Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2523 del 30/01/2019

Cassazione civile sez. III, 30/01/2019, (ud. 02/03/2018, dep. 30/01/2019), n.2523

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – rel. Consigliere –

Dott. SPAZIANI Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25054/2016 proposto da:

NUOVA CAMPARI SPA, in persona del suo Amministratore Delegato

M.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA C. POMA 2, presso

lo studio dell’avvocato GREGORIO TROILO, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati LUIGI PEDRAZZI, GIULIA GASPARINI

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO ECONOMIA FINANZE, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DEL TERRITORIO ROMA (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che li rappresenta e difende per legge;

– controricorrente –

e contro

F.G., CAPITALIA SPA, EFFEGIBI SRL IN LIQUIDAZIONE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 5473/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 05/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/03/2018 dal Consigliere Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto;

udito l’Avvocato GREGORIO TROILO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La società Nuova Campari S.p.a. ricorre per cassazione, sulla base di un solo motivo, avverso la sentenza n. 5473/15 del 5 ottobre 2015, emessa dalla Corte di Appello di Roma, all’esito di giudizio di rinvio conseguente alla sentenza di questa Corte n. 16549 del 28 settembre 2012, che ha dichiarato inammissibile la domanda risarcitoria proposta dall’odierna ricorrente avverso il Ministero delle Finanze, l’Ufficio del Territorio di Roma-Conservatoria Registri Immobiliari di Roma (OMISSIS).

2. Riferisce, in punto di fatto, la Nuova Campari di aver convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Roma, Banca di Roma S.p.a. (poi divenuta Capitalia S.p.a. e, di seguito, Unicredit Credit Management), il notaio F.G., la società Effegibi in liquidazione, il Ministero delle Finanze, l’Ufficio del Territorio di Roma-Conservatoria Registri Immobiliari di Roma (OMISSIS), per conseguire il risarcimento dei danni subiti in conseguenza della non dichiarata esistenza di vincoli pregiudizievoli (due ipoteche in favore del Banco di Roma) sul compendio immobiliare in (OMISSIS), da essa acquistato dalla venditrice Effegibi, con atto rogato dal notaio F..

Per quanto qui ancora di interesse, l’iniziativa di convenire in giudizio sia il Ministero delle Finanze che l’Ufficio del Territorio di Roma-Conservatoria Registri Immobiliari di Roma (OMISSIS) si fondava sul rilievo dell’esistenza di due repertori trascrizioni intestati alla dante causa di Effegibi, ovvero la società Tibercarne S.p.a., l’uno per la sede di (OMISSIS) e l’altro per la sede di (OMISSIS) (ove la predetta società si era trasferita), esistendo, invece, un unico repertorio debitori, nel quale vennero indifferentemente inserite le trascrizioni relative alla Tibercarne sia con sede in (OMISSIS), sia con sede già in (OMISSIS) e poi a (OMISSIS).

In particolare, la Nuova Campari chiedeva al giudice di prime cure, in via di principalità, che le ipoteche suddette fossero dichiarate nulle e/o inefficaci e comunque inopponibili ad essa, con conseguente ordine di cancellazione delle stesse e condanna della Banca di Roma al risarcimento dei danni. Subordinatamente, chiedeva la condanna del notaio F. e della venditrice Effegibi, solidalmente, al risarcimento dei danni, nonchè, in via ulteriormente gradata, quella sia del Ministero delle Finanze che dell’Ufficio del Territorio di Roma-Conservatoria Registri Immobiliari di Roma (OMISSIS).

Accolta dal Tribunale la sola domanda dell’odierna ricorrente di essere tenuta indenne, dal F. e da Effegibi, dalle conseguenze di procedure esecutive intraprese sulla base delle summenzionate iscrizioni ipotecarie, proposto appello principale avverso tale decisione da parte del F., nonchè appello incidentale ad opera di Effegibi e di essa Nuova Campari (che reiterava, in via di subordine, la domanda nei confronti dei predetti Ministero delle Finanze e Ufficio del Territorio di Roma-Conservatoria Registri Immobiliari di Roma (OMISSIS)), la Corte capitolina rigettava ogni gravame. Siffatta pronuncia veniva fatta oggetto di ricorso per Cassazione da parte del notaio F., nonchè di ricorso incidentale ad opera della stessa Nuova Campari, che assume, in questa sede, di avere allora insistito nella subordinata domanda risarcitoria verso il Ministero ed il competente Ufficio del Conservatore.

