Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25228 del 09/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 09/10/2019, (ud. 25/06/2019, dep. 09/10/2019), n.25228

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21180-2018 proposto da:

T.B., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato LORENZO VALENTI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO

DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BOLOGNA SEZIONE FORLI’ CESENA

(OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 1303/2018 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 17/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. TERRUSI

FRANCESCO.

Fatto

RILEVATO

che:

la corte d’appello di Bologna ha respinto il gravame di T.B., di provenienza gambiana, avverso la decisione del tribunale che ne aveva a sua volta respinto la domanda di protezione internazionale e umanitaria;

premesso che l’appellante aveva dichiarato di aver lasciato il proprio paese perchè ingiustamente accusato della morte di un amico, la corte d’appello ha rilevato e ritenuto che la situazione generale del Gambia, al momento attuale e dopo la fine della dittatura del presidente J., non fosse caratterizzata dal rischio di arresto arbitrario e di trattamento carcerario inumano o degradante, nè da violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato; che nella vicenda personale del richiedente non fosse ravvisabile un rischio di condanna a morte; che egli non poteva neppure essere ritenuto vulnerabile ai fini della domanda di protezione umanitaria, trattandosi di persona adulta, in buona salute, in grado di lavorare e con intatti legami familiari in Gambia;

contro la sentenza è ora proposto ricorso per cassazione in cinque motivi, tutti tesi a denunciare l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza, il quarto anche la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 in ordine alla protezione sussidiaria;

il ministero dell’Interno non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il ricorrente denunzia nell’ordine: (i) l’omessa, insufficiente motivazione della sentenza in merito alle dichiarazioni ritenute scarsamente plausibile di esso richiedente; (ii) l’omessa, insufficiente motivazione della sentenza in relazione alla legge gambiana e ai rischi connessi al caso di carcerazione; (iii) l’omessa, insufficiente motivazione della sentenza in merito al riconoscimento dello status di rifugiato; (iv) l’omessa, insufficiente motivazione della sentenza in merito al riconoscimento della protezione sussidiaria; (v) l’omessa, insufficiente motivazione della sentenza sulla domanda di protezione umanitaria;

il ricorso è inammissibile perchè tutte le riferite censure omettono di specificare quali sarebbero i fatti storici asseritamente omessi da parte del giudice del merito (v. Cass. Sez. U n. 8053-14);

nella loro conseguente genericità, i motivi di ricorso si palesano formulati in termini di mera revisione del giudizio di fatto, a fronte di una sentenza motivata in modo completo ed esauriente su tutti i riferiti profili della protezione internazionale.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 25 giugno 2019.

Depositato in cancelleria il 9 ottobre 2019

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