Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25228 del 29/11/2011
Cassazione civile sez. III, 29/11/2011, (ud. 26/10/2011, dep. 29/11/2011), n.25228
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –
Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –
Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –
Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –
Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
LAIKA CARAVANS S.P.A. in persona del suo Amministratore Delegato e
legale rappresentante pro tempore sig. H.A.P.,
elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA G.MAZZINI 27, presso lo
studio dell’avvocato NICOLAIS LUCIO, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato DEL RE ANDREA giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
SOFIM S.R.L.;
– intimato –
sul ricorso 4173-2007 proposto da:
SOFIM S.R.L. in persona del suo legale rappresentante pro tempore
sig.ra T.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
CICERONE 49, presso lo studio dell’avvocato PASTACALDI MARCO, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato RUSSO ROBERTO giusta
delega in atti;
– ricorrente –
e contro
LAIKA S.P.A.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1291/2006 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,
depositata il 13/06/2006 R.G.N. 190/A/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
26/10/2011 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;
udito l’Avvocato LUCIO NICOLAIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
GOLIA Aurelio che ha concluso con l’inammissibilità’ del ricorso
principale, assorbito il ricorso incidentale.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d’appello di Firenze, riformando la prima sentenza, accertato che tra la SOFIM s.r.l. e la LAKA Caravans spa era stato concluso un contratto di locazione avente ad oggetto l’intero complesso immobiliare della prima, ha condannato la seconda al pagamento in favore della prima di una somma di danaro a titolo di canoni locativi. Propone ricorso per cassazione la LAIKA Caravans a mezzo di due motivi. Risponde con controricorso la SOFIM, la quale propone anche ricorso incidentale condizionato. La ricorrente ha depositato memoria per l’udienza.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi devono essere riuniti, siccome proposti contro la medesima sentenza.
Il ricorso principale è inammissibile in quanto privo dei quesiti richiesti, appunto, a pena d’inammissibilità dall’art. 366 bis c.p.c., in ragione della data di deposito della sentenza impugnata (13 giugno 2006).
La dichiarazione d’inammissibilità del ricorso principale comporta l’assorbimento di quello incidentale condizionato. La ricorrente principale deve essere condannata a rivalere la controparte delle spese sopportate nel giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, dichiara inammissibile il principale ed assorbito l’incidentale. Condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 4200,00, di cui Euro 4000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2011