Annullata da questa Corte la sentenza impugnata, innanzi al giudice del rinvio la Nuova Campari rinunciava agli atti del giudizio nei confronti del F., insistendo, invece, per la condanna del Ministero e del competente Ufficio del Conservatore.

Siffatta domanda era dichiarata inammissibile dalla Corte di Appello di Roma con la sentenza indicata in epigrafe, avendo essa ritenuto che il solo profilo devoluto al suo esame – all’esito della sentenza di questa Corte n. 16549 del 2012 – fosse quello relativo alla responsabilità del notaio F., e ciò per essere del tutto mancata “nella pronuncia del giudice rimettente l’esame del “ricorso incidentale tardivo condizionato” con cui, con un unico motivo, si denunciava, per l’ipotesi di accoglimento del ricorso principale, come erronea la applicazione degli artt. 2678,2679 e 2680 c.c., da parte del giudice di appello, che aveva ritenuto esente da colpa il Conservatore e il Ministero”.

3. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione Nuova Campari, sulla base di un unico motivo.

3.1. In particolare, è dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 383,384 e 391-bis c.p.c., sul rilievo che – sebbene questa Corte nulla dica, nel dispositivo della citata sentenza n. 16549 del 2012, circa “le domande avanzate in via incidentale e tardiva nella comparsa di risposta di Nuova Campari e puntualmente ribadita in sede di conclusioni” verso il Ministero ed il competente Conservatore (oggi, Agenzia delle entrate) – quelle domande non risultano respinte “nè esplicitamente nè implicitamente”.

Inoltre, nella motivazione della medesima sentenza, proprio al fine di escludere la fondatezza della pretesa risarcitoria verso il notaio F., si evidenziano profili di responsabilità dei due soggetti pubblici suddetti.

Difatti, dalla pronuncia di questa Corte emergerebbe in modo inequivocabile il nesso causale tra la condotta della Conservatoria, consistente nella errata registrazione delle iscrizioni per cui è causa, e danni subiti da Nuova Campari, nella cui quantificazione si procede analiticamente nel ricorso.

4. Hanno resistito, con controricorso, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle entrate (entrambe attraverso il patrocinio dell’Avvocatura Generale dello Stato), per chiedere che l’avversaria impugnazione sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata.

5. La ricorrente ha presentato memoria ex art. 378 c.p.c., insistendo nelle proprie argomentazioni.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

6. Il ricorso è inammissibile.

6.1. Difetta, nella specie, il requisito di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3).

L’odierna ricorrente, infatti, avrebbe dovuto riprodurre, almeno in termini sintetici, il contenuto del proprio atto di controricorso e ricorso incidentale (del quale, invece, si limita a rammentare unicamente lo scopo, ovvero l’affermazione di responsabilità del Ministero dell’Economia e delle Finanze, oltre che dell’Ufficio del Conservatore dei registri immobiliari di Roma (OMISSIS)), in relazione al quale è intervenuta la sentenza di questa Corte n. 16549 del 28 settembre 2012.

Tale adempimento si rendeva necessario al fine di consentire la verifica – nell’odierna, rinnovata, sede di legittimità – se il giudice del rinvio abbia rispettato, o meno, l’obbligo decisorio discendente dalla citata decisione di questa Corte, ovvero sia invece incorso in un vizio processuale nel dichiarare inammissibile la domanda risarcitoria (ri)proposta da Nuova Campari verso i predetti soggetti pubblici.

Invero, dalla lettura del dispositivo della sentenza n. 16549 del 2012 di questa Corte emerge che essa ha così provveduto: “Accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo ed inammissibile ogni altra censura di cui allo stesso ed i primi due motivi dell’incidentale, fondato il terzo”.

Tuttavia, la lettura della motivazione della citata sentenza parrebbe suggerire che questa Corte non abbia provveduto sul ricorso incidentale. Difatti, a pag. 11 della pronuncia “de qua” si legge che, “diversamente da quanto sostenuto nei due primi motivi di ricorso incidentale, i primi due motivi di quello principale sono ammissibili”, dovendo riconoscersi l’ammissibilità del “ricorso per cassazione che denunzi con unico motivo vizi di violazione di legge e di motivazione, poichè nessuna prescrizione è rinvenibile nelle norme processuali che ostacoli tale la duplice denunzia”. Si dichiara, inoltre, “fondata l’eccezione di cui al terzo motivo del ricorso incidentale”, tesa a dimostrare che alcune contestazioni presenti nell’avversario ricorso “non si riferiscono ad uno specifico “punto” della decisione impugnata e che, quindi, non possono neanche essere considerate oggetto di un motivo di ricorso per cassazione, stante la mancanza di “riferibilità” alla sentenza oggetto d’impugnazione”. Orbene, quelli che la sentenza presenta come “motivi di ricorso incidentale” sembrerebbero essere, invece, gli argomenti (o meglio, le eccezioni) che, nel controricorso, Nuova Campari oppose ai primi due motivi del ricorso (principale) del notaio F., di talchè la pronuncia di questa Corte parrebbe non recare, in realtà, alcuna decisione sul ricorso incidentale.

