Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25228 del 10/11/2020

Cassazione civile sez. lav., 10/11/2020, (ud. 16/09/2020, dep. 10/11/2020), n.25228

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – rel. Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7705-2015 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in

persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia

ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12;

– ricorrente –

contro

M.S., elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO D’ITALIA

102, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI PASQUALE MOSCA, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 10099/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 03/04/2014 R.G.N. 7562/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/09/2020 dal Consigliere Dott. AMELIA TORRICE.

 

Fatto

RILEVATO

1. con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma che aveva accolto la domanda proposta da M.S. volta alla condanna dell’odierno ricorrente al pagamento delle differenze retributive tra il trattamento spettante all’ispettore generale e quello riconosciuto al direttore di divisione;

2. la Corte territoriale ha premesso che con sentenza n. 10714/2006 del 25 marzo 2006 passata in giudicato il Tribunale di Roma aveva riconosciuto il diritto della M., inquadrata nella 9 qualifica funzionale, poi trasformata nella posizione economica C3, alla equiparazione, quanto agli aspetti economici del rapporto, al personale del ruolo ad esaurimento, fondando la pronuncia sul principio di non discriminazione e sulla equivalenza delle mansioni dell’anzidetto ruolo;

3. essa, poi, ha statuito che: il giudicato aveva riguardato la sussistenza in concreto della idoneità e comunque della non inferiorità delle mansioni svolte dal personale inquadrato nella categoria C3 rispetto a quello inquadrato nel ruolo a esaurimento nel suo complesso e, dunque, rispetto non solo al direttore di divisione ma anche all’ispettore generale; tale sentenza non era stata eseguita dall’amministrazione, che aveva mantenuto in danno della M. la stessa irrazionale, ingiustificata e illegittima disparità di trattamento, disparità sanzionata dalla sentenza passata in giudicato; era irrilevante il fatto che la qualifica di ispettore generale presupponesse una progressione di carriera non più applicabile dopo la soppressione del ruolo, perchè la ricorrente non aveva chiesto un diverso inquadramento ma la mera equiparazione a fini economici;

4. per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso il M.I.U.R. sulla base di due motivi, ai quali ha resistito M.S. con tempestivo controricorso, illustrato da successiva memoria.

Diritto

CONSIDERATO

sintesi dei motivi.

il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3:

5. violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e 324 c.p.c.; assume che: diversamente da quanto ritenuto dalla Corte territoriale, il diritto azionato dalla M. era lo stesso diritto già azionato nel giudizio definito dal Tribunale di Roma con la sentenza n. 10714/2016, che aveva disposto la generica equiparazione al personale del ruolo ad esaurimento; la ricorrente avrebbe dovuto, eventualmente, impugnare la decisione e chiedere che, ai fini della quantificazione del trattamento retributivo, fosse considerata la qualifica di ispettore generale e non quella di direttore di divisione (primo motivo);

6. violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., dell’art. 324c.p.c., degli artt. 13 e 15 c.c.n.l. 1998-2001, degli artt. 17 e 18 c.c.n.l. 14/9/2007, D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45; asserisce di avere del tutto correttamente, sulla base della sentenza passata in giudicato, attribuito i miglioramenti economici avendo riguardo alla posizione iniziale della carriera del ruolo ad esaurimento; assume che l’accesso alla superiore qualifica di ispettore generale presupponeva un meccanismo di formale avanzamento giuridico, venuto meno a seguito della soppressione del ruolo; aggiunge che la Corte territoriale ha errato nel richiamare il principio di parità di trattamento di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45 perchè tale disposizione vieta trattamenti individuali migliorativi o peggiorativi rispetto a quelli previsti dal contratto collettivo ma non costituisce parametro per giudicare delle eventuali differenziazioni operate in sede di contrattazione (secondo motivo);

7. il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per le ragioni già evidenziate da questa Corte con le ordinanze nn. 19737/2018, 19040/2017, 10309/2014, 19461/2014 pronunciate in fattispecie sovrapponibili a quella oggetto di causa;

8. anche in questa sede, infatti, le censure si fondano sulla sentenza n. 10714/2006 del Tribunale di Roma, passata in giudicato, e sugli atti del precedente giudizio, in relazione ai quali non risultano assolti gli oneri di specificazione e di allegazione imposti dall’art. 366 c.p.c., n. 6 e art. 369 c.p.c., n. 4;

9. questa Corte ha già affermato, e va qui ribadito, che “poichè la sentenza prodotta in un giudizio per dimostrare l’esistenza di un giudicato esterno rilevante ai fini della decisione assume rispetto ad esso – in ragione della sua oggettiva intrinseca natura di documento – la natura di una produzione documentale, il requisito di ammissibilità del ricorso per cassazione indicato dall’art. 366 c.p.c., n. 6 concerne, in tutte le sue implicazioni, anche una sentenza prodotta nel giudizio di merito, riguardo alla quale il motivo di ricorso per cassazione argomenti la censura della sentenza di merito quanto all’esistenza, alla negazione o all’interpretazione del suo valore di giudicato esterno” (Cass. n. 21560/2011 e negli stessi termini Cass. n. 12658/2014);

10. è stato precisato anche che l’interpretazione del giudicato esterno può essere effettuata direttamente dalla Corte di cassazione con cognizione piena ma a condizione che il giudicato sia riprodotto nel ricorso per cassazione, con richiamo congiunto della motivazione e del dispositivo, atteso che quest’ultimo, isolatamente considerato, non può essere sufficiente alla comprensione del comando giudiziale (Cass. n. 5508/2018 e negli stessi termini Cass. 10537/2010 e Cass. 26627/2006);

11. nel caso di specie il Ministero ricorrente si è limitato a trascrivere a pag. 8 il solo dispositivo della sentenza, sentenza che non risulta allegata al ricorso e di cui non è indicata la specifica sede di produzione processuale;

12. alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo;

13. non sussistono le condizioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater perchè la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass. S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017).

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali forfetarie, oltre IVA e CPA.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 16 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2020

 

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