda di essere soggetto giuridico ben distinto dalla banca che portava in precedenza la sua stessa denominazione, la quale si era fusa per incorporazione nella BNP Paribas il 1 ottobre 2007, avendo essa, piuttosto, ricevuto in conferimento dalla vecchia BNL un’azienda bancaria, senza alcun fenomeno di successione o prosecuzione dei rapporti organici con amministratori e sindaci.

Il secondo motivo di ricorso principale assume poi la violazione e falsa applicazione dell’art. 2560 c.c. e art. 58 TUB, in relazione all’art. 145 TUB, perchè il debito derivante dalla sanzione irrogata non può ritenersi parte dell’azienda ceduta dalla vecchia BNL alla nuova.

Il terzo motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 145, comma 1, TUB, evidenziando come tale norma individui il soggetto responsabile in solido non sulla base dell’inerenza della sanzione ad un ramo di azienda, ma alla luce dell’appartenenza del soggetto sanzionato ad una certa società o ente, mentre, nella specie, gli esponenti aziendali sono stati sanzionati anche per comportamenti antecedenti alla cessione del ramo d’azienda.

Il quarto motivo del ricorso principale è rubricato soltanto come “difetto di motivazione”. Esso contiene ampi stralci dell’atto di opposizione e della contestazione ispettiva (le cui risultanze sono ritrascritte da pagina 15 a pagina 22 di ricorso), e poi conclude di nuovo osservando che buona parte delle condotte sanzionate risalissero ad epoca precedente al 1 ottobre 2007, fatto trascurato dalla Corte d’Appello.

1.1. I quattro motivi del ricorso principale, che possono esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono infondati.

Le censure non si confrontano organicamente con il compiuto ragionamento svolto al riguardo dalla Corte d’Appello di Roma e perciò si appuntano atomisticamente o sulla negazione del fenomeno dell’incorporazione (ovvero, comunque, della successione) tra “vecchia” e “nuova” BNL, o sull’epoca delle condotte sanzionate. Ed invece, il decreto impugnato ha fondato il proprio convincimento: 1) sul fatto che gli autori materiali delle infrazioni contestate avessero ricoperto le medesime funzioni in entrambi i diversi soggetti giuridici; 2) sull’esame del contratto di cessione del ramo d’azienda intercorso nel 2007 tra BNL e BNL Progetto S.p.A., comportante, ai sensi del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, il trasferimento alla conferitaria BNL Progetto di tutte le attività e passività di BNL afferenti il settore di attività indicato; 3) sulla constatazione che gli addebiti contemplati dalla delibera sanzionatoria si sviluppassero in “un ampio arco temporale nel quale si è inserita l’operazione di conferimento dell’azienda”, oppure si collocassero “in epoca in cui l’attuale BNL era già divenuta titolare dell’azienda conferita”.

Essenzialmente, i quattro motivi del ricorso della Banca Nazionale del Lavoro sono da disattendere proprio nell’esatta definizione dei contorni giuridici della fattispecie. Essi sono volti a sconfessare in fatto l’asserto della Corte d’Appello, secondo cui la relazione tra la “nuova” BNL e la “vecchia” BNL si risolverebbe in una vicenda meramente evolutivo-modificativa dello stesso soggetto giuridico, che aveva conservato la propria identità, pur in un nuovo assetto organizzativo. Perciò la ricorrente principale richiama Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14208 del 2012, ed incentra le sue doglianze sulla necessità di individuare quale soggetto, tra “vecchia” e “nuova” BNL, dovesse essere effettivamente ritenuto responsabile in via solidale per le violazioni accertate, alla stregua dell’art. 145, comma 10, TUB, sulla base dell’appartenenza all’una o all’altra banca delle persone fisiche autrici delle violazioni, avendo come discrimine temporale il 1 ottobre 2007. Si fa notare nel ricorso che, in forza dell’art. 2650 c.c., l’iscrizione dei debiti, inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta, nei libri contabili obbligatori è elemento costitutivo della responsabilità dell’acquirente dell’azienda, sicchè certo l’obbligazione sanzionatoria non poteva risultare nelle scritture all’epoca del trasferimento.

