Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2523 del 05/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2523 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CICALA MARIO

ORDINANZA
sul ricorso 28071-2012 proposto da:
EQUITALIA SUD SPA 11210661002 – Società con socio unico
soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Equitalia SpA subentrata a Equitalia Polis SpA (già Gest Line SpA) per fusione per
incorporazione in persona del Responsabile della Direzione protempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SICILIA 66, presso
lo studio degli avvocati FANTOZZI AUGUSTO, BELLI
CONTARINI EDOARDO, GIULIANI FRANCESCO, che la
rappresentano e difendono, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 (già Agenzia del
Territorio);

– intimata –

Data pubblicazione: 05/02/2014

i

avverso la sentenza n. 151/19/2011 della Commissione Tributaria
Regionale di MILANO del 21.11.2011, depositata il 20/12/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/01/2014 dal Presidente Relatore Dott. MARIO CICALA.

Ric. 2012 n. 28071 sez. MT – ud. 23-01-2014
-2-

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Equitalia sud spa ricorre per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria
Regionale della Lombardia 151/19 /11 del 20 dicembre 2011 che accoglieva l’appello
dell’Ufficio affermando la debenza da parte di Equitalia spa di tasse e diritti per visure catastali.
2. L’Agenzia non si è costituita in giudizio.
3. Il ricorso deve essere accolto.
Alla luce della giurisprudenza di questa Corte (cfr. la sentenza n. 7876 del 18 maggio 2012)
secondo cui anche o ve la concessionaria del servizio di riscossione mediante ruolo, abbia
conferito ad altra società mandato con rappresentanza, con potere di sostituire a sè altro
mandatario, avente ad oggetto la ricerca e il rilevamento di beni immobili appartenenti a
soggetti debitori di tributi, trova applicazione la regola fissata dall’ art. 1388 c.c., per cui nel
mandato con rappresentanza gli effetti dell’attività giuridica posta in essere dal mandatario con
rappresentanza – attività non necessariamente di carattere negoziale, potendo la prestazione
del mandatario concretizzarsi anche nel compimento di atti giuridici non negoziali, con
esclusione di quelli meramente materiali che non siano diretti a realizzare il fine che il mandante
si è proposto si riversano direttamente nella sfera giuridica del mandante, con la conseguenza
che l’attività posta in essere dal mandatario è immediatamente riferibile al mandante
medesimo e si considera come svolta direttamente da questo per effetto della contemplatio
domini, la quale assolve alla duplice funzione di esteriorizzare il rapporto di gestione
rappresentativa esistente tra il rappresentante ed il rappresentato e di rendere
conseguentemente possibile l’imputazione al primo degli effetti dell’attività giuridica svolta in
suo nome dal secondo. Ed in forza di tali principi, all’attività della società mandataria (o
submandataria), che in nome e per conto della concessionaria abbia effettuato visure
ipocatastali trova applicazione la norma di esenzione prevista dal D.P.R. n. 602 del 1973, art.
47 bis, in quanto detta attività è direttamente riferibile alla concessionaria mandante e
produce effetti giuridici anche nel rapporto tra la concessionaria mandante e l’ufficio presso
cui sono .E l’applicazione alle visure ipocatastali effettuate dalla società mandataria
della concessionaria della norma di cui all’art. 47 bis, citato non costituisce applicazione
analogica di una disposizione agevolativa bensì conseguenza diretta dell’applicazione dei principi
generali in tema di mandato con rappresentanza in precedenza precisati e non di
un’interpretazione analogica della citata disposizione. Né la soluzione accolta contrasta con il
principio secondo cui il mandato con rappresentanza non trova applicazione in rapporti di
natura pubblicistica; in quanto l’attività svolta dalla mandataria della concessionaria ha
natura tecnico-giuridica e può essere posta in essere con le medesime modalità sia direttamente
dalla Pubblica amministrazione che da privati da questa incaricati, e, pur essendo propedeutica
e funzionale a quella di riscossione coattiva delle entrate, è comunque estranea all’esercizio
di pubblici poteri autoritativi. Né il D.L. n. 112 del 2008, art. 83, comma 23 ter, convertito nella
L. n. 133 del 2008, nel modificare il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 47 bis, prevedendo nella nuova
formulazione che il rilascio gratuito delle visure catastali e ipotecarie avvenga nei confronti,
oltre dei concessionari, anche dei soggetti da essi incaricati, ha introdotto una nuova
disciplina di carattere innovativo, così confermando che, prima di tale modifica normativa, il
rilascio gratuito delle visure era strettamente limitato alle richieste provenienti direttamente
dal concessionario e non anche dai suoi incaricati. In quanto la richiamata disposizione ha
natura interpretativa, con conseguente efficacia retroattiva, volta a chiarire il previgente testo

Oggetto: Tasse e diritti per visure catastali- concessionaria alla riscossione-debenza
Reg. Gen. 28071/2012
RICORRENTE: Equitalia sud spa
INTIMATO: Agenzia del Territorio —Agenzia delle Entrate

Pqm
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta l’appello
della Agenzia. Compensa fra le parti le spese dell’intero giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della sesta sezione civile il 23 gennaio 2014
Il pre idente e latore

normativo, in funzione anche del superamento del contenzioso esistente tra i concessionari
della riscossione e l’Agenzia del territorio.
La controversia può essere decisa nel merito. Le incertezza sulla portata della normativa sussistente
al momento dell’inizio del contenzioso inducono il Collegio a disporre la compensazione delle
spese.

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