Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25229 del 08/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 25229 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
per

legge

Ricorrente
Contro

Silani Angela quale erede di Tamborelli Ambrogio

Intimata

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n.
6/12/30

depositata il 31/1/2012;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 9/10/2013 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Ceniccola
Svolgimento del processo
La controversia promossa da Tamborelli Ambrogio contro l’Agenzia delle Entrate è stata
definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dalla Agenzia
contro la sentenza della CTP di Varese n. 104/12/2010 che aveva accolto il ricorso
avverso il silenzio dell’Ufficio sull’istanza di rimborso IVA 2004 formulata dal Tamborelli
, a seguito di cessazione di attività della s.n.c. Tipografica Italica di Tamborelli e Silani .

Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n. 19233/12

Ordinanza pag. 1

Data pubblicazione: 08/11/2013

Il ricorso proposto

si articola in unico motivo. Nessuna attività difensiva ha svolto

l’intimata. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo il rigetto del
ricorso . Il presidente ha fissato l’udienza del 9/10/2013 per l’adunanza della Corte in
Camera di Consiglio. La ricorrente ha depositato memoria; il P.G. ha concluso aderendo alla
relazione.

Assume la ricorrente la violazione dell’art. 30 e 38 bis del dpr 633/72 laddove la CTR ha
ritenuto spettante il rimborso nonostante la mancata presentazione del modello VR ed il
decorso del termine biennale.
La censura è infondata . Secondo l’ orientamento maggioritario di questa Corte, in tema di
IVA, cui si intende in questo giudizio dare continuità, “la richiesta di rimborso relativa
all’eccedenza d’imposta, risultata alla cessazione dell’attività, essendo regolata dal D.P.R. n.
633 del 1972, art. 30, comma 2, è soggetta al termine di prescrizione ordinario decennale e
non a quello biennale di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21 applicabile in via sussidiaria e
residuale, in mancanza di disposizione specifiche; proprio perché l’attività non prosegue,
non sarebbe infatti possibile portare l’eccedenza in detrazione l’anno successivo” (Cass. Trib.
9794/2010; Cass. 25318/10 e 13920/11; Cass. 27948/09 e, di recente, Cass. Trib.
14070/2012 e Cass. Trib. 7684, 7685, 23580/2012). Si è chiarito che l’art. 30 cit., “laddove
dispone che i contribuenti, che non hanno effettuato operazioni imponibili nell’anno cui il
credito IVA si riferisce, non possono optare per il rimborso, ma devono necessariamente
computare il credito in detrazione nell’anno successivo, riguarda esclusivamente le imprese
in piena attività e non esclude quindi il diritto di quelle, che hanno cessato l’attività o che
sono fallite, di ricorrere all’istituto del rimborso per il recupero dei loro crediti d’imposta,
non avendo esse la possibilità di recuperare l’imposta assolta su acquisti ed importazioni nel
corso delle future operazioni imponibili” (Cass. 5486/2003).
Nulla per le spese in assenza di attività difensiva.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso
Così deciso in Roma, 9/10/2013

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

a

Motivi della decisione

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