Ora, indubbiamente la banca responsabile in solido, agli effetti dell’art. 145, comma 10, TUB, va individuata in quella cui appartenevano i responsabili delle violazioni alla data della consumazione delle stesse, e, dunque, si identificava con la “vecchia” BNL per le condotte eventualmente già esauritesi prima del 1 ottobre 2007. Tuttavia, l’operazione di cessione del ramo d’azienda – qualificata tale, nell’ambito delle sue prerogative, dalla Corte del merito in base all’interpretazione della volontà negoziale desumibile dal documento contrattuale prodotto, e comprendente proprio il settore cui si riferivano gli illeciti sanzionati – va poi regolata alla stregua del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 58, comma 5, che prescrive: “I creditori ceduti hanno facoltà, entro tre mesi dagli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2, di esigere dal cedente o dal cessionario l’adempimento delle obbligazioni oggetto di cessione. Trascorso il termine di tre mesi, il cessionario risponde in via esclusiva”. Questa norma, specificamente operante nel caso di cessione di un’azienda (o di un ramo di azienda) bancaria, comporta, secondo consolidato orientamento di questa Corte, il trasferimento alla banca cessionaria altresì dell’obbligazione sanzionatoria solidale già sorta al momento e in forza della sola commissione degli illeciti da parte dei soggetti ad essa appartenenti. La ricorrente, pertanto, sbaglia nell’invocare l’applicazione dell’art. 2650 c.c., comma 2, in quanto l’art. 58, comma 5, citato (al pari del suo omologo antecedente R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375, art. 54, comma 3), stabilendo il trasferimento delle passività al soggetto cessionario, e non la semplice aggiunta della responsabilità di quest’ultimo a quella del cedente, deroga alla disposizione codicistica, sulla quale prevale in virtù del principio di specialità (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 22199 del 29/10/2010; anche Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18258 del 26/08/2014). Dal semplice fatto della cessione e del decorso del termine di tre mesi dalla pubblicazione prevista dall’art. 58, comma 2, TUB, dunque, discenderebbe comunque il trasferimento alla banca cessionaria del debito della cedente per l’obbligazione sanzionatoria ad essa eventualmente riferibile quale conseguenza degli illeciti compiuti dai soggetti ad essa appartenenti.

2. Il ricorso incidentale denuncia, col suo primo motivo, la violazione dell’art. 2381 c.c. e della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 11 e, col secondo motivo, il difetto di motivazione, quanto alla riduzione dell’importo della sanzione apportata dalla Corte d’Appello, da Euro 182.000,00 ad Euro 175.000,00, riduzione motivata come mera conseguenza della riduzione nella stessa misura apportata nel separato giudizio di opposizione, conclusosi con Decreto 21 marzo 2012, alla sanzione personalmente applicata al Presidente del Consiglio di Amministrazione A.L.. La ricorrente incidentale Banca d’Italia evidenzia gli specifici doveri propri del Presidente del Consiglio di Amministrazione e critica, perciò, l’affermazione secondo cui “le competenze del presidente non si discostano da quelle di ogni altro componente del CdA”, contenuta nel decreto 21 marzo 2012 della Corte d’Appello di Roma del 21 marzo 2012, con cui è stata decisa l’opposizione proposta da A.L..

2.1. I due motivi del ricorso incidentale della Banca d’Italia, che vanno esaminati congiuntamente in quanto del tutto collegati tra loro, sono entrambi inammissibili.

La Corte d’Appello di Roma ha motivato la riduzione della sanzione irrogata alla Banca Nazionale del Lavoro sul solo presupposto che fosse stata ridotta, in altro giudizio di opposizione, quella irrogata al Presidente del Consiglio di Amministrazione. Poichè, ai sensi dell’art. 145, comma 10, TUB, la banca alla quale appartiene il responsabile della violazione risponde, in solido con questi, del pagamento della medesima sanzione pecuniaria, ove venga in parte accolta l’opposizione separatamente proposta dal responsabile, riducendo l’ammontare della sanzione, si produce ex se la riduzione del debito solidale dovuto dalla banca per l’importo corrispondente. Nel suo ricorso incidentale, la Banca d’Italia propone censure rivolte specificamente contro il decreto 21 marzo 2012 della Corte d’Appello di Roma, reso sull’opposizione di A.L., anzichè contro il decreto 15 giugno 2012, oggetto esclusivo del presente giudizio, supponendo erroneamente che i motivi di gravame si comunichino dall’uno all’altro dei coobbligati, ovvero deducendo quali motivi del ricorso incidentale questioni che hanno formato oggetto di autonoma opposizione proposta da altro condebitore.

3. Conseguono il rigetto del ricorso principale e l’inammissibilità del ricorso incidentale. Le spese del giudizio seguono la soccombenza, essendo prevalente quella della ricorrente principale, e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale, dichiara inammissibile il ricorso incidentale e condanna la ricorrente principale al rimborso delle spese del giudizio di cassazione in favore della Banca d’Italia, che liquida in complessivi Euro 7.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 18 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2017

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