Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2523 del 03/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 03/02/2021, (ud. 03/12/2020, dep. 03/02/2021), n.2523

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 37538-2019 proposto da:

O.A., elettivamente domiciliato in ROMA, alla piazza

CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,

rappresentato e difeso da sè stesso;

– ricorrente –

contro

P.P.;

– intimato –

per regolamento di competenza avverso il provvedimento del TRIBUNALE

di NAPOLI, depositato il 02/12/2019;

udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non

partecipata del 03/12/2020, dal Consigliere Relatore Dott. Cristiano

Valle;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale,

Dott. Anna Maria Soldi, che ha chiesto che la Corte di Cassazione,

in camera di consiglio, dichiari inammissibile il regolamento.

osserva quanto segue:

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

l’avvocato O.A., in proprio, impugna, con regolamento di competenza e contestuale “ricorso in opposione agli atti esecutivi e di esecuzione” l’ordinanza del Tribunale di Napoli del 02/12/2019, affermando che in essa non è stata esaminata la documentazione da lui stesso depositata e risulta assegnata la somma dichiarata dal terzo debitore banca Monte dei Paschi, senza tenere conto che “agli atti risulta depositato il pignoramento presso terzi effettuato presso la residenza anagrafica del concludente sita in (OMISSIS)…”;

l’avvocato O.A. chiede che il provvedimento di assegnazione sia sospeso.

Il ricorso è inammissibile.

Il giudice dell’esecuzione presso il Tribunale di Napoli ha, in data 02/12/2019, emanato ordinanza di rigetto di istanza cautelare proposta dall’avvocato O., in proprio, e di contestuale assegnazione di somme dovute dal terzo debitore, in favore di P.P..

Il provvedimento suddetto non rientra nel novero di quelli impugnabili con il regolamento di competenza, mezzo d’impugnazione esperibile, ai sensi dell’art. 42 c.p.c., avverso le ordinanze che decidono in via definitiva sulla competenza e sui provvedimenti che dispongo la sospensione del processo.

Nella specie si tratta, pacificamente, di ordinanza di assegnazione di somme, impugnabile con la sola opposizione agli atti esecutivi (Cass. n. 03712 del 25/02/2016 Rv. 638884 – 01). Questa Corte ha affermato, con orientamento risalente ma ormai consolidato (Cass. n. 08053 del 14/08/1998 (Rv. 518076 – 01): “Anche i provvedimenti adottati dal giudice dell’esecuzione con la forma dell’ordinanza sono impugnabili con il regolamento di competenza quando, pure implicitamente, decidono una questione di competenza; è tuttavia necessario che una questione sulla competenza insorga o sia posta nella fase disciplinata dagli artt. 547 e 548 cod. proc. civ., entrando nel dibattito processuale, di modo che l’ordinanda risolva, anche per implicito, tale questione o che in ogni caso la decisione di detta questione costituisca un antecedente logico del provvedimento adottato dal giudice dell’esecuzione. (Nella specie, essendo stata proposta opposizione all’esecuzione in ragione dell’impignorabilità dei crediti del terzo e conseguentemente richiesta sospensione con remissione dell’opposizione al tribunale competente, il g.e. aveva provveduto all’assegnazione delle somme; la S.C., in applicazione del principio sueposto, ha dichiarato inammissibile il ricorso per regolamento di competenza avverso l’ordinanza di assegnazione, posto che la rimessione al tribunale era stata invocata come mera conseguenza delle contestazioni in ordine alla pignorabilità del credito e alla dichiarazione resa dal terzo)”.

Nella specie non risulta che sia stato emanato alcun provvedimento sulla competenza da parte del giudice dell’esecuzione; inoltre, come esaustivamente prospettato dal P.G. nelle sue conclusioni non risulta che l’avvocato O.A. abbia eccepito l’incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli per essere competente il Tribunale di Avellino.

Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

Nulla deve essere statuito sulle spese di lite di questo procedimento di legittimità, non essendovi alcuna controparte costituita.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, il 3 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2021

 

 

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