Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25228 del 08/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 25228 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
per

legge

Ricorrente
Contro
Intimato

Vinai Giovanni

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria n.
46/11/20i4

depositata il 13/6/2011;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 9/10/2013 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Ceniccola;
Svolgimento del processo
La controversia promossa da Vinai Giovanni

contro l’Agenzia delle Entrate è stata

definita con la decisione in epigrafe, recante l’accoglimento dell’appello proposto dal
contribuente
spinto

contro la sentenza della CTP di Savona n. 149/5/2008 che ne aveva re-

il ricorso avverso il diniego di rimborso n. 9344 per Iva 1993.

Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n. 19214/12

Ordinanza pag. 1

Data pubblicazione: 08/11/2013

La CTR riteneva che il termine biennale per l’istanza di rimborso di cui all’art. 21 del d.lgs.
546/92 dovesse decorrere dal marzo 1996, data in cui l’Amministrazione avrebbe dovuto
informare il contribuente della mancata indicazione, nella dichiarazione IVA per l’anno
1995, del credito Iva già indicato nella dichiarazione per l’anno 1993.
motivo. Nessuna attività difensiva ha svolto

Il ricorso proposto si articola in unico

del ricorso . Il presidente ha fissato l’udienza del 9/10/2013 per l’adunanza della Corte
in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
Motivi della decisione
Assume la ricorrente la violazione degli artt. 19 e 30 del d.p.r. 633/72 e 21 d.lgs. 546/92,
laddove la CTR ha ritenuto differito il termine biennale di cui all’art. 21 cit. sulla base di un
presunto dovere di informazione dell’Ufficio.
La censura è fondata non essendo normativamente previsto un onere informativo a carico
della P.A. nel caso in cui il contribuente non riporti nella successiva dichiarazione annuale
IVA, un credito IVA precedentemente maturato ed indicato.
Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo
accolto; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c.,
decidendo nel merito, va rigettato il ricorso proposto avverso il diniego di rimborso n. 9344
per Iva 1993.
La natura della controversia e le circostanze che caratterizzano la vicenda giustificano la
compensazione delle spese del merito e la declaratoria di irripetibilità di quelle del giudizio
di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso,cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, rigetta il
ricorso proposto avverso il diniego di rimborso n. 9344 per Iva 1993 , compensa tra le parti
le spese del merito e dichiara irripetibili quelle del giudizio di cassaz one
Così deciso in Roma, 9/10/2013
esidente

l’intimato. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo raccoglimento

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