Orbene, ed al netto del rilievo – su cui insistono i controricorrenti – che, nella specie, sembrerebbe integrata, piuttosto, un’evenienza che avrebbe richiesto l’impiego dell’impugnazione per revocazione della sentenza n. 16549 del 2012 di questa Corte (come lascia, in qualche misura, intendere il riferimento all’art. 391-bis c.p.c., contenuto nel presente ricorso), deve rilevarsi quanto segue.

Ovvero che, in un simile lacunoso contesto – non risultando del tutto comprensibile il contenuto della stessa sentenza di questa Corte, all’origine del giudizio ex art. 394 c.p.c., in cui è stata pronunciata la decisione oggi impugnata – sarebbe stato, dunque, vieppiù necessario che l’odierna ricorrente riproducesse il contenuto delle eccezioni al ricorso principale del F. e del motivo di ricorso incidentale, in allora formulati in sede di legittimità.

Siffatta carenza, pertanto, si risolve in un difetto di ammissibilità dell’odierna impugnazione.

6.2. Al riguardo, difatti, va rammentato che anche nel caso – qual è quello denunciato, in cui sarebbe incorso il giudice del rinvio – di “deduzione con il ricorso per cassazione “errores in procedendo”, in relazione ai quali la Corte è anche giudice del fatto, potendo accedere direttamente all’esame degli atti processuali del fascicolo di merito”, resta inteso, nondimeno, come “preliminare ad ogni altro esame sia quello concernente l’ammissibilità del motivo in relazione ai termini in cui è stato esposto, con la conseguenza che, solo quando ne sia stata positivamente accertata l’ammissibilità diventa possibile valutare la fondatezza del motivo medesimo e, dunque, esclusivamente nell’ambito di quest’ultima valutazione, la Corte di cassazione può e deve procedere direttamente all’esame ed all’interpretazione degli atti processuali” (da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. 13 marzo 2018, n. 6014, Rv. 648411-01; nello stesso senso, Cass. Sez. 5, sent. 20 luglio 2012, n. 12664, Rv. 623401-01).

Siffatta condizione, come detto, non risulta soddisfatta nel caso di specie, giacchè la Nuova Campari avrebbe dovuto chiarire il contenuto del proprio atto di controricorso e ricorso incidentale, proposto in occasione della pronuncia della sentenza di questa Corte n. 16549 del 2012, onde consentire, oggi, di verificare se il giudice del rinvio si incorso nel vizio denunciato.

A tale carenza segue, dunque, l’inammissibilità dell’odierna impugnazione.

Si tratta, peraltro, di una conclusione – come è stato icasticamente osservato – che, in casi siffatti, “non è giustificata da finalità sanzionatorie nei confronti della parte che costringa il giudice a tale ulteriore attività d’esame degli atti processuali, oltre quella devolutagli dalla legge”, ma che “risulta, piuttosto, ispirata al principio secondo cui la responsabilità della redazione dell’atto introduttivo del giudizio fa carico esclusivamente al ricorrente ed il difetto di ottemperanza alla stessa non deve essere supplito dal giudice per evitare il rischio di un soggettivismo interpretativo da parte dello stesso nell’individuazione di quali atti o parti di essi siano rilevanti in relazione alla formulazione della censura” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 10 gennaio 2012, n. 82, Rv. 621100-01).

7. Le spese seguono la soccombenza, essendo pertanto poste a carico della ricorrente e liquidate come da dispositivo.

8. A carico della ricorrente sussiste l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e per l’effetto condanna la società Nuova Campari S.p.a. a rifondere al Ministero dell’Economia e delle Finanze e all’Agenzia le spese del presente giudizio, che liquida complessivamente in Euro 10.200,00, più Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, all’esito di pubblica udienza della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 2 marzo 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2019

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