Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25229 del 09/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 09/10/2019, (ud. 25/06/2019, dep. 09/10/2019), n.25229

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21795-2018 proposto da:

N.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato MICHELE CAROTTA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1441/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 25/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. TERRUSI

FRANCESCO.

Fatto

RILEVATO

che:

la corte d’appello di Venezia, riformando la decisione del tribunale della stessa città, ha (per quanto ancora rileva) respinto la domanda di protezione sussidiaria presentata da N.A.;

ha motivato la sentenza affermando che la vicenda narrata dal richiedente era, per la sua incoerenza, poco credibile nella parte riguardante il timore di subire un danno grave per l’ostilità della famiglia di una ex compagna di scuola di credo sciita, a fronte della fede sunnita prevalente nella zona geografica di provenienza del predetto ricorrente (Haripur, Pakistan); che era consequenziale la credibilità del racconto siccome riferito a una non coerente efficacia intimidatoria e prevaricatrice delle minacce asseritamente ricevute; che ciò ostava a ritenere integrato il pericolo di subire condanna a morte o trattamenti inumani o degradanti, e che neppure poteva reputarsi esistente nell’indicata area di provenienza una situazione locale assimilabile al violenza indiscriminata derivante da conflitto armato interno o internazionale, poichè le fonti ufficiali consultate erano nel senso di escludere una simile generalizzata situazione nell’intero Pakistan “e in particolare nel luogo di provenienza” del medesimo richiedente;

avverso la decisione d’appello è ora proposto ricorso per cassazione sorretto da due motivi;

il ministero dell’Interno ha replicato con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

coi due motivi, tra loro connessi, il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) e l’omesso esame di fatto decisivo, per avere la corte d’appello errato nell’individuazione della località di provenienza di esso ricorrente, non rientrante nella regione del Punjab; ne sarebbe derivata l’illegittimità delle afferenti valutazioni quanto alla situazione di violenza indiscriminata da conflitto armato e da atti terroristici;

il ricorso, i cui motivi possono essere unitariamente esaminati, è inammissibile;

come lo stesso ricorrente sostiene, la questione relativa alla valutazione del luogo di provenienza era decisiva; solo che la soluzione al riguardo data dalla corte territoriale non è inficiata dalla erroneità dell’indicazione geografica alla quale si allude in ricorso, dal momento che è pacifico che il ricorrente proviene da Haripur, e dal momento che proprio l’area geografica di Haripur è stata dalla corte territoriale esaminata in vista della conclusione – infine ritenuta – di non sussistenza di condizioni di violenza indiscriminata da conflitto armato interno;

che poi la corte d’appello abbia erroneamente riferito la collocazione geografica di Haripur al Punjab – anzichè, come precisa il ricorrente, alla provincia del Khyber Pakhtunkhwa – è cosa assolutamente irrilevante;

difatti la corte del merito, menzionando appositamente anche le fonti di conoscenza, ha accertato che “nell’area di Haripur (..) non risulta una situazione locale assimilabile a violenza indiscriminata derivante da conflitto armato”;

pertanto è speciosa – e in ogni caso del tutto ingiustificata l’affermazione che la valutazione sia discesa dall’erroneo riferimento geografico generale;

l’impugnata sentenza, in altre parole, ha accertato (direttamente) l’effettività della situazione caratterizzante la zona di Haripur, non deducendola affatto dalla premessa che Haripur si trovi (o meno) in Punjab;

l’accertamento era (ed è) istituzionalmente riservato al giudice del merito e resta insindacabile in questa sede;

le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, che liquida in 2.100,00 EUR oltre le spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 25 giugno 2019.

Depositato in cancelleria il 9 ottobre 2